Elena Bottura

Cybersecurity delle macchine industriali

Il nuovo Regolamento macchine (UE) 2023/1230 richiede che vengano tenuti in considerazione anche i rischi provocati da attacchi informatici, requisito non previsto dall’attuale direttiva macchine 2006/42/CE per la sicurezza informatica delle macchine.

Per la prima volta, dunque, il nuovo Regolamento macchine contempla comportamenti deliberatamente illeciti da parte di soggetti malevoli.

Venerdì 8 marzo 2024 si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro WG02 del comitato tecnico CLC/TC 44X del Cenelec, gruppo di cui fa parte anche il nostro responsabile tecnico Ing. Ernesto Cappelletti.

Scopo del gruppo di lavoro è l’elaborazione di una norma sulla sicurezza informatica delle macchine che si chiamerà EN 50742 con l’obbiettivo di essere armonizzata ai sensi del nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230, con particolare riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.9 e 1.2.1 (lettere a ed f). La norma è attualmente in fase di inchiesta e il programma di lavori prevede la pubblicazione della norma nel 2026; dettagli sullo stadio di sviluppo della norma sono disponibili sul sito del Cenelec https://standards.cencenelec.eu/ords/f?p=CENELEC:110:::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:77624,1257239&cs=146B834874B82DD322F92ED4E2337EEA4

Per affrontare questa sfida, è stato anche istituito in UNI un Tavolo di Lavoro incaricato della redazione di una nuova prassi di riferimento denominata “Linee di indirizzo per la protezione dall’alterazione dei sistemi informatici delle macchine”.

Questa prassi fornirà un approccio per l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici delle macchine che possono essere sfruttate dalle minacce e per l’individuazione delle misure di mitigazione  necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza.

Federmacchine collaborerà con l’UNI nella redazione di questa prassi anche tramite il nostro responsabile tecnico Ing. Ernesto Cappelletti..

Ai sensi del Regolamento macchine (UE) 2023/1230, i rischi provocati da attacchi informatici devono essere tenuti in considerazione solamente quando incidono sulla sicurezza delle macchine, ovvero nel caso possano comportare un pericolo per le persone, e non per altri aspetti quali disponibilità, integrità e confidenzialità dei dati.

A tale riguardo il venticinquesimo considerando del sopra citato regolamento recita:

“Altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l’applicazione ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell’Unione che affrontano specificamente aspetti di cibersicurezza.”

Cosa prevede il Regolamento macchine per la cybersecurity? I 6 punti

Per affrontare i rischi provocati da attacchi informatici, nel nuovo Regolamento macchine è stato aggiunto un requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, il requisito 1.1.9, che chiede che i sistemi informatici delle macchine siano protetti dall’alterazione; in particolare, tale requisito prevede che:

  • il collegamento alla macchina di un altro dispositivo non determini una situazione pericolosa;
  • i componenti hardware che permettono l’accesso al software legato alla sicurezza siano protetti da alterazioni accidentali o intenzionali;
  • la macchina raccolga prove in merito a interventi legittimi o illegittimi su tali componenti;
  • software e dati critici per la sicurezza siano individuati come tali e protetti da alterazioni accidentali o intenzionali;
  • informazioni su questi software siano facilmente disponibili in qualsiasi momento, ad esempio sul pannello di controllo della macchina;
  • la macchina raccolga prove in merito a interventi legittimi o illegittimi su tali software.

Altri 2 requisiti per la sicurezza informatica

Altri requisiti riguardanti la sicurezza informatica delle macchine sono contenuti nel requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.2.1 del nuovo regolamento macchine, che a tale riguardo, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE, ha introdotto i seguenti nuovi requisiti:

  • i sistemi di comando devono resistere a influssi esterni intenzionali o meno, compresi tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che generano situazioni pericolose;
  • per dimostrare la conformità della macchina alle autorità nazionali competenti deve essere tenuta traccia per cinque anni delle versioni del software di sicurezza caricato sulla macchina.

 

Aspetti correlati alla sicurezza informatica delle macchine: la valutazione dei rischi e le minacce informatiche

Tutti i sistemi informatici sono vulnerabili, l’invulnerabilità è un’illusione e un obiettivo irraggiungibile; la sicurezza informatica non vuole rendere un sistema invulnerabile ma piuttosto gestire i rischi, riducendoli a un livello tollerabile.

Le minacce informatiche alle macchine sono in costante aumento e al momento sono presenti numerose criticità, tra cui:

  • mancata percezione del rischio: spesso le piccole-medie imprese non pensano di poter essere potenziali vittime;
  • vulnerabilità generate dall’uso combinato di oggetti: oggetti che singolarmente possono essere considerati sicuri possono non esserlo più se connessi con altri oggetti;
  • vulnerabilità generate dalla connessione in rete: sistemi molto sicuri e protetti possono essere “attaccati indirettamente” attaccando sistemi più deboli connessi alla stessa rete.
  • vulnerabilità generate dalla complessità della rete: in rete sono connessi diversi sistemi complessi progettati da differenti entità e in modo diverso, le cui interazioni non sono sempre prevedibili;
  • basso livello di sicurezza: molti sistemi informatici industriali sono spesso soggetti a malware generici e non mirati a causa del basso livello di sicurezza.

Conseguenze degli attacchi informatici alle macchine

Attacchi informatici ad una macchina possono avere potenziali conseguenze molto varie, tra cui, ad esempio:

  • furto di dati della macchina, ad esempio “ricette” dei prodotti in lavorazione;
  • interruzioni del funzionamento della macchina;
  • malfunzionamenti della macchina che possono compromettere la sua capacità di realizzare correttamente le lavorazioni;
  • mascheramento di anomalie della macchina, ad esempio cancellazione o falsificazione di messaggi di errore e allarmi;
  • disabilitazione di segnalazioni di sicurezza per l’operatore, ad esempio il preavviso acustico dell’avvio della macchina;
  • potenziali comportamenti pericolosi, ad esempio se vengono disabilitate misure di sicurezza o modificati parametri di funzionamento quali, per esempio:
    • incremento delle velocità di movimento

Misure di protezione contro gli attacchi informatici

I metodi di attacco informatico evolvono in continuazione, quindi non è possibile per il fabbricante della macchina assicurare che non sia vulnerabile solamente per mezzo delle misure di cui la macchina è dotata al momento della sua messa in servizio.

Le misure di protezione contro gli attacchi informatici della macchina devono, quindi, evolvere per tutto il ciclo di vita della macchina e devono comprendere componenti hardware e software.

Le macchine sono sempre più esposte alla possibilità di attacchi informatici in quanto:

  • sono dotate di equipaggiamenti elettronici programmabili, spesso computer;
  • sono collegate alla rete di comunicazione aziendale;
  • possono essere connesse a reti di comunicazione anche all’esterno dell’azienda;
  • possono avere la possibilità di essere controllate da remoto.

Fig 1- Relazione tra la sicurezza per le persone e la sicurezza informatica (figura 3 del rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021)

Relazione tra la sicurezza per le persone e la sicurezza informatica (figura 3 del rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021)

Gestione dei rischi di attacchi informatici alle macchine: le norme

Ad oggi i documenti di riferimento per i fabbricanti di macchine riguardanti la sicurezza informatica delle macchine sono il rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021 e la specifica tecnica CEI CLC/IEC/TS 63074:2024. 

In particolare, il rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021 fornisce indicazioni ai fabbricanti di macchine per identificare e affrontare le minacce alla sicurezza informatica che potrebbero influenzare la sicurezza delle macchine. Il documento fornisce una guida, ma non specifiche dettagliate su come affrontare gli aspetti di sicurezza informatica che potrebbero influenzare la sicurezza delle macchine.

Altri documenti di riferimento di portata più generale, non specifici per le macchine, sono le norme della serie CEI EN IEC 62443 relative alla sicurezza per sistemi di automazione e controllo industriale.

La valutazione dei rischi e la mitigazione del rischio

La valutazione del rischio per una macchina secondo la norma UNI EN ISO 12100:2010 deve essere effettuata prima di qualsiasi considerazione relativa alla sicurezza informatica.

Le risultanti misure di progettazione intrinsecamente sicure e misure di salvaguardia e riduzione del rischio di una macchina dovrebbe quindi essere analizzate rispetto alle possibili vulnerabilità contro le minacce alla sicurezza informatica.

