Macchinario destinato all’esportazione extra UE

Il caso di macchinario destinato all’esportazione in un paese terzo al di fuori del territorio dell’Unione Europea, ma venduto ad un acquirente all’interno dell’Unione Europea, non è contemplato dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Il commento all’articolo 2 punto h) contenuto nella guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea fornisce la seguente interpretazione:

§71 The definition  of ‘placing on the market’
[…] The Machinery Directive applies to machinery or partly completed machinery placed on the EU market. It does not apply to products manufactured in the EU with a view to  being placed on the market or put into service in countries outside the EU, altough certain of these countries may have national regualtions based on the Machinery Directive or accept machinery on their market that complies with the Directive.

A proposito della definizione di immissione nel mercato, la guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti contiene utili indicazioni:

2.3. Immissione sul mercato (immissione in commercio) […]
Non si parla di immissione sul mercato nel caso di un prodotto:

    • acquistato da un consumatore in un paese terzo mentre era fisicamente presente in questo paese e portato nell’UE da tale consumatore per suo uso personale;
    • trasferito dal fabbricante in un paese terzo a un rappresentante autorizzato nell’Unione che il fabbricante ha designato per garantire che il prodotto sia conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione;
    • introdotto da un paese terzo nel territorio doganale dell’UE, in transito, posto in zona franca, in deposito, in custodia temporanea o vincolato ad altro regime doganale speciale (ammissione temporanea o perfezionamento attivo);
    • fabbricato in uno Stato membro per l’esportazione in un paese terzo (compresi componenti forniti a un fabbricante per l’incorporazione in un prodotto finale da esportare in un paese terzo); […]
    • presente nei magazzini del fabbricante (o del suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione) o dell’importatore, ma non ancora messo a disposizione, e quindi non fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso, salvo diversa disposizione della vigente normativa di armonizzazione dell’Unione.

È quindi possibile vendere una macchina o una quasi-macchina all’interno dell’Unione europea senza rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva macchine nei casi sopra descritti.

Nel caso di macchina destinata ad un paese all’esterno dell’Unione europea è opportuno che il compratore sottoscriva una dichiarazione di intenti nella quale si impegna ad esportare la macchina in un paese terzo ed a non metterla in servizio nell’ambito del territorio dell’Unione europea; in ogni caso è opportuno indicare nei documenti di vendita (fattura e/o documento di trasporto) una frase del tipo “Macchina destinata all’esportazione in un paese terzo all’esterno del territorio dell’Unione europea”.

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