L’analisi dei rischi delle macchine per la marcatura CE

Per la marcatura CE delle macchine industriali bisogna fare riferimento necessariamente alla principale delle direttive europee applicabili al prodotto, cioè alla direttiva macchine.

Tra le varie attività previste dalla direttiva macchine 2006/42/CE per i fabbricanti c’è la preparazione del fascicolo tecnico di costruzione della macchina.

I contenuti del fascicolo tecnico sono definiti nell’allegato VII, lettera A della direttiva 2006/42/CE; tra l'altro, il fascicolo tecnico deve comprendere anche la:

“… documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, …”

Il fabbricante deve quindi definire una procedura per l’esecuzione della valutazione dei rischi, che specifichi le metodologie utilizzate ed i criteri adottati. A questo scopo, è opportuno che vengano seguite le indicazioni delle norme tecniche pertinenti.

Se vuoi vedere quali sono anche le altre attività previste dalla direttiva macchine per i fabbricanti clicca qui.

Norme per l'analisi dei rischi

Le norme tecniche si dividono in tre tipi.

Norme di tipo A

Le norme di tipo A contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine.

Norme di tipo B

Le norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi) trattano un aspetto della sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza, applicabili a numerosi tipi di macchine.

Norme di tipo C

Le norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine) contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari.

Norma di riferimento per valutare i rischi

La norma di riferimento per l’esecuzione della valutazione dei rischi delle macchine è la UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, una norma di tipo A; questa norma specifica i principi per la valutazione del rischio e stabilisce i criteri generali da applicare per soddisfare gli obiettivi di riduzione del rischio.

La norma fornisce linee di orientamento sulla valutazione e riduzione dei rischi e sulla documentazione relativa a tale processo.

Il processo per la valutazione dei rischi comprende i seguenti passi:

  • determinazione dei limiti della macchina;
  • identificazione dei pericoli;
  • stima dei rischi;
  • ponderazione dei rischi.

Il fabbricante di una macchina deve effettuare la valutazione dei rischi della macchina anche se esiste una norma di tipo C applicabile alla macchina in questione. Per approfondire l'argomento leggi anche questo articolo.

Metodi per l'analisi dei rischi

Esempi di metodi per la valutazione dei rischi possono essere trovati nel rapporto tecnico UNI ISO/TR 14121-2:2013 “Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi”.

Esempio di di metodo per la stima dei rischi

Un esempio di metodo per la stima dei rischi, trattato nel rapporto tecnico UNI ISO/TR 14121-2:2013, è rappresentato dalle matrici di rischio.

Le matrici di rischio sono tabelle multidimensionali che consentono di combinare classi di gravità del danno con classi di probabilità di accadimento del danno.

Nelle caselle di intersezione di ogni classe di gravità con ogni classe di probabilità sono contenute le stime del rischio per la situazione pericolosa presa in considerazione, normalmente espressa con un indice (per esempio da 1 a 6 oppure da A a D) o in modo qualitativo (per esempio “alto”, “medio” e “basso”)

Ad esempio, una matrice di rischio bidimensionale può essere realizzata combinando gravità e probabilità di accadimento del danno che possono assumere differenti valori secondo i seguenti criteri:

  • gravità del danno:
    • catastrofica: morte o disabilità o malattia permanente (impossibilità di riprendere il lavoro);
    • grave: lesione o malattia grave e debilitante (possibilità di riprendere il lavoro in qualche momento della vita);
    • moderata: lesione o malattia rilevante, che richiede cure maggiori delle misure di pronto soccorso (possibilità di riprendere lo stesso lavoro);
    • lieve: nessuna lesione o lesione lieve che richiede solo misure di pronto soccorso (poca o nessuna perdita di tempo di lavoro);
  • probabilità di accadimento del danno:
    • molto probabile: è quasi certo che accada;
    • probabile: può accadere;
    • improbabile: non è probabile che accada;
    • remota: la probabilità che accada è prossima allo zero.

Punteggi numerici

Altri metodi che possono essere utilizzati per la stima dei rischi si basano su punteggi numerici.

Questi metodi raggruppano i parametri da valutare in classi, in modo analogo a quanto accade per le matrici di rischio; in questo caso, però, ai parametri vengono assegnati punteggi numerici (per esempio da 1 a 20) e non termini descrittivi; i punteggi dei vari parametri vengono quindi combinati tra di loro per ottenere l'indice del rischio.

Un esempio di metodo che utilizza punteggi numerici può essere il seguente:

  • punteggio di gravità (PG):
    • catastrofica: morte o disabilità o malattia permanente (impossibilità di riprendere il lavoro) [PG = 100];
    • grave: lesione o malattia grave e debilitante (possibilità di riprendere il lavoro in qualche momento della vita) [99 ≥ PG ≥ 90];
    • moderata: lesione o malattia rilevante, che richiede cure maggiori delle misure di pronto soccorso (possibilità di riprendere lo stesso lavoro) [89 ≥ PG ≥ 30];
    • lieve: nessuna lesione o lesione lieve che richiede solo misure di pronto soccorso (poca o nessuna perdita di tempo di lavoro) [29 ≥ PG ≥ 0];
  • punteggio di probabilità (PP):
    • molto probabile: probabile o certo che accada [PP = 100];
    • probabile: può accadere (ma non è probabile) [99 ≥ PP ≥ 70];
    • improbabile: non è probabile che accada [69 ≥ PP ≥ 30];
    • remota: la probabilità che si verifichi è così remota da essere praticamente uguale a zero [29 ≥ PP ≥ 0].
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