L’obiettivo è mitigare il più possibile i rischi correlati alla sicurezza informatica delle macchine; il termine paragonabile a “mitigazione del rischio” per quanto riguarda la sicurezza informatica è il termine “riduzione del rischio” utilizzato nella sicurezza per le persone.

Si tenga presente che in inglese vengono usati due termini diversi per la sicurezza informatica (“security”) e per la sicurezza per le persone (“safety”), tradotti entrambi in italiano con la parola “sicurezza”.

Nella valutazione dei rischi relativi alla sicurezza informatica è necessario tenere in considerazione che l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico può anche comportare conseguenze non volute dall’attaccante. Ad esempio, la disabilitazione degli ingressi di un equipaggiamento elettronico programmabile potrebbe portare a ignorare il cambio di stato di dispositivi di interblocco di ripari mobili, anche se ciò non era l’intenzione dell’attaccante.

In generale, le potenziali risposte ai rischi per la sicurezza informatica dovrebbero applicare la seguente gerarchia:

  • eliminare il rischio per la sicurezza informatica in fase di progettazione (evitare le vulnerabilità);
  • mitigare il rischio per la sicurezza mediante misure di riduzione del rischio (limitare le vulnerabilità);
  • fornire informazioni sul rischio residuo per la sicurezza informatica e sulle misure che devono essere adottate dall’utilizzatore.

Misure aggiuntive potrebbero essere adeguate funzioni di controllo legate alla sicurezza per mitigare le conseguenze di una minaccia, ad esempio monitoraggio sicuro dei valori limite.

Le minacce e le vulnerabilità della sicurezza informatica richiedono la cooperazione e il coordinamento tra i fornitori di componenti, il fabbricante della macchina, l’eventuale integratore di sistema e l’utilizzatore. Nessuna parte può assumere che un’altra parte sia totalmente responsabile della sicurezza informatica. Allo stesso tempo, nessuna delle parti ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per affrontare efficacemente le minacce e le vulnerabilità della sicurezza informatica durante le fasi del ciclo di vita della macchina.

Parte della valutazione dovrebbe includere la comunicazione alle altre parti delle minacce e delle vulnerabilità che non possono affrontare completamente da sole o che hanno implicazioni per le altre parti. A seconda degli accordi contrattuali tra le parti, l’attribuzione dei ruoli alle singole parti potrebbe essere diversa.

Per mitigare i rischi correlati alla sicurezza informatica i fabbricanti di macchine dovrebbero selezionare i componenti appropriati (hardware e software) in modo che le parti della macchina e i componenti relativi alla sicurezza (ad esempio sistemi di controllo, sensori, attuatori) che possono essere obiettivi di minacce informatiche abbiano funzionalità allo stato dell’arte, in grado di minimizzare la loro vulnerabilità rispetto a quelle possibili minacce.

Inoltre, in fase di progettazione, il fabbricante della macchina dovrebbe osservare principi e misure di base per ridurre al minimo la vulnerabilità delle parti relative alla sicurezza dell’intera macchina in relazione alle minacce informatiche.

Infine, le istruzioni per l’uso della macchina devono contenere indicazioni e raccomandazioni adeguate su come affrontare i problemi di sicurezza informatica durante l’uso della macchina; a questo proposito, la norma UNI EN ISO 20607:2019 (al punto 4.11) fa esplicito riferimento al rapporto tecnico UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021 per quanto riguarda le informazioni riguardanti la sicurezza informatica delle macchine.

Corso specialistico sulla cybersecurity per il regolamento macchine

Quadra ha progettato un corso  per fare un quadro delle disposizioni legislative europee riguardanti la sicurezza informatica delle macchine e dei fabbricanti di macchine.
Lo scopo del corso è analizzare i requisiti sulla sicurezza informatica delle macchine e dei prodotti correlati contenuti nel regolamento (UE) 2023/1230 ed i riferimenti normativi pertinenti. 

Il corso con titolo “La sicurezza informatica per i fabbricanti di macchine” tratta dei seguenti argomenti:

  • Regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza o cyber resilience act)
  • Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del regolamento (UE) 2023/1230 (regolamento macchine) relativi alla sicurezza informatica
  • La normazione sulla sicurezza informatica delle macchine
  • Informazioni nelle istruzioni per l’uso relative alla sicurezza informatica
  • Direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione (direttiva NIS 2)
  • Cenni al progetto di norma FprEN 50742:2026 protezione contro l’alterazione

Il calendario ed i costi dei nostri corsi interaziendali è disponibile alla pagina SCOPRI I NOSTRI CORSI.

Quadra può assistere i fabbricanti di macchine per soddisfare gli adempimenti relativi alla sicurezza informatica con i seguenti servizi:

1

analisi del sistema informatico della macchina rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.9 e 1.2.1 (lettere a ed f) del regolamento macchine (UE) 2023/1230;

2

analisi del sistema informatico della macchina rispetto ai requisiti di cibersicurezza del regolamento (UE) 2024/2847 Cyber Resilience Act;

3

redazione della documentazione tecnica sulla sicurezza informatica ai sensi dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1.1.9 e 1.2.1, lettere a) ed f), del regolamento macchine (UE) 2023/1230 comprendente la valutazione dei rischi di sicurezza informatica;

4

redazione della documentazione tecnica sulla sicurezza informatica ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847 Cyber Resilience Act, comprendente la valutazione dei rischi di cibersicurezza;

5

definizione delle procedure per la gestione delle vulnerabilità e della politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità ai sensi del regolamento (UE) 2024/2847;

6

integrazione del manuale di istruzioni della macchina con le parti relative alla sicurezza informatica.

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I componenti di sicurezza

La direttiva macchine 2006/42/CE e il regolamento (UE) 2023/1230 si applicano a:

  • macchine;
    a) attrezzature intercambiabili;
    b) componenti di sicurezza;
    c) accessori di sollevamento;
    d) catene, funi e cinghie;
    e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • quasi-macchine.

Componenti di sicurezza macchine industriali: la definizione

I componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e del regolamento macchine; un componente di sicurezza è per definizione:

  • progettato o destinato a espletare una funzione di sicurezza,
  • immesso sul mercato separatamente,
  • un componente il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
  • non indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

Rispetto alla direttiva 2006/42/CE, il regolamento (UE) 2023/1230 include tra i componenti di sicurezza anche i componenti digitali, compresi i software.
La direttiva 2006/42/CE e il regolamento (UE) 2023/1230 si applicano solamente ai componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente; se il componente di sicurezza è incorporato in una macchina, la sua conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute è implicitamente compresa nel fatto che la macchina stessa è conforme a tali requisiti (e di conseguenza tutti i suoi componenti).

Quando un componente può essere definito “di sicurezza” ?

Un punto chiave è definire quando un componente può essere definito “di sicurezza”. Innanzitutto, un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente all’espletamento della funzione della macchina, ma il suo scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte.
Inoltre, non può essere considerato di “sicurezza” un componente il cui guasto o malfunzionamento non comporta rischi per le persone esposte.
Alcuni componenti hanno un’incontrovertibile funzione di sicurezza, quali un pulsante di arresto di emergenza oppure un tappeto sensibile.

Per altri componenti, invece, l’attribuzione della funzione di sicurezza può essere più ambigua: per esempio, un microinterruttore può essere utilizzato come sensore per individuare il passaggio di un prodotto – nel qual caso svolge un ruolo nel funzionamento normale della macchina – oppure per arrestare il movimento di un elemento della macchina in caso di oltre corsa – assicurando in questo modo una funzione di sicurezza, per esempio impedendo la collisione di elementi mobili della macchina.
In questi casi, sarà quindi il costruttore del componente che gli assegna una precisa destinazione d’uso (di sicurezza o meno); componenti destinati dal costruttore a svolgere funzioni di sicurezza possono essere utilizzati anche per il normale funzionamento della macchina, mentre non è vero il contrario.

Se vuoi approfondire l’argomento, ad esempio cosa succede per i pezzi di ricambio dei componenti di sicurezza, leggi il nostro libro sull’applicazione della direttiva macchine .

Quadrasrl net -Ernesto Cappelletti - Come applicare la direttiva macchine - Cover libro

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Chi può certificare una macchina?

Innanzitutto è necessario chiarire la differenza tra “certificazione” e “dichiarazione“.

