Direttiva macchine 2006/42/CE: concetti fondamentali

Questo articolo racconta, nella parte iniziale, i concetti fondamentali applicativi della Direttiva macchine; ti consiglio anche di leggere la pagina dove sono elencati i passi richiesti dalla Direttiva macchine per la corretta marcatura CE delle macchine.

A metà dell'articolo troverai un video sulla nuova direttiva macchine, dove sono presentate le modifiche della futura Direttiva Macchine che sarà disponibile dal maggio 2021 ed entrerà in vigore dopo il periodo transitorio.

A questo LINK potrai scaricare il testo consolidato della Direttiva macchine 2006/42/CE

Se sei interessato a conoscere la storia e l'evoluzione della Direttiva 2006/42/CE, la troverai in fondo alla pagina. Per finire, se cerchi un manuale completo sull'argomento, acquista il nostro nuovo libro:

La Direttiva macchine: concetti fondamentali

La direttiva macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto di nuovo approccio; come tale ha un duplice scopo:

  • garantire la libera circolazione dei beni nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea basandosi sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica;
  • salvaguardare la sicurezza e tutelare la salute delle persone nei confronti dei rischi derivanti dall'uso delle macchine.

Le direttive di nuovo approccio stabiliscono requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare; i prodotti che soddisfano tali requisiti possono essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli.

Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine consente quindi ai prodotti da essa regolamentati di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, fissando livelli di protezione comuni validi in tutti gli stati membri.

La direttiva macchine 2006/42/CE è una disposizione cogente nel territorio dell'Unione Europea che regolamenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

 

A quali prodotti si applica la Direttiva 2006/42/CE

Il campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE comprende (articolo 1, paragrafo 1):

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

Cosa è una macchina?

La definizione di “macchina” è (articolo 2, lettera a):

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quindi una macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese ad uno scopo preciso.

La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna (elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso, ecc.)

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche gli insiemi di macchine, normalmente chiamati linee o impianti di produzione, e le attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale di una macchina.

Cosa è un insieme di macchine (linea o impianto)?

Un insieme di macchine è un insieme di macchine… o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato è disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale.

Un insieme di macchine:

  • deve riportare un'unica marcatura CE, apposta sull'insieme dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine; tale marcatura dovrà essere apposta in un punto rappresentativo dell'insieme, in modo che sia chiaro che si riferisce all'insieme nel suo complesso;
  • deve essere accompagnato da un un'unica dichiarazione CE di conformità secondo la lettera A dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE, redatta dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine;
  • deve essere corredato da un fascicolo tecnico (conforme a quanto indicato alla lettera A dell'allegato VII della direttiva