Perché la marcatura CE NON scade

In rete si leggono spesso titoli ad effetto quali “La marcatura CE scade”, “Attenzione! La marcatura CE non dura all’infinito”, “La marcatura CE non dura per sempre e ha bisogno di essere revisionata dopo 10 anni”: SONO SCIOCCHEZZE derivanti da errate, e PERICOLOSE, interpretazioni del seguente passo della Direttiva Macchine 2006/42/CE:

“Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a de­correre dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.”

La validità della marcatura ce

La marcatura CE è l’atto formale con il quale il fabbricante di una macchina — o più in generale di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di una direttiva o di un regolamento che prevede la marcatura CE — rende evidente che la stessa è conforme ai requisiti delle direttive applicabili.

La documentazione, tra cui il fascicolo tecnico che contiene la dichiarazione di conformità, deve quindi essere disponibile per 10 anni, NON dopo 10 anni perde di validità.

Cosa significherebbe nella realtà la perdita di validità della marcatura CE dopo 10 anni per un’azienda?

Il proprietario delle macchine, cestinate le dichiarazioni di conformità in suo possesso, dovrebbe procedere alla marcatura CE di tutte le macchine, a proprio nome.
Questa procedura comporta l’assunzione diretta delle responsabilità del fabbricante, togliendole all’originario fabbricante, che le aveva in carico in quanto progettista e costruttore della macchina.
Marcare CE una macchina vecchia, nel 2020, vuole dire dichiarare che la macchina è conforme a tutte le direttive applicabili in corso di validità nel 2020.
Questo è un processo estremamente complesso ed economicamente oneroso, se non praticamente impossibile a volte, ad esempio perché alcuni componenti originari della macchina non rispettano le norme attuali.
Ma significa anche, per il proprietario delle macchine, assumersi la responsabilità di calcoli e progetti che non ha fatto e non conosce.
Inoltre, una volta buttate le dichiarazioni di conformità “scadute”, il datore di lavoro NON potrà più mettere a disposizione dei propri lavoratori le macchine, né venderle.

La responsabilità del fabbricante della macchina è di fare in modo che questa sia conforme ai requisiti legislativi applicabili al momento della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio.

Sarà poi invece compito, e responsabilità, dell’utilizzatore della macchina mantenere in efficienza ed aggiornare, in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte, le misure di sicurezza adottate sulla macchina.

È poi chiarito, sia dalle linee guida dell’Unione Europea che dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che gli interventi effettuati sulle macchine dall’utilizzatore per migliorare le misure di sicurezza e/o per aggiornarle allo stato dell’arte in materia non richiedono una nuova marcatura CE della macchina.

Quindi la marcatura CE NON “scade”, come purtroppo ogni tanto capita di leggere.

Non bisogna fare confusione tra il periodo di dieci anni per cui è obbligatorio conservare il fascicolo tecnico della macchina e la validità della marcatura CE.

La marcatura CE rimane valida finché la macchina non è soggetta ad interventi che introducono nuovi rischi non presenti all’origine oppure incrementano i livelli di rischio presenti sulla macchina.

Il processo di marcatura CE di una macchina è complesso e richiede informazioni che normalmente sono in possesso solamente del fabbricante originale della macchina; ad esempio, come si può verificare che la resistenza strutturale degli elementi della macchina sia sufficiente ad assicurare che non avvengano rotture che possono causare pericoli per le persone se non si hanno a disposizione i relativi calcoli di dimensionamento? È quindi difficile che un utilizzatore possa marcare CE una macchina, se non eseguendo una serie di verifiche e indagini normalmente lunghe e difficoltose, se non addirittura, in certi casi, impossibili da eseguire.

Tra l’altro è assolutamente sconsigliato per un fabbricante disfarsi del fascicolo tecnico di una macchina trascorsi dieci anni dalla sua fabbricazione; infatti il fabbricante è chiamato a rispondere di problemi causati dalla sua macchina anche dopo dieci anni, ma in mancanza del fascicolo tecnico sarà più difficile per lui difendersi e portare giustificazioni sulle misure di sicurezza da lui adottate per rispettare i requisiti della direttiva.