Cosa si intende per certificazione tecnica

Per “certificazione tecnica” si intende:
Insieme delle operazioni tecnico-amministrative che un organo tecnico, per lo più pubblico, espleta al fine di garantire la conformità di un prodotto o di un servizio alle norme vigenti (certificazione cogente) ovvero alle caratteristiche menzionate in un contratto di transazione di un bene o servizio tra un produttore e un utilizzatore.

La certificazione comporta quindi il coinvolgimento di un soggetto terzo, mentre la dichiarazione è un atto autonomo di un soggetto.

Per quali macchine è richiesta la certificazione?

Nell’ambito delle macchine la certificazione da parte di un organismo notificato è richiesta solamente per le macchine ad alto rischio comprese nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE e allegato I del regolamento (UE) 2023/1230 quando:

  • non esiste una norma specifica, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, per la particolare tipologia di macchina (norma di tipo C) oppure il fabbricante ha deciso di non rispettare completamente i requisiti della norma;
  • il fabbricante, nonostante abbia rispettato completamente una norma armonizzata di tipo C, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, decide comunque di far intervenire un organismo notificato per:
    – l’esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX della direttiva 2006/42/CE (modulo B della decisione 93/465/CEE), allegato VII del regolamento (UE) 2023/1230;
    – la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X della direttiva 2006/42/CE (modulo H della decisione 93/465/CEE), allegato IX del regolamento (UE) 2023/1230.

Quando il fabbricante dichiara la macchina conforme alla direttiva macchine o al regolamento macchine in autonomia?

In tutti gli altri casi, il fabbricante della macchina “dichiara” che la stessa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine o al regolamento macchine; la dichiarazione di conformità viene emessa dal fabbricante senza che ci sia bisogno dell’intervento di nessun ente esterno.

Certificazione volontaria delle macchine

Il fabbricante ha comunque sempre la facoltà di richiedere ad un soggetto terzo – un organismo notificato, una società di consulenza, un laboratorio di prova o qualsiasi altro soggetto che ne abbia le competenze – di emettere un certificato relativo alla macchina o a sue parti (ad esempio, al solo equipaggiamento elettrico), al di fuori del regime dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE (allegato I del regolamento macchine 2023/1230.

Si tratta in questo caso di certificazioni volontarie, che il fabbricante può richiedere per fornire maggiori garanzie ai propri clienti o per qualsiasi altro motivo egli ritenga valido.
La certificazione dell’ente terzo sarà relativa agli aspetti da esso presi in esame; potrebbe, ad esempio, essere relativa al soddisfacimento da parte della macchina dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine o del regolamento macchine, applicabili, oppure potrebbe riguardare il rispetto di una particolare norma tecnica o ancora l’adeguatezza della documentazione (ad esempio delle istruzioni per l’uso) con riferimento ai requisiti della direttiva macchine o al regolamento macchine. Non è quindi detto che il certificato relativo a una macchina ne attesti il rispetto dei requisiti della direttiva macchine o del regolamento macchine.

Riassumendo:

  • il fabbricante della macchina ne dichiara la conformità ai requisiti della direttiva macchine, o del regolamento macchine, applicabili;
  • un organismo notificato può certificare una macchina compresa nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE o nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230, secondo quanto previsto dalla direttiva macchine, o dal regolamento macchine, e quanto richiesto dal fabbricante;
  • il fabbricante della macchina può richiedere volontariamente ad un soggetto terzo di certificare il rispetto dei requisiti di specifici documenti (ad esempio, il rispetto dell’equipaggiamento elettrico della macchina ai requisiti della norma CEI EN 60204-1).

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Elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili

La direttiva macchine 2006/42/CE richiede esplicitamente che vengano adottate misure contro l’elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili delle macchine:

1.4.1 Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:

− devono essere di costruzione robusta,
− devono essere fissati solidamente,
− non devono provocare pericoli supplementari,
− non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
− …

La norma UNI EN ISO 14119:2025 definisce:

  • elusione: azione che rende inoperativo un dispositivo di interblocco o lo scavalca con il risultato che la macchina è utilizzata in un modo differente da quello previsto dal fabbricante o senza le misure di sicurezza necessarie;
  • elusione in un modo ragionevolmente prevedibile: elusione effettuata manualmente o mediante l’utilizzo di oggetti facilmente disponibili (ad esempio cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola, pinze, monete, chiavi).

La stessa norma richiede che l’elusione dei sensori di interblocco dei ripari mobili in un modo ragionevolmente prevedibile sia impedita.

Per ridurre l’elusione degli interblocchi possono essere adottate le seguenti misure:

  • prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di interblocco:
    • montaggio non raggiungibile;
    • ostacoli fisici e protezioni;
    • montaggio in posizioni nascoste;
  • prevenzione della sostituzione degli attuatori:
    • livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto;
  • prevenzione dello smontaggio o spostamento degli elementi usando dispositivi non rimovibili (ad esempio saldatura, incollaggio, viti non smontabili, rivettatura):
    • questa misura può non essere adatta se si potesse rendere necessaria una sostituzione veloce del dispositivo di interblocco a seguito di una rottura;
  • integrazione con un sistema di monitoraggio e controllo:
    • monitoraggio dello stato; ad esempio il sistema di controllo della macchina può controllare che il riparo venga aperto in determinate fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad esempio per lo scarico dei pezzi);
    • controlli periodici;
  • aggiunta di un ulteriore interblocco, ad esempio con principi di attuazione differenti:
    • in questo caso il sistema di controllo della macchina può verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori.

La stessa norma UNI EN ISO 14119:2025 richiede che l’elusione dei sensori di interblocco dei ripari mobili in un modo ragionevolmente prevedibile sia impedita.

Le motivazioni per l’elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili comprendono vari aspetti, tra cui:

  • intralcio all’esecuzione di alcuni compiti sulla macchina;
  • necessità di controlli del processo di lavorazione per evitare scarti o difetti;
  • regolazioni fini della lavorazione.

L’allegato H della norma UNI EN ISO 14119:2013 riporta un esempio di metodo per identificare le motivazioni di elusione dei dispositivi di interblocco (per una macchina automatica):

  • devono essere tenute in considerazione tutte le modalità di funzionamento della macchina;
  • se un compito è necessario e non è possibile senza eludere i dispositivi di interblocco è necessario riconsiderare la progettazione della macchina;
  • se sono presenti potenziali benefici nell’esecuzione delle operazioni senza dispositivi di protezione (+ o ++) bisogna verificare se è possibile migliorare le misure di protezione;
  • se l’incentivo all’elusione dei dispositivi di interblocco non può essere completamente eliminato bisogna rendere più difficile o impossibile l’elusione dei dispositivi di interblocco.

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Iperammortamento 2026-2028: tutto quello che c’è da sapere 

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte sul nuovo  IPERAMMORTAMENTO 2026 (Transizione 5.0 2026-2028) sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”.

La disciplina “istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.”

Il contenuto è aggiornato con la  legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30-12-2025) ed il decreto attuativo del MIMIT del 5 maggio 2026.

L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 5.0.

L’agevolazione 2026-2028 conferma i benefici fiscali per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”, cambiando però la modalità di godimento dei benefici rispetto al 2025.

Dal credito di imposta, valido nel periodo 2020  – 2025, si torna infatti alla modalità agevolativa iniziale di Industria 4.0, ovvero di agevolazione in forma di iperammortamento del bene.

Nell’articolo verrà trattata l’ agevolazione valida nel triennio 2026 – 2028, mentre i punti fondamentali di Transizione  4.0, considerato che ci sarà comunque fino a giugno 2026 una coda di credito di imposta, rimangono disponibili nel nostro articolo dedicato a Transizione 4.0.

Alla fine dell’articolo sono elencati alcuni suggerimenti tecnici per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.

Se l’articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perché è vietato dalla legge, ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe bene il tuo sito.

Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.

Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante “Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0” ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.

Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026) principali novità

Dal 2020 al 2025 è stata in vigore la legge 178/2020 per gli investimenti innovativi,  che prevedeva incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali (immateriali solo fino al 2024) interconnessi in forma di credito di imposta, calcolato come percentuale del costo di acquisizione.

Dal 2026 invece gli incentivi ritornano ad avere la forma di iperammortamento, come nel triennio 2017-2019.

