Le macchine vendute smontate devono essere marcate CE?

Le macchine vendute smontate, per comodità di trasporto (per esempio in kit di montaggio) sono comunque comprese nell’ambito di applicazione della direttiva macchine, anche se la definizione di macchina contenuta nell’articolo 2, lettera a) della direttiva 2006/42/CE cita “insieme … di parti o di componenti … collegati tra loro” .

A tale proposito la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:

§35 […] Products with parts or components that are not linked together in an assembly are not considered as machinery.

This does not preclude the supply of machinery with certain parts disassembled for storage or transport purposes.

In such cases, the machinery must be designed and constructed in order to prevent errors of fitting when the separate parts are assembled.

This is particularly important if the machinery is intended for untrained non-professional usars.

The manufacturer must also provide adequate assembly istructions, taking account, where appropriate, of the level of general education and acumen that can reasonably be expected from non-professional users.

Rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva macchine anche le macchine vendute smontate per comodità di trasporto.

Qualora esse possano funzionare in modo indipendente — ovvero non debbano essere assemblate con altre macchine o quasi-macchine per svolgere la funzione cui sono destinate — queste macchine devono essere marcate CE ed essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità ai sensi della lettera A dell’allegato II della direttiva 2006/42/CE.

Le istruzioni per l’uso devono descrivere con sufficiente dettaglio le modalità di montaggio della macchina, indicando anche i controlli che devono essere effettuati una volta terminato il montaggio per verificarne la correttezza, con particolare riferimento alla completezza delle misure di protezione necessarie per il soddisfacimento dei requisiti legislativi applicabili.

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