Vendere e acquistare macchinari usati: la normativa

Vendere e acquistare macchinari usati: la normativa

In caso di acquisto e vendita di macchinari usati o non, il comma 1 dell’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’attestazione della conformità delle macchine da parte del soggetto che le cede:

Il documento “Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL” (documento a cura del gruppo interregionale “macchine e impianti” (giugno 2012) del coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro) distingue però vari casi:

Permuta di macchinari usati contro nuovo acquisto

Secondo l’art. 11, comma 1, del DPR 459/96 (tuttora vigente come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 17/10), l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente.

L’art. 72 del D.Lgs. 81/08 ha integrato questo precetto precisando che l’attestazione riguarda la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Tuttavia, nel caso di “permuta contro nuovo acquisto” non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che, l’obbligo di attestare la conformità della macchina competa al rivenditore della stessa. Pertanto, in sede di accertamento si procederà verificando il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.

Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, è opportuno specificare:

  • tipo di macchina e modello
  • numero di matricola
  • nome del costruttore
  • dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.

Vendita di macchinari usati ad un altro utilizzatore diretto

Il proprietario di una macchina (per esempio il datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (per esempio altro datore di lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d’uso.

Cessione per conto vendita di macchinari usati

Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Nel caso di permuta della macchina contro nuovo acquisto – ovvero di cessione della stessa ad un soggetto che non la metterà in servizio, ma che la reimmetterà in commercio dopo averla ricondizionata – il documento sopra citato consente al venditore di non attestare la conformità della macchina, spostando tale obbligo al momento della reimmissione in commercio della macchina ricondizionata, mentre la circolare ministeriale prevede che in ogni caso il venditore attesti che la macchina è conforme alla legislazione previgente.

Sull’argomento sentenza della Cassazione Penale, sezione III, del 1 ottobre 2013, n. 40590 precisa che il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata, ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato:

“Se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione”.

“Invero è un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma contestata, nel senso che, fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l’utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione”.

Come si possono mettere a norma i macchinari non CE?

Ma se non si vogliono vendere i macchinari usati ma renderli sicuri e quindi utilizzabili, come si può fare? Prima di tutto bisogna capire quando sono stati immessi in servizio, quindi bisogna ricercarne la documentazione, la più importante è la dichiarazione di conformità del fabbricante ed il manuale d’uso, ma in mancanza si può cercare la targa o anche andare a vedere sul libro cespiti quando la macchina è entrata in azienda, oppure da vecchie bolle e/o fatture.

Determinato il periodo di acquisizione della macchina, bisogna capire se sia – o dovrebbe essere marcata CE – e magari non si trova più la dichiarazione, oppure se la macchina sia stata acquistata prima dell’ entrata in vigore della direttiva macchine.

Se la macchina è stata acquisita dopo l’entrata in vigore della direttiva macchine (21 settembre 1996), e non esiste dichiarazione di conformità del fabbricante, è un grosso problema perché non può essere utilizzata. In questo caso si può contattare il fabbricante, se esiste ancora, e chiedere copia della dichiarazione.

Ottenuta copia della dichiarazione, anche se la macchina è vecchia e non più aggiornata come sicurezze, noi di Quadra possiamo effettuare un’analisi tecnica della stessa, dalla quale emergeranno non conformità ed azioni di miglioramento, che attuate faranno sì che la macchina sia sicura senza intaccare l’originale marcatura CE del costruttore. Se non si rintraccia più la Dichiarazione di conformità non rimane che marcare CE la macchine ex novo, con tutte le problematiche di marcare CE oggi una macchina vecchia.

Se invece la macchina è previgente al 1996, non ha la marcatura CE, non c’è la necessità di marcarla CE, ma ha bisogno solo di essere messa in sicurezza tramite un’analisi tecnica, che possiamo effettuare noi di Quadra, con l’ emissione di un rapporto tecnico contenente le azioni correttive ed eventualmente, anche una successiva verifica ed Attestazione, della conformità raggiunta alle disposizioni applicabili.

Molte società che si occupano di riammodernamento, revamping, messa in sicurezza fisica delle macchine, offrono anche l’analisi tecnica delle non conformità, ma è bene ricordare che non è il costo della consulenza ad incidere sul lavoro di messa a norma delle macchine vecchie, il costo rilevante deriva dai dispositivi di sicurezza, dai nuovi PLC, ecc. E’ l’hardware che determina il costo, e quindi il fatturato, delle società che si occupano di questa attività.

Il tecnico che ispeziona la macchina, e determina cosa variare, è quindi molto meglio che sia indipendente da chi vende ed attua le soluzioni fisiche, per motivi di terzietà.

Cosa fa Quadra per garantire la sicurezza delle macchine usate?

Per supportare le aziende, negli adempimenti relativi alla sicurezza delle macchine in uso, Quadra propone un servizio di verifica che prevede:

1 – censimento delle macchine in azienda per determinare se sono ante o post Direttiva macchine, per determinarne la tipologia, se sono accompagnate dalla necessaria documentazione e se hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova marcatura CE

2- analisi delle macchine per verificarne la conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di sicurezza ed individuare le eventuali non conformità

3 – definizione degli interventi di adeguamento necessari a rendere le macchine conformi alle disposizioni applicabili

4 – redazione di un rapporto Attestante la conformità delle macchine alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza

5 – assistenza per la marcatura CE per esempio macchine autocostruite o modificate.

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