Riguardano gli investimenti, in beni materiali ed immateriali, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, indipendentemente dal momento dell’ordine.

La natura dei beni agevolabili rimane sostanzialmente invariata rispetto al vecchio credito di imposta, a parte un ampliamento di tipologie di beni agevolabili, derivanti da Transizione 5.0 del 2024, e la reintroduzione dei software come investimento agevolabile, che nel 2025 non erano più stati oggetto di beneficio fiscale.

Cambiano gli Allegati A e B originali del 2016, che contenevano gli elenchi dei beni agevolabili, che diventano ora allegati IV e V, e comprendono anche i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (beni FER). 

La struttura tecnica dei requisiti per godere delle agevolazioni rimane  la stessa, praticamente invariata dal 2017, eccetto per una grossa novità, che era originariamente nella legge di bilancio 2026, riguardante l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però è stato poi soppresso dal D.L 38 del 27 marzo 2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 

art 7:

All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo,» sono soppresse. 

Rimane valida, dal 2025, la procedura di prenotazione tramite piattaforma su sito GSE, di conferma della prenotazione con l’acconto 20% entro 60 giorni dalla conferma positiva da parte di GSE, la comunicazione conclusiva a fine investimento, ed in ogni caso entro il 15 novembre 2028. 

Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo. 

Il decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche annuali alla fine dell’investimento.  

Le due comunicazioni post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione. Ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

L’iperammortamento 2026-2028 ha inoltre un nuovo adempimento: la certificazione contabile delle spese da parte dei soggetti incaricati della revisione legale.

Percentuali di maggiorazione in base al costo del bene

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, completati in ciascuna annualità, è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)

La maggiorazione è riconosciuta con validità fiscale per il calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni con risorse nazionali ed europee (ad esempio per il Sud) a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.

 La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

E per gli investimenti iniziati nel 2025 e soggetti al credito di imposta Transizione 4.0 fino a giugno 2026?

Secondo il comma 431 della legge 199 del 2025, il nuovo regime non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0, quindi per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo):

Art. 1 comma 446, legge n. 207 del 2024: Il credito d’imposta di cui all’articolo  1,  comma  1057-bis, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e’  riconosciuto,  per  gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2025  al  31  dicembre  2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del  31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo  non  opera  in  relazione agli investimenti per i quali entro la data  di  pubblicazione  della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione. 

Quali sono le aliquote dell'iperammortamento 2026 per i software?

Sono le stesse dei beni materiali.

La maggiorazione da applicare al costo dei software è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)

Concordato preventivo biennale

Cosa succede per le imprese che hanno aderito al Concordato fiscale preventivo biennale?

Infatti per questi imprese l’adesione al concordato presuppone la definizione fissa   del reddito d’impresa su un biennio e l’applicazione delle uniche possibili variazioni come previste dall’articolo 16 del Dlgs 13 del 2024.

Tra gli elementi  da sommare o togliere al reddito concordato non rientrano le maggiorazioni per iperammortamento, rientra invece la maggiorazione del costo del lavoro.

Il problema è stato risolto dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00109) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)

Nella conversione del decreto legge fiscale 38/2026  c’è infatti la modifica alla disciplina del concordato fiscale preventivo biennale, in modo da garantire il godimento dell’iperammortamento anche alle imprese virtuose che aderiscono al concordato (art. 7 comma 3bis). 

 

Tre comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma GSE più quelle annuali

 

Le imprese che vogliono richiedere gli incentivi previsti da Transizione 5.0 2026 dovranno :

  • iscriversi alla piattaforma GSE 
  • inviare una comunicazione preventiva all’acquisto del bene con  l’importo previsto  degli investimenti programmati e la tipologia di investimento.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA SI PUO’ INVIARE DAL 12 GIUGNO 2026

  • entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo dal GSE,  inviare una comunicazione di conferma del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili
  • al completamento dell’investimento, avvenuta l’interconnessione, inviare una comunicazione   completamento (in ogni caso entro il 15 novembre 2028), con i dati e le informazioni, la perizia tecnica, certificazione delle spese, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Per i beni oggetto di leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo. 

Il mancato invio da parte delle imprese delle 3 comunicazioni e delle integrazioni richieste da GSE, nei termini e nelle modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Art. 4 comma 1 decreto attuativo: “La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.”

Il decreto attuativo di maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche alla fine dell’investimento.  

Le due comunicazioni annuali post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere quindi annualmente:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
  • IL MONITORAGGIO: LE COMUNICAZIONI PERIODICHE

    Il decreto introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa (art. 3, c. 6), distinto dalle comunicazioni sui singoli investimenti. L’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva (quindi anche prima del completamento degli investimenti) e prosegue fino all’ultimo esercizio in cui si deducono le quote di ammortamento maggiorate. In concreto, un macchinario acquistato nel 2026 con aliquota del 10% annuo comporta comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti.

    Le comunicazioni periodiche sono due:

    – entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione consuntiva/previsionale, di carattere aggregato, sugli investimenti dell’anno precedente, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso;

    – entro il successivo 30 giugno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento analitico, che indica le quote di maggiorazione imputate a ciascun esercizio ed è lo strumento di controllo a posteriori.

    E’ importante notare che l’obbligo scatta dalla prima comunicazione preventiva e non dal completamento: l’azienda che inizia la procedura per la richiesta dell’agevolazione, con una pratica preventiva,  nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione annuale entro il 20 gennaio 2027 (relativa al 2026), pur non avendo ancora fruito di alcuna maggiorazione. Il GSE, a sua volta, trasmette con cadenza almeno mensile i dati a MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate (art. 12).

I modelli da compilare, con relative istruzioni, si troveranno, appena disponibili, qui sul sito GSE.

Quale dicitura devono riportare nel 2026-2028 le fatture/documenti dei beni acquistati?

La legge non richiede specifiche diciture come in passato con il credito di imposta sulla documentazione dei beni, è probabile che se verrà richiesto da regolamenti attuativi la scritta da riportare sulle fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2026, sia:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 427 a  436″

 

Nuovo iperammortamento 2026 e credito d’imposta Transizione 4.0, che differenze ci sono?

Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Transizione 4.0 (credito di imposta) e iperammortamento 2026 l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è lo stesso, cioè la Legge 232/2016 che, a parte un ampliamento delle tipologie di beni agevolabili, rimane ancora oggi il riferimento per definire le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.

Iperammortamento

L’iperammortamento, detto in parole semplici da tecnici, come siamo noi in Quadra, è un meccanismo tale per cui il costo di un bene strumentale viene “contato” maggiorato rispetto al costo reale di acquisto del bene; in questo modo l’utile dell’impresa, essendo i costi strumentali più alti, diminuisce e l’impresa pagherà meno tasse.

In realtà i costi dei beni strumentali non vengono mai conteggiati sull’anno dell’investimento ma vengono spalmati su vari anni in quote annuali di ammortamento; con l’iperammortamento queste quote, fiscalmente deducibili, saranno più alte.

Per essere più corretti con le definizioni, l’ iperammortamento è una maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti, in questo caso fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028, con l’aliquota massima del 180% che porta ad un risparmio IRES (24%) del 43,2%.

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

La deduzione si opera in via extracontabile, ma queste sono cose che farà il tuo fiscalista in fase di bilancio.

Tipologia di beni materiali ed immateriali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

Trattasi quindi di beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

E, questa è una novità rispetto al transizione 4.0, trattasi anche di beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.

I beni devono essere nuovi?

Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito di novità e pertanto la stessa non spetta per i beni ”a qualunque titolo già utilizzati”.

L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni complessi, realizzati in economia, anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi.

In tal caso il venditore deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Come possono essere acquistati i beni?

I beni agevolabili possono essere acquisiti mediante:

  • acquisto in proprietà;
  • leasing (agevolabili quota capitale e prezzo del riscatto);
  • appalto;
  • costruzione in economia.

Beni realizzati in economia

Per i beni realizzati in economia, all’intero dell’impresa e risorse dell’impresa, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Contratto di appalto a terzi

Qualora l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza, i costi si considerano sostenuti dal committente:

  • alla data di ultimazione della prestazione;
  • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

Il periodo di effettuazione dell’investimento?

In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento è necessario considerare il principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, in base al quale le spese di ”acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. 

Per i beni FER  leggi anche qui sotto il pragrafo Completamento degli investimenti.

Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione:

  • rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
  • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • non è rilevante la data del riscatto.

La risposta ad interpello AdE 1 del 03/02/2022 ha precisato:
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, circolare n. 9/E del 2021 chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Momento di godimento dell'agevolazione

Per fruire dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene, l’interconnessione e la  comunicazione di esito positivo da parte di GSE.
È pertanto necessario verificare i 4 momenti fondamentali, ovvero quando:

  • viene effettuato l’investimento nel periodo agevolato;
  • completamento degli investimenti, inclusa l’interconnessione, momento formalmente identificato tramite la perizia tecnica, 
  • invio a GSE della comunicazione di conclusione degli investimenti
  • ricezione di esito positivo della comunicazione conclusiva da parte di GSE.

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni  infatti rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti

Completamento degli investimenti

La data di effettuazione degli investimenti, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati IV e V,   è quella  secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

Per  gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, è la data di fine lavori. 

La data di fine lavori coincide con l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA”.

Soggetti beneficiari ed esclusi

l’iperammortamento  riguarda i titolari di reddito d’impresa,  indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse all’iperammortamento, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

Ne sono inoltre escluse:

  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfettari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso.

Tempistiche

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il termine procedurale per la chiusura delle pratiche sarà il 15 novembre 2028, data entro la quale dovrà essere caricata su piattaforma GSE tutta la documentazione, inclusa la perizia o autocertificazione, se ammissibile.

Quali sono i beni strumentali materiali che rientrano in Transizione 5.0 2026?

L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
    e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato IV (beni materiali) elenca 4 categorie di beni:
  • I: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • II: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • III: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
  • IV: beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Le macchine del gruppo I sono:
  • a) macchine utensili per asportazione;
  • b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso
    di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione,
    processi elettrochimici;
  • c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante
    la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e
    altri materiali;
  • e) macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • f) macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
  • g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per  recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito
    industriale;
  • m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
  • o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in allegato IV devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
    o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Iperammortamento 2026 made in Europe non più richiesto

Originariamente (nella legge di bilancio 2026) era prevista l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però viene soppressa ma solamente per i beni in allegati IV e V dal D.L 38 del 27 marzo 2026, art 7:

All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo,» sono soppresse. 

Quali caratteristiche devono avere i pannelli fotovoltaici per l'iperammortamento 2026-2028

Il nuovo iperammortamento prevede tra i beni agevolabili anche i beni FER (beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza):

Oltre alle macchine ed al software, la maggiorazione  infatti è riconosciuta anche per gli investimenti:

(Art.1 comma 429 lettera b legge 199/2025)

beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Bisogna quindi che i pannelli fotovoltaici abbiano le seguenti caratteristiche:  

  • b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

  • c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Questi pannelli devono essere inclusi in apposito elenco tenuto dall’ENEA. https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/

Ovvero sono ammesse solo le tipologie b e c del decreto legge 181/2023:

Articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, 

((gli uni e le altre))

 prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Quali sono i software che rientrano in Transizione 5.0 2026?

L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
    e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato V (beni immateriali) contiene i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
  • a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del
    prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei
    flussi dei materiali e delle informazioni;
  • c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
  • d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
    CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
  • i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione
    della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
  • p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;
  • s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione,la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,visuale e tattile;
  • t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
  • u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
  • v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrializatione Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
  • z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;
  • aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
  • bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
  • cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);
  • dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata (tipologie da 1 a 5)
    ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità
    e la transizione ecologica (3 tipologie da 1 a 3);
  • ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità
    e la gestione dei dati (2 tipologie);
  • gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di
    applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

Il Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028, nonostante le richieste e discussioni dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2026, non ha esteso l’agevolazione ai software stand alone fruiti in modalità SaaS (applicazioni software basate su cloud progettate per essere sicure). L’assenza di inclusione esplicita a riguardo, nella Legge n. 199/2025 e nel Decreto ministeriale, esclude di fatto dal beneficio i servizi cloud, che costituiscono quindi costi di esercizio e non beni immateriali autonomamente ammortizzabili.

 

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2026-2028?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.  Deve poi  chiudere la pratica di prenotazione dell’agevolazione, caricando anche la perizia tecnica dell’interconnessione e la certificazione delle spese, sulla piattaforma GSE entro il 15 novembre 2028.

Chi deve fare la perizia asseverata per godere del nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026)?

Per  tutti i beni, anche di costo inferiore a 300.000 euro (in passato per questi beni era possibile anche una attestazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria), serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale o altri specialisti (vedi paragrafo in corsivo), iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.

“Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.”

Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026): certificazione contabile obbligatoria

Rispetto a Transizione 4.0 2020-2025, l’iperammortamento 2026 ha un nuovo adempimento: la certificazione delle spese sostenute, documento che deve essere allegato con la perizia tecnica alla comunicazione conclusiva al GSE.

Art.7 Decreto attuativo MIMIT 

“L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. “

Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo dell’ iperammortamento è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.

Per i beni oggetto di locazione finanziaria, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della comunicazione al GSE di conferma, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Chi compra beni per darli in noleggio può godere dell'iperammortamento?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2017, relativa ad INDUSTRIA 4.0, ha chiarito che:

sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.

Infine è stata pubblicata una FAQ del Mise NEL 2018:

DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

 

I beni usati ed il revamping sono compresi nell'iperammortamento?

La legge di bilancio 2026 ha confermato che:  

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi,
la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico
dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica
ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

Quindi beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni nuovi descritti più sopra.

A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la circolare 4E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE, chiarendo che:

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.

Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.

Cosa succede se si vende una macchina che ha goduto dell'iperammortamento ?

Non è vietato vendere un bene acquistato al fine di garantire l’aggiornamento e l’efficienza produttiva dell’impresa.

La legge 199/2025, art.1, comma 432, in caso di investimenti sostitutivi, che hanno goduto dell’iperammortamento dice:

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Restano quindi confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dalla legge n. 205 del 2017 e poi dalla legge 178/2020, che intendono evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa avere l’esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

In tali casi, si prevede che la sostituzione della macchina non determini la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene “nuovo” abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato IV alla legge n. 199 del 2025 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (perizia tecnica  e certificazione delle spese).

Quindi il nuovo bene deve soddisfare esattamente i requisiti richiesti dalla legge come il vecchio bene, anche se con modalità diverse (ad esempio cambio di un software), ma questo deve essere dimostrato e periziato, come è stato fatto in origine per il bene originale.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originale, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Ritardata interconnessione vale ancora?

La circolare n. 9/E del 2021 dell’AdE (paragrafo 6.4.1) ha specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Il decreto del Mimit del maggio 2026, ha  però aggiunto come condizione indispensabile per godere dell’iperammortamento che venga effettuata al GSE la comunicazione conclusiva dell’investimento, comunicazione che deve contenere la perizia tecnica di avvenuta interconnessione, e che questa riceva esito positivo dal GSE.

Quindi niente interconnessione niente godimento dell’agevolazione, come in passato ma ora serve anche l’esito positivo da parte del GSE.

L’interconnessione deve comunque avvenire entro il 15-11- 2028 perché la data ultima per trasmettere la comunicazione conclusiva al GSE:

Decreto attuativo, Art.3 comma 3:

“Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.”

Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione dell’iperammortamento 2026

  • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato IV della legge di bilancio 2026; 
  • controlla che la macchina, in elenco IV, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco IV, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Ricorda che, senza la perizia tecnica di interconnessione alla fabbrica NON potrai godere dell’iperammortamento, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere dell’iperammortamento 2026

verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco IV della legge di bilancio 2026;

  • accertati la tua macchina, in elenco IV, abbia le 5 caratteristiche tassative o fai in modo che le abbia:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco IV, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?

In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali, dal 2017 di assistere le imprese con il piano INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0.

La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.

Per aiutare ad applicare correttamente il programma INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0 e 5.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.

In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere dell’iperammortamento 2026-2028.

Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti,  può emettere la perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti i beni, anche di valore inferiore a 300.000 euro..

IMPORTANTE: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 5 milioni di euro.

Nel periodo 2017-2025 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni agevolabili superiore ai 210 milioni di euro.

Compila il modulo ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia asseverata necessaria.

