Macchine che producono packaging alimentare (seconda parte)

L’articolo è una sintesi degli obblighi legislativi applicabili alle macchine destinate al contatto con gli alimenti ed è articolato in due parti, relative rispettivamente:

  1. alle macchine che entrano a contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti che esse trasformano e/o confezionano, nel seguito macchine alimentari (prima parte);
  2. alle macchine che non entrano a contatto con prodotti alimentari ma “solo” con il loro packaging (ad esempio macchine/linee che producono imballaggi o parti di imballaggi utilizzati per confezionare alimenti), nel seguito macchine per packaging alimentare (food packaging seconda parte).

Premessa importante: l’ambito di riferimento è quello europeo e italiano.

La legislazione citata è cogente per tutte le macchine vendute nel territorio dell’Unione Europea e quella italiana per le macchine destinate al mercato nazionale (i requisiti non sono sempre sovrapponibili, in tema di materiale a contatto con alimenti).

Per le macchine che producono food packaging , non ci sono specifiche legislative cogenti, Direttiva Macchine a parte (ma non lo specifico punto 2 dell’allegato I,  riportato nel precedente articolo).

Tuttavia è importante notare che:

  • I produttori del packaging alimentare che utilizzano le macchine sono pienamente soggetti al Regolamento CE n. 1935/2004, e quindi al requisito obbligatorio della dichiarazione di conformità, e della rintracciabilità dei propri prodotti.
  • I produttori del packaging alimentare che utilizzano le macchine sono pienamente soggetti anche al regolamento CE n. 2023/2006, che chiede ai produttori di materiali a contatto con alimenti di attuare un sistema di buone prassi di fabbricazione (GMP) volto a dimostrare l’applicazione effettiva della legislazione vigente. Il Regolamento, in piena applicazione da agosto 2008, concerne tutti i materiali, tutte le fasi e tutti i settori della filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.
  • In particolare, quest’ultimo regolamento comunitario prevede che siano istituiti sistemi di Assicurazione Qualità e di Controllo Qualità, e che il produttore di food packaging sia in grado di dimostrare anche l’adeguatezza delle proprie attrezzature di produzione, sempre nell’ottica del rispetto dei requisiti dei materiali a contatto con alimenti.
  • Analogamente a quanto spiegato per le macchine alimentari, il produttore di macchine per il packaging potrebbe essere coinvolto nell’analisi del rischio svolta dall’industria alimentare, in quanto apportatori con le vostre macchine di un pericolo, di gravità e probabilità da valutare.
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