Ing. Ernesto Cappelletti

Rappresentante Federmacchine in ambito UNI relativamente agli aspetti normativi meccanici

16 commenti su “Perché la marcatura CE NON scade”

  1. Buonasera.
    Articolo interessante, che ho trovato perché stavo cercando in internet qualche notizia relativa all’automazione dei cancelli carrai.
    Si tratta di un cancello condominiale ad ante battenti, con automazione eseguita nel 2013 (e messa a norma, essendo già esistente) per la quale è stato rilasciato il Certificato di Conformità dove sono richiamate tutte le norme di sicurezza applicabili in quella data. Sono sempre stati eseguiti i controlli e le manutenzioni, semestralmente.
    Il tecnico incaricato sostiene che quest’anno scadrà la Dichiarazione di Conformità e che per rinnovarla per altri dieci anni è necessario adeguare il cancello applicando le normative uscite nel frattempo (in particolare alla norma EN 12453 rinnovata nel 2017). La spesa non è indifferente, tanto da essere superiore al lavoro eseguito nel 2013, e viene giustificata con il fatto che, vista la scadenza della conformità, bisogna rifarla come se si ripartisse da zero.
    Capisco l’opportunità di una maggiore sicurezza, sono sempre attenta a questo aspetto, ma vorrei dare un’informazione corretta ai condòmini: mi chiedo se sia vero che la Dichiarazione di Conformità sia in scadenza, e se esista effettivamente un obbligo di legge a eseguire tutti gli adeguamenti alle norme intervenute e/o rinnovate dal 2013 a oggi pena la non conformità del cancello carraio.
    Specifico che non sono mai stati eseguite modifiche e/o interventi straordinari, né sono in programma.
    Grazie.

    1. Ernesto Cappelletti

      La dichiarazione di conformità non scade, quindi è tuttora valida non avendo eseguito sul cancello interventi che lo abbiano modificato in modo sostanziale. Esiste un obbligo generale di aggiornamento delle misure di protezione delle macchine all’evoluzione dello stato dell’arte, ma ciò non comporta né l’adozione delle misure di sicurezza previste per macchine dello stesso tipo nuove, né il rispetto integrale di norme tecniche pubblicate dopo la data di fabbricazione delle macchine, né tantomeno l’emissione di una nuova dichiarazione CE di conformità.

      L’aggiornamento delle misure di protezione è previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008:
      Articolo 18: Il datore di lavoro ed i dirigenti devono […] aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

      A proposito invece della non necessità di marcare CE una macchina quando sottoposta a interventi che ne migliorano le condizioni di sicurezza, il comma 5 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 recita:
      5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

      Buona giornata,

      Ernesto Cappelletti – Quadra s.r.l.

  2. Michele Perrachino

    Buongiorno
    Da quello che ho letto nell’articolo il fasciolo tecnico deve essere disponibile per 10 anni, se un cliente mi richiede la certificazione CE di una macchina costruita nel 2007 devo forniglierla?

    1. Ernesto Cappelletti

      Buongiorno Michele, la documentazione delle macchine, compresa la dichiarazione CE di conformità, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti per un periodo minimo di dieci anni. L’acquirente della macchina non ha diritti per esigere copia della documentazione originale della macchina; la fornitura all’acquirente di questa documentazione successivamente alla consegna della macchina è una facoltà del fabbricante, ma non un obbligo. Saluti Ernesto Cappelletti

  3. Arnaldo Palombi

    Buongiorno
    Nel caso in cui l’utilizzatore sia in possesso di una macchina dichiarata conforme da un Fabbricante che nel frattempo si è “estinto” come persona giuridica (es. fallimento), non si configura forse una situazione in cui la Dichiarazione di Conformità si svuota relativamente di validità? Quale sarebbe il modo più corretto di gestire le macchine “orfane” del proprio Fabbricante originale da parte dell’utilizzatore?
    Grazie per la risposta,
    Cordiali saluti
    Arnaldo Palombi

    1. Ernesto Cappelletti

      Buongiorno,
      la dichiarazione CE di conformità attesta che la macchina è conforme ai requisiti applicabili delle direttive europee di prodotto al momento della prima messa a disposizione sul territorio dell’Unione europea. Quindi la sua validità è garantita dal fatto che al momento della sua emissione il fabbricante si è assunto la responsabilità di quanto dichiarato.