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Macchine industriali e sicurezza: la guida completa

Macchine industriali e sicurezza

Nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.
Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 non è sostanzialmente variato rispetto a quello della direttiva 2006/42/CE, se non per l’inclusione tra i componenti di sicurezza dei componenti digitali, compreso il software.
Il rispetto del regolamento macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante, che deve accompagnare ogni esemplare prodotto, e l’apposizione sulla macchina stessa di una targa identificativa che riporta la marcatura CE; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato come sancito dall’allegato I del regolamento macchine.

La procedura di certificazione per la direttiva macchine

Le procedure per la valutazione della conformità sono descritte nell’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1230 e stabiliscono le modalità mediante le quali il fabbricante adempie agli obblighi previsti dal regolamento macchine.
La definizione delle possibili procedure applicabili da un fabbricante si basa sulla categoria di macchina o prodotto correlato fabbricato; in particolare è necessario determinare se la macchina o prodotto correlato rientri o meno tra le categorie previste all’allegato I del regolamento macchine. Rispetto a quanto previsto dall’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, l’elenco di categorie di macchine e prodotti correlati contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230 è stato ampliato e suddiviso in parte A e parte B.
Per i prodotti compresi nella parte A dell’allegato I è sempre necessario l’intervento di un organismo notificato:

  1. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell’allegato I, parte A, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18 applica una delle procedure seguenti:
    – l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII;
    – la conformità basata sulla garanzia totale (modulo H) di cui all’allegato IX;
    – la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato X.

    Per i prodotti compresi nella parte B dell’allegato I è invece possibile applicare la procedura di controllo interno della produzione, senza l’intervento di un organismo notificato, ma solo se il prodotto è conforme ad una norma armonizzata o a una specifica comune che copre tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti:

  2. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell’allegato I, parte B, il abbricante o la persona fisica o giuridica di cui all’aricolo 18 applica una delle procedur seguenti:
    – il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato VI;

    – l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII;
    – la conformità basata sulla garanzia totale (modulo H) di cui all’allegato IX;
    – la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato X.

    Se, invece, i prodotti non sono compresi nell’allegato I del regolamento macchine il fabbricante deve applicare la procedura di controllo interno della produzione, senza l’intervento di un organismo notificato.

Per attenersi ai requisiti del regolamento macchine è necessario effettuare l’analisi del rischio, costituire la “documentazione tecnica” per le macchine e per le quasi-macchine) – come previsto dall’allegato IV del regolamento – ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.

Manuale di sicurezza macchine

Il punto 1.7.4 dell’allegato I del regolamento macchine prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri.
Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.
Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l’uso.

Requisiti essenziali di sicurezza per le macchine industriali

L’allegato III del regolamento 2023/1230 contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:

  • La prima parte si applica a tutte le macchine indistintamente;
  • La seconda parte contiene requisiti supplementari per talune categorie di macchine e più precisamente:
    • macchine e prodotti correlati alimentari e macchine e prodotti correlati per prodotti cosmetici o farmaceutici;
    • macchine o prodotti correlati portatili tenuti o condotti a mano;
    • macchine o prodotti correlati per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
    • macchine o prodotti correlati per l’applicazione di prodotti fitosanitari;
  • La terza parte si riferisce ai requisiti per ovviare ai pericoli particolari dovuti alla mobilità delle macchine; questi requisiti sono da considerare sia nel caso di movimento della macchina durante il lavoro, sia nel caso di un suo spostamento tra le fasi di lavoro o tra cantieri; si badi bene che la mobilità è da intendersi della macchina nel suo insieme e non solamente di sue parti (per esempio, un robot cartesiano non è considerato una macchina mobile anche se una sua parte si muove durante il lavoro, mentre un carrello elevatore è una macchina mobile);
  • La quarta parte si riferisce ai requisiti per prevenire i pericoli dovuti a operazioni di sollevamento;
  • La quinta parte si applica a macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei;
  • La sesta e ultima parte comprende i requisiti per evitare i rischi connessi al sollevamento delle persone; questi requisiti sono aggiuntivi e non alternativi a quelli contenuti nella quarta parte, che si riferisce a operazioni di sollevamento di cose e/o persone.

Principi di integrazione della sicurezza

I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.
Innanzitutto, il regolamento macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, ovvero pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.
Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?
A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:
§ 172 Reasonably foreseeable misuse
The first step of the risk assessment process described in General Principle 1 also requires the manufacturer to take account of reasonably foreseeable misuse of
machinery. The machinery manufacturer cannot be expected to take account of all possible misuse of the machinery. However, certain kinds of misuse, whether
intentional or unintentional, are predictable on the basis of experience of past use of the same type of machinery or of similar machinery, accident investigations and
knowledge about human behaviour […]. The “A” type standard EN ISO 12100:2010 gives the following examples of the kinds of misuse or readily predictable human behaviour that may have to be taken into account:
– loss of control of the machine by the operator;
– reflex behaviour of a person in case of malfunction, incident or failure during the use of the machine;
– behaviour resulting from lack of concentration or carelessness;
– behaviour resulting from taking the line of least resistance in carrying out a task;
– behaviour resulting from pressures to keep machinery running in all circumstances;
– the behaviour of certain persons such as children.
Such behaviour can result in a range of misuse situations, such as, for example, using a crane or a MEWP without deploying the stabilisers; leaving the door open on an earthmoving truck in hot weather thereby defeating the air filtering and noise control equipment; two people operating a press designed for use by a single person.
Particular attention must be given to factors that may lead to the removal, disabling or defeating of guards and protective devices.

Macchine industriali e sicurezza: la guida completa Leggi tutto »

Transizione 4.0 2020 – 2025: valori, scadenze, comunicazioni GSE e codici F24

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0,  il credito di imposta valido per il triennio 2023-2025, e sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”. Il credito di imposta infatti vale anche per i gli investimenti ultiomati entro il 30 giugno 2026, a patto che entro il 31 dicembre 2025 siano stati pagati acconti per almeno il 20% del valore dell’investimento. 

Il contenuto è aggiornato con il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (agevolazioni fiscali) e Legge di bilancio 2025 (legge n . 207 del 30-12-2024).

L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0.

Se invece sei interessato alla nuova TRANSIZIONE 5.0 2026-2028, troverai QUI un articolo completo.

Transizione 4.0 conferma, e prolunga, il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”.

Nel nostro blog troverai anche un’analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni “Miti, leggende ed errori” a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.

Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.

Transizione 4.0 2025

Dal 2021 è in vigore la legge 178/2020, con successive modifiche ed integrazioni intervenute negli anni elencate nel riquadro verde sopra, che prevede incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali interconnessi da parte delle imprese in forma di credito di imposta.

Le percentuali del costo del bene, che va a costituire il credito di imposta, ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, sono riassunti nella tabella che segue.

Nel 2025 è stato modificata la tipologia dei beni agevolabili, togliendo i beni immateriali, che erano agevolabili negli anni precedenti,  ma non la struttura tecnica per godere delle agevolazioni, che rimane la stessa dal 2020.

Infatti, la legge di bilancio 2025 non ha modificato le leggi già in vigore per quanto concerne le agevolazioni Transizione 4.0, eccetto che per 2 elementi importanti:

1- dal 2025 i beni immateriali non godono più del credito di imposta  

2- viene fissato un tetto massimo di spesa nel bilancio dello Stato per tutti i crediti Transizione 4.0 che quindi non è più una agevolazione sicura ed automatica ma dipende dalla disponibilità di fondi ancora disponibili al momento della richiesta: 

(art.1 comma 448 Legge 207/24) “secondo  l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e  del made  in Italy ne  da’  immediata comunicazione  mediante  pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale,  anche al  fine  di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”

Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.

Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno  a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.

CREDITO D’IMPOSTA 2021 - 2025 PER BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE (allegato A annesso alla Legge di bilancio 236/2017)

Periodo di ultimazione dell’investimento

% Credito d’imposta massimo

Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022)

16/11/2020 – 31/12/22 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2021 (*)

(*) Proroga predisposta dalla conversione in legge del 24 febbraio 2022 del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)

50% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

40% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

20% del costo del bene

Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

10% del costo del bene

Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)

Dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)

20% del costo del bene

10% del costo del bene

5% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)

Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)

Per gli investimenti che superano i 2,5 milioni di euro esiste comunque la possibilità di godere di credito di imposta, ma in misura minore alle percentuali esposte in tabella nella seconda colonna.

