Macchine destinate al contatto con alimenti

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Oltre alla direttiva macchine 2006/42/CE, le macchine agroalimentari sono soggette alla legislazione applicabile ai materiali  destinati al contatto con alimenti. La legislazione relativa ai materiali a contatto con alimenti non si applica infatti solo agli imballaggi, ma a tutti i materiali con i quali l'alimento entra in contatto, diretto o indiretto, in tutte le fasi di produzione, quindi anche in larga misura alle macchine di produzione e confezionamento degli alimenti.

Macchine alimentari: la normativa applicabile

Il riferimento legislativo principale a livello europeo è il regolamento CE n. 1935/2004.

Il principio alla base del regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione ed essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. La conformità al regolamento deve essere dichiarata e supportata da prove o altre valutazioni. I materiali devono inoltre essere rintracciabili.

Il regolamento 1935/2004 è integrato a livello verticale da specifica legislazione su alcuni materiali (ad esempio i materiali plastici) ed esiste una corposa legislazione nazionale applicabile.

Inoltre i materiali a contatto con alimenti devono essere prodotti in conformità alle Good Manufacturing Practices (GMP), come richiede il regolamento CE n. 2023/2006.

Oltre a questo, il mercato si sta sempre più orientando a richiedere, nell'ambito degli standard volontari di sicurezza alimentare, l'adozione di sistemi di gestione dell'igiene e della progettazione delle macchine alimentari.

Requisiti dei macchinari a contatto con gli alimenti

Ci sono 2 tipologie di macchine, destinate a lavorare in ambito alimentare, con diversi requisiti:

  1. le macchine che entrano a contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti che esse trasformano e/o confezionano, nel seguito macchine alimentari;
  2. le macchine che non entrano a contatto con prodotti alimentari ma “solo” con il loro packaging definite macchine per il food packaging.

Per le prime valgono i requisiti definiti da:

  • Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (Drettiva Macchine); in particolar modo il punto 2 dell’Allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che è il recepimento nazionale della Direttiva Macchine

Certificazione delle macchine alimentari o dichiarazione di conformità?

Nell'ambito dei materiali a contatto con alimenti spesso viene spesso utilizzato impropriamente il termine "Certificazione" confondendolo con "Dichiarazione".

Le normative vigenti in materia prevedono obbligatoriamente una DICHIARAZIONE (nello specifico "Dichiarazione di Conformità") che costituisce una assunzione di responsabilità da parte del soggetto che la rilascia circa la "conformità" di quanto prodotto/commercializzato.

Differente è invece la CERTIFICAZIONE che, analogamente alle altre certificazioni di prodotto o di sistemi di gestione, ha carattere volontario e deve essere verificata da enti di terza parte.

Ulteriori dettagli relativi alla Dichiarazione di conformità, nell'ambito delle macchine alimentari e dei materiali a contatto con alimenti, li puoi trovare nell'articolo del nostro blog sui requisiti delle macchine alimentari e sulla Dichiarazione di conformità.

Se invece vuoi approfondire i requisiti applicabili alle macchine per il food packaging troverai un altro articolo sull'argomento sempre sul nostro blog

 

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