      Il fatto che ad oggi il fabbricante non esista più e quindi non possa rispondere di eventuali non conformità presenti al momento dell’emissione della dichiarazione di conformità non ha nessun interesse per l’utilizzatore della macchina, se non l’impossibilità di agire in sede legale nei confronti del fabbricante per obbligarlo a sanare la non conformità. È comunque responsabilità dell’utilizzatore mantenere in servizio solamente macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza (e aggiornate allo stato dell’arte come si è evoluto dal momento della prima messa a disposizione della macchina); dunque, se l’utilizzatore viene a conoscenza di una non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza dovrà adoperarsi per fare in modo di risolverla e utilizzare la macchina solamente quando sarà pienamente conforme.

      Saluti,
      Ernesto

      1. Arnaldo Palombi

        Buongiorno,
        Grazie mille per la risposta chiarissima ed esauriente.
        Cordiali saluti,
        Arnaldo Palombi

  4. ALPEM S.r.l.

    Posso vendere un macchinario, marchiato CE nel 2009.Non sono mai stati fatti interventi di modifica di alcun genere,solo manutenzione da parte di tecnici stessi del costruttore.

    1. Ernesto Cappelletti

      Buongiorno, assolutamente sì, se la macchina non ha subito modifiche ed è stata manutenuta correttamente non ci sono problemi. Dovrà chiaramente essere accompagnata dalla documentazione originale del fabbricante (manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità).
      Saluti Ernesto Cappelletti

  5. Chantal Segato

    Buonasera,
    un produttore di macchine per tranciatura lamiere acquista una macchina usata, la retrofitta ed istruisce l’iter per la marcatura CE nel 2013.
    Oggi, 2021, la rivende.
    Il manuale d’uso e manutenzione riporta la data del 2013 e al suo interno sono riportate le normative tecniche di sicurezza applicabili a quella data. Molte di queste sono state modificate/aggiornate a livello europeo negli ultimi 2-3 anni,
    E’ corretto chiedere che il manuale (e forse anche la macchina) venga rivisto alla luce delle normative vigenti oggi, nel 2021 ed emessa una nuova revisione?
    Grazie
    C. Segato
    Marelli Motori srl

    1. Ernesto Cappelletti

      Buongiorno signora Segato, la macchina può essere venduta con la marcatura CE del 2013, sempre che non sia stata nel frattempo sottoposta ad interventi di modifica che ne richiedano una nuova marcatura CE. Saluti Ernesto Cappelletti

  6. Fabio D’Ambrosio

    Buongiorno,
    la spiegazione su quando una nuova dichiarazione CE si renda necessaria è chiara, ma quello che vorrei sapere è: caso che un utilizzatore faccia una modifica che modifica l’analisi dei rischi di una macchina e il costruttore viene a conoscenza della cosa (per esempio durante una manutenzione), il costruttore può o addirittura deve dichiarare decaduta la dichiarazione CE a suo tempo emessa ?
    Grazie

    1. Ernesto Cappelletti

      Buongiorno Sig.D’Ambrosio,
      Se il fabbricante viene a conoscenza di una modifica che inficia la validità della marcatura CE originaria della macchina può segnalarlo all’utilizzatore della macchina; questa è una opportunità per il fabbricante, ma non è un obbligo.
      Nel momento in cui si dovesse chiedere conto della conformità della macchina (ad esempio a seguito di un incidente) emergerebbe la modifica alla macchina e quindi la decadenza della marcatura CE originaria.
      In modo analogo, è opportuno che un fabbricante segnali all’utilizzatore eventuali manomissioni dei dispositivi di sicurezza di cui si può rendere conto nel corso di interventi sulla macchina.
      Anche questo non è però un obbligo: infatti la responsabilità del fabbricante è garantire che la macchina sia conforme al momento della sua fornitura e riportare nelle istruzioni per l’uso tutte le operazioni che devono essere fatte per mantenere la macchina (ed in particolare le misure di sicurezza) in efficienza, sarà poi responsabilità dell’utilizzatore fare in modo che la macchina rispetti sempre nel tempo i requisiti di sicurezza.