E’ possibile usare il credito immediatamente nell’anno dell’interconnessione della macchina, senza attendere l’anno successivo.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.

Ci sono alcuni adempimenti burocratici obbligatori da non scordare, ed uno nuovo dal 30 marzo 2024:

1- le imprese che godono delle agevolazioni 2025 devono effettuare 3 comunicazioni tramite piattaforma GSE :

  • una preliminare
  • una di conferma al versamento di acconto 20% entro 30 giorni dalla prima, pena la scadenza della comunicazione
  • una al completamento dell’investimento per gli investimenti completati entro il 31 gennaio 2025 ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2026 (proroga DD 28-1-26); per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2026

2- deve essere redatta una perizia asseverata (o attestazione da ente notificato) per i beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro;

3- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla legge 234/2021, art. 1, comma 44.

(art.1 comma 447,  Legge 207/24)  “Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma  446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e  del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare  delle  spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato,  sulla  base  del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese  e del made  in  Italy  del  24  aprile  2024,  adottato  in  attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n.  39,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2024,  n.  67.”  

Come si calcola il credito di impostaTransizione 4.0 per i macchinari?

La legge di bilancio 2022 ha definito le aliquote differenziate per calcolare il credito di imposta degli investimenti in beni materiali iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025, o 3 giugno 2026 con acconto 20% versato entro fine 2025.

Esse sono:

  • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 5% del valore del bene per gli investimenti da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa nel 2025 è quindi il 20% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Questa agevolazione rimane la stessa per beni consegnati entro il 30/06/2026 con un contratto di acquisto e un acconto (almeno il 20%) pagato entro 31 dicembre 2025.

Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2025 e 2026 per i software?

Da 2025 i software non godono più del credito di imposta.

Per software acquistati nel 2024 invece l’aliquota del credito di imposta era del del 20%.

Comunicazioni obbligatoria dal 1 gennaio 2025: investimenti effettuati nel 2025 ed iniziati dal 31 dicembre 2024

ATTENZIONE!!!  

Purtroppo c’è una novità anche per gli investimenti non ancora prenotati, con il versamento dell’acconto almeno del 20%, prima della pubblicazione della legge di bilancio 2025. Infatti  la legge di bilancio 2025 ha stabilita una dotazione massima per l’agevolazione 4.0.

Infatti, la legge di bilancio 2025  ha  modificato le leggi già in vigore sulle agevolazioni Transizione 4.0 perché viene fissato un tetto massimo di spesa per l’agevolazione che viene quindi concessa “secondo  l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e  del made  in Italy ne  da’  immediata comunicazione  mediante  pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale,  anche al  fine  di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”

I modelli da compilare, con relative istruzioni, li troverai qui sul sito GSE.

Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.

Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno  a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.

 

Oggi, 11 febbraio 2026, i nostri clienti con investimenti prenotati fino a metà novembre 2025 ma con richieste in sospeso per non disponibilità dei fondi, hanno ricevuto una pec da GSE con la notifica che i fondi erano tornati disponibili e potevano quindi concludere la pratica con l’inserimento dell’acconto e l’eventuale comunicazione conclusiva. 

ATTENZIONE!  L’acconto va comunicato entro 30 giorni dalla pec per non pedere la prenotazione.

Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: nuovi investimenti 2024

ATTENZIONE!

Dal 2020 le leggi relative a Transizione 4.0 hanno previsto un adempimento aggiuntivo rispetto all’iperammortamento, ovvero una comunicazione a fini statistici al Ministero con i dati degli investimenti effettuati (tipologia ed importi):

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

Fino al 30 marzo 2024 la comunicazione era prevista solo a fini statistici e non c’erano sanzioni per il mancato invio della comunicazione.

Dal 30 marzo 2024 invece, con il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024, art.6, sono cambiate le cose, rendendo di fatto obbligatoria la comunicazione dopo gli investimenti pena la decadenza del credito.

La stesso decreto legge ha stabilito anche una comunicazione telematica prima della realizzazione dell’investimento con l’ammontare previsto degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024. 

Per tutti gli investimenti iniziati, con acconto almeno del 20% entro il 30 dicembre 2024, il credito è garantito.

Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: investimenti effettuati nel 2023

ATTENZIONE!  INVESTIMENTI CON CREDITO MATURATO NEL 2023

Purtroppo c’è una brutta novità anche per gli investimenti conclusi ed interconnessi nel 2023 che hanno già goduto della prima tranche di credito delle 3 previste, ovvero il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024 prevede:

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

Quindi, come confermato dalla Risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, non essendo disponibili i nuovi modelli telematici, i crediti residui 2023 non sono stati utilizzabili fino al 29 aprile 2024:

“… per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
• per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato
come “anno di riferimento” 2023 o 2024″. 

L’ Agenzia Entrate ha però ulteriormente chiarito il 16 aprile 2024 che gli investimenti conclusi nel 2022 e 2021, anche se interconnessi successivamente nel 2023, non subiranno ritardi nel godimento dei ratei del credito:

Risposte alle domande più frequenti – Investimenti in beni strumentali

Faq del 16 aprile 2024 – In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Poi, il 15 maggio 2024, la Risoluzione n.25, ha stabilito che:

OGGETTO: Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” – articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Il 29 aprile 2024 sono stati resi disponibili i modelli da compilare, con relative istruzioni,  per i crediti 2023, li troverai qui sul sito GSE.

Quale dicitura devono riportare nel 2025 e 2026 le fatture/documenti dei beni acquistati?

Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.

La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”

Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
  • se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
    • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
    • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Codici tributo F24 PER TRANSIZIONE 4.0

Riportiamo qui a seguire 3 FAQ IMPORTANTI DELL’Agenzia Entrate del 29-1-2026.

Faq del 29 gennaio 2026 –
Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2026

Ho effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0) e ho completato l’investimento nel 2026. Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore entro la stessa data. Posso fruire della prima quota nel 2026? Quale anno e quale codice tributo devo indicare nel modello F24? Quale anno devo indicare per fruire delle quote degli anni successivi?

***

Questa ipotesi è disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.

Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2025

Ho effettuato un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0). Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore. Ho quindi completato l’investimento nel 2025 e ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025; la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027.

Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025. Quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

Se non fruisco della seconda quota nel 2026 posso fruirne nel 2027?

***

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che nella compilazione dell’F24 sia indicato come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.

Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Nel seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2024

Ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0), indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026. Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024. Per fruire della seconda quota ho indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota? Posso ancora fruirne nel 2026?

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Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Quale dicitura devono riportare nel 2025 le fatture/documenti dei beni acquistati?

Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.

La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”

Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
  • se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
    • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
    • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Industria 4.0 e credito d’imposta, che differenze ci sono?

Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Industria 4.0 (iperammortamento) e Transizione 4.0 (credito di imposta) la legge su cui si baserà tutto l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è la stessa, cioè la Legge 232/2016.

Infatti le agevolazioni, dal 2020, diventano credito di imposta Transizione 4.0 ed in questa forma rimarranno fino a fine 2025.

Questa legge definisce negli allegati A e B le tipologie di beni che sono oggetto di agevolazione e rimane ancora oggi il riferimento per la classificazione dei beni agevolabili, se non che i software non sono più agevolabili dal 2025.

La stessa legge definisce le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.

Transizione 4.0, rispetto a Industria 4.0, ha aggiunto alcuni adempimenti formali, tra cui una comunicazione a fini statistici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cos’è il credito di imposta?

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è una percentuale del costo di acquisizione (nel 2023 è il 20% del valore imponibile della macchina), ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei 6 SPECIALI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 da utilizzare in compensazione dei bonus Transizione 4.0.

L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.

Tipologia di beni materiali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

Transizione 4.0 e imprese: soggetti beneficiari

Il credito di imposta per i beni interconnessi riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere al credito d’imposta 2022-25 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2024-2025?

Le tempistiche sono quelle espresse nella tabella riportata più sopra.

Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinare per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
Nota 1: La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

Il credito d’imposta si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). I beni immateriali non sono più soggetti a credito di imposta a partire dal 2025.
All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
TUTTI I BENI DELL’ALLEGATO B NON SONO PIU’ AGEVOLABILI DAL 2025.

