Applicabilità della direttiva macchine 2006/42/CE alle valvole

Le valvole non attuate non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine in quanto azionate dalla forza umana diretta.

La direttiva macchine 2006/42/CE definisce “macchina” (articolo 2, lettera a):

a) «macchina»

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata

Per quanto riguarda le valvole il commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla Commissione per la direttiva macchine della Comunità Europea riportava (tale commento riguarda la precedente direttiva macchine, ma quanto riportato nel seguito è applicabile anche alla nuova direttiva 2006/42/CE):

  1. Applicare nella pratica la definizione di «macchina» non è ancora un’operazione automatica. Per citare un esempio, un motore a scoppio destinato ad essere incorporato in una macchina ai sensi della direttiva non è una «macchina», perché manca di un’applicazione ben determinata prima della sua incorporazione. Un motore fuoribordo e la sua elica, invece, che viene venduto direttamente all’utilizzatore, presenta una funzione ben definita – fungere da propulsore per un dispositivo galleggiante – senza necessità di apportarvi alcuna modifica o di eseguire altre operazioni da parte di personale specializzato. Il motore fuoribordo rientra nel campo di applicazione della direttiva, mentre il motore di bordo che alimenta un’imbarcazione ne è escluso.
  2. Il problema è ancora più ambiguo con prodotti come le valvole (o saracinesche) motorizzate, perché in questo caso la destinazione finale del prodotto è l’elemento che determina se il prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva o meno: a volte la destinazione è stabilita dal fabbricante della valvola, se quest’ultima è una macchina a tutti gli effetti.
  3. Nella maggior parte dei casi il fabbricante della valvola motorizzata non fissa alcuna destinazione particolare; per questo si può stabilire la regola indicata di seguito.

Se una valvola motorizzata, ad esempio una valvola a saracinesca di una chiusa venduta come tale, viene installata isolatamente essa rientra nel campo di applicazione della direttiva in quanto, così come viene consegnata, presenta un’applicazione definita nel senso che rappresenta l’elemento principale della chiusa e ne garantisce il corretto funzionamento.

Se una valvola motorizzata destinata ad essere incorporata in una macchina o in un insieme viene venduta ad un fabbricante di macchine o di insiemi più complessi, che richiedono la marcatura CE ai sensi della direttiva «macchine», questa non deve essere considerata una macchina ai sensi della direttiva, ma un componente normale. Se necessario, sarà accompagnata da una dichiarazione del fabbricante, come previsto dall’allegato II, punto B.

La guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE (edizione 2.2 dell’ottobre 2019) precisa alcune esclusioni dalla direttiva macchine:

  • 46: […] The Machinery Directive does not apply as such to separate machinery components or subassemblies such as, for example seals, ball-bearings, pulleys, elastic couplings, solenoid valves, hydraulic cylinders, and the like, that do not have a specific application and that are intended to be incorporated into machinery. […] The complete machinery incorporating such components must comply with the relevant essential health and safety requirements. The machinery manufacturer must therefore choose components with adequate specifications and characteristics.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine le valvole attuate (comprese le elettrovalvole) destinate a funzioni di sicurezza, in quanto comprese nella definizione di “componente di sicurezza” (art. 1, comma 2, lettera a):

c) «componente di sicurezza»: componente

  • destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
  • immesso sul mercato separatamente,
  • il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
  • che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

Le valvole utilizzate per funzioni di sicurezza sono anche citate nell’allegato V (elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera c) della direttiva 2006/42/CE:

  1. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.

A tale proposito il sopra citato commento al testo della direttiva 98/37/CE emesso dalla Commissione per la direttiva macchine della Comunità Europea riporta:

  1. Per alcuni elementi il concetto di «componente di sicurezza» è oggettivo e incontestabile e non dipende pertanto dalla volontà del fabbricante. Per altri componenti, invece, la questione è più delicata, in quanto lo statuto giuridico dipenderà dalle funzioni che il fabbricante intende attribuire loro: in tal caso, sarà quest’ultimo a decidere se definire il suo prodotto un «componente di sicurezza». Un limitatore di corsa può così servire al funzionamento normale del prodotto e non è un componente di sicurezza. Se, tuttavia, lo stesso finecorsa svolge esclusivamente una funzione di sicurezza, potrà essere definito un «componente di sicurezza». Non è molto difficile fare la distinzione tra i due casi.

È evidente che un riduttore di velocità, per esempio, o un cuscinetto a sfere non sono componenti di sicurezza qualunque sia la loro posizione nella macchina, perché quando sono venduti separatamente, il fabbricante o il distributore non attribuisce loro alcuna funzione di sicurezza nella documentazione tecnica, diversamente da quanto avviene nel caso di un comando a due mani o di una valvola di ritegno per circuito idraulico.

Riassumendo:

  • valvole utilizzate come componenti di circuiti idraulici e che non hanno una funzione specifica al di fuori di tali circuiti (ad esempio le elettrovalvole azionate da solenoidi) sono considerate componenti semplici e quindi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine;
  • valvole azionate manualmente non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine in quanto azionate dalla forza umana diretta;
  • valvole che rientrano nella definizione di componente di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine in quanto tali;
  • valvole attuate possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva macchine come macchine o quasi-macchine, a seconda che abbiano un’applicazione ben determinata indipendentemente da altre macchine o quasi-macchine o meno.
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