  7. SIMONE ZERNERI

    UTILE RAGGRUPPARE LE NORME UNI, EN, ISO, CEI SULLE MACCHINE
    IN CINQUE O PIU’ GRUPPI E RELATIVA ESCLUSIVA COMPETENZA
    1) DI PRIMO LIVELLO: PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI UN MACCHINARIO E COLLAUDO DI LABORATORIO (RES EU; RES RESTO DEL MONDO, INCLUSA SICUREZZA, RUMORE, ERGONOMIA, QUALITA’, AMBIENTE, IMPATTO ACUSTICO);
    2) DI SECONDO LIVELLO: INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN MACCHINARIO IN AMBIENTE REALE (INTEGRATO DA NORMATIVA ANTISISMICA COME ANCORAGGI ANTISISMICI DI MACCHINARI…..OLTRE A QUELLA INFORTUNISTICA, AMBIENTALE)
    3) DI TERZO LIVELLO: UTILIZZATORE ORDINARI, COMUNI; MANODOPERA GENERICA; ORIENTATO ALLA PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA; DPI IDONEI COME PRESTAZIONE FUNZIONALE ED INFORTUNISTICA; REQUISITI QUALITA’ ED AMBIENTE.
    4) DI QUARTO LIVELLO: UTILIZZATORI SPECIALIZZATI, MANODOPERA QUALIFICATA; ORIENTATA SEMPRE ALLA PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA MA CON LIVELLO DI PRODUTTIVITA’ O INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA MACCHINA PIU’ SPINTO (FINO AL CONFINE CON IL RITMO DEI ROBOT);
    5) DI QUINTO LIVELLO: DI NATURA TECNICO MANAGERIALE DIRETTA: CICLO DI VITA DEL MACCHINARIO DISTINGUENDO IN MANUTENZIONI ORDINARIE (RIPARAZIONI, INCLUSI MIGLIORAMENTI, ADATTAMENTI, RIATTREZZAGGI CON ACCESSORI RICONOSCIUTI DAL PROGETTISTA) RISPETTO A MODIFICHE STRAORDINARIE (SOSTANZIALI, REQUISITI DELLA PRODUZIONE; RICERTIFICAZIONE E/O PERIZIA TECNICA);
    6) SESTO LIVELLO: DI NATURA TECNICO MANAGERIALE INDIRETTA: ADEGUAMENTO AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA CHE HA IMPATTO SUL CICLO DI VITA DELLA MACCHINA (ES. MODIFICA NORME UNI, EN, ISO, CEI); AUTOMAZIONE SPINTA; ROBOTIZZAZIONE CON SOSTITUZIONE DEGLI ESSERI UMANI.

    QUANDO SOPRA PERMETTE ANCHE DI VALUTARE I RISCHI TENENDO CONTO DELLE NORME UNI ETC, MA ALMENO DISTINGUENDO LE COMPETENZE E LE RELATIVE RESPONSABILITA’. IN PRIMIS FIN DOVE OPERANO MANUTENTORI ESTERNI VS OFFICINE SPECIALIZZATE E RETE DI ASSISTENZA POST VENDITA DEL MACCHINARIO

  8. Integrazione alle furvianti interpretazioni disponibili ora in rete mas che a mio modo di vedere richiederebbe un’ulteriore integrazione. E’ si vero che se introduco nella macchina degli interventi “migliorativi che non richiedono la nuova certificazione CE non devo appunto ricertificare la macchina ma gli interventi oggetto del revamping devono essere inseriti nella manualistica che deve “fotografare” la macchina in modo cristallino.
    questo a far si che nel caso di prox intervento, chi interverrà sia informato sullo stato reale della macchina e questo è soprattutto necessario per le parti “nascoste”.
    cordialmente
    Danilo MORO
    DANIELI & C.

    1. Buongiorno Sig.Moro
      Il commento è pertinente, tutta la documentazione della macchina – schemi dei circuiti di comando, manuale di istruzioni, ecc. – devono essere aggiornati a seguito di interventi di modifica in modo da rispecchiare sempre lo stato reale della macchina.

      Saluti
      Ernesto

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