Il responsabile di tutte le procedure previste dalla direttiva macchine è il soggetto che assembla l’insieme, come indicato anche dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea (edizione 2.1 del luglio 2017):

Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2025?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, oppure deve emettere l’ ordine di acquisto e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025. Deve poi mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026.
L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione del legale rappresentante che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di valore superiore deve acquisire una perizia ASSEVERATA.

Chi deve fare la perizia asseverata per l’agevolazione?

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato per la tipologia di bene) che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) con iperammortamento.

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Linee Guida alla Direttiva ATEX 2014/34/UE: nuova edizione 2024

LINEA GUIDA ATEX 2020

La direttiva ATEX 2014/34/UE è la direttiva di prodotto che riguarda gli apparecchi che sono destinati a lavorare in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Queste atmosfere possono essere generate sia da gas, vapori e nebbie infiammabili che da polveri combustibili. Avendo tali apparecchi questa destinazione d’uso, devono essere progettati e fabbricati in modo da non presentare sorgenti di innesco che siano in grado di accendere tali atmosfere.

Come per altre direttive di prodotto, anche per la direttiva ATEX , esistono delle Linee Guida per aiutare nell’applicazione della direttiva stessa

E’ importante ricordare che le Linee Guida sono pensate come un manuale, rivolto a tutti coloro che devono interfacciarsi con la direttiva ATEX.

Le Linee Guida alla direttiva ATEX 2014/34/UE ATEX chiariscono quindi alcuni aspetti della direttiva ATEX e devono essere utilizzate, oltre che con la direttiva, insieme al documento “Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti”.

La nuova edizione delle linee guida alla direttiva ATEX, pubblicata a maggio 2020, presenta alcune modifiche, che troverai illustrate qui sotto, rispetto alla seconda edizione precedente.

Questa terza edizione include gli accordi che sono stati raggiunti durante gli incontri del gruppo di lavoro ATEX che si sono tenuti tra il 2018 e il 2019.

Le modifiche principali riguardano i seguenti aspetti:

  • precisazioni circa l’obbligo per i fabbricanti di fornire alcuni documenti su supporto cartaceo (ad esempio la dichiarazione di conformità UE) e la possibilità di fornirne degli altri in formato elettronico (ad esempio istruzioni non relative alla sicurezza);
  • aggiunta di un ulteriore esempio chiarificatore relativo alla procedura di certificazione per apparecchi di categoria 2 e 3;
  • aggiunta la possibilità di marcare un componente Ex con la specifica marcatura prevista dal modo di protezione;
  • aggiunta di precisazioni circa l’applicazione della direttiva ATEX insieme alla direttiva PED (2014/68/UE) e alla direttiva serbatoi semplici a pressione (SPVD).

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La nuova edizione 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2

Nel mese di aprile 2025 sono state pubblicate le nuove edizioni delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2, fondamentali per chi si occupa di robotica industriale e celle robotizzate. Le norme definiscono i requisiti di sicurezza per i robot e le celle robotizzate.

Le isole robotizzate sono insiemi di macchine che comprendono uno o più robot industriali, ovvero manipolatori per vari utilizzi, controllati automaticamente e programmabili in tre o più assi. Il loro utilizzo è sempre più diffuso in molte applicazioni industriali, dalla logistica alla verniciatura, al montaggio, alla saldatura, ecc. Le misure di protezione delle isole robotizzate sono complesse e spaziano dalle protezioni perimetrali e dispositivi di protezione (ad esempio barriere fotoelettriche o laser scanner) alla limitazione dei movimenti dei robot alla progettazione di adeguati circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza.

I requisiti di sicurezza per le isole robotizzate sono contenuti nella norma UNI EN ISO 10218-2; il rispetto di questa norma – attualmente armonizzata nell’edizione 2011 – conferisce quindi la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute coperti dalla norma stessa.

Le isole robotizzate possono poi far parte di sistemi di produzione più complessi, ad esempio nel caso di linee per la fabbricazione di autoveicoli; è quindi essenziale in questo caso che anche le interfacce tra le isole robotizzate e le altre componenti dell’insieme siano realizzate in modo da rispettare tutti i requisiti applicabili della direttiva macchine.

Le nuove norme sono destinate ad essere armonizzate ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE ed a sostituire quindi le edizioni 2011 e 2012. Di seguito riportiamo il dettaglio delle principali novità introdotte:

La nuova edizione della norma UNI EN ISO 10218-1:2025 ha apportato novità rispetto alla precedente edizione del 2012, tra cui:

  • chiarimento dei requisiti per la sicurezza funzionale;
  • classificazione dei robot (Classe I e Classe II) per i requisiti di sicurezza funzionale;
  • metodologia di prova per determinare la forza massima per manipolatore per i robot di Classe I;
  • aggiunta di requisiti per la sicurezza informatica nella misura in cui si applicano alla sicurezza dei robot industriali;
  • integrazione dei requisiti di sicurezza per i robot industriali destinati all’uso in applicazioni collaborative (in precedenza, contenuti nella specifica tecnica ISO/TS 15066).

La nuova edizione della norma UNI EN ISO 10218-2:2025 ha apportato novità rispetto alla precedente edizione del 2011, tra cui:

  • integrazione dei requisiti di sicurezza per le applicazioni collaborative (in precedenza, contenuti nella specifica tecnica ISO/TS 15066);
  • chiarimento dei requisiti per la sicurezza funzionale;
  • aggiunta di requisiti per la sicurezza informatica, nella misura in cui sono applicabili.

La conoscenza delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2 è fondamentale per tutti i fabbricanti di robot e gli integratori di robot in applicazioni robotiche industriali e celle robotizzate.

La nuova edizione 2025 delle norme UNI EN ISO 10218-1 e UNI EN ISO 10218-2 Leggi tutto »

webinar Quadra Siemens cybersecurity

Webinar “QUADRA e SIEMENS: Safety, Security e aspetti legali del Nuovo Regolamento Macchine”

Siemens
webinar Quadra Siemens cybersecurity

Il 26 marzo 2024 ci sarà il secondo appuntamento organizzato da Quadra, in collaborazione con Siemens, sulla sicurezza informatica e riguarderà Safety, Security ed aspetti legali del Nuovo Regolamento Macchine.

La sicurezza informatica è un aspetto che non può più essere trascurato per le macchine: infatti oggi praticamente tutte le macchine sono connesse a reti dati che possono essere oggetto di attacchi da parte di malintenzionati; fatti di questo genere sono già accaduti e sono destinati ad aumentare in futuro.

Per questo motivo il nuovo Regolamento Macchine ha introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

Durante l’webinar Ernesto Cappelletti di Quadra evidenzierà gli aspetti più importanti e critici del Regolamento.

Tramite un esempio concreto di un attacco informatico analizzeremo poi con i tecnici di Siemens il legame tra Safety e Security, ma anche come gestirlo con gli apparati Siemens.

Come ultimo punto vedremo le conseguenze legislative di un’inadempienza rispetto alla norma con l’apporto dell’Avvocato Giorgio Caramori, specialista del settore macchine.

Webinar “QUADRA e SIEMENS: Safety, Security ed aspetti legali del Nuovo Regolamento Macchine”

26 Marzo 2024 – ore 10:00 -12:00

Ore 10:00 – 10:10Introduzione al webinar
Ore 10:10 – 10:30
  • Dall’attuale direttiva macchine al nuovo regolamento macchine: cosa sta cambiando per la cybersecurity?
  • La protezione dall’alterazione dei sistemi informatici delle macchine e i sistemi di comando legati alla sicurezza: i nuovi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del regolamento (UE) 2023/1230
  • Relazione tra IT security e safety
Ore 10:30 – 11:20
  • Scenario di possibili attacchi informatici e vulnerabilità di una macchina
  • Possibili azioni correttive con i dispositivi Siemens
Ore 11:20 – 11:40
  • Aspetti di responsabilità legale di un’inadempienza rispetto alla norma
Ore 11:40 – 12:00Spazio per domande

Relatori:

Ernesto Cappelletti – Quadra S.r.l.

Benedetta Rossi – Siemens S.p.A.

Gregorio Andreoli – Siemens S.p.A.

Marco Buffa – Siemens S.p.A.

Avv. Giorgio Caramori – Studio De Capoa ed Associati

Le slides sono state rese disponibili durante la partecipazione sincrona, non è previsto l’invio di materiale successivamente al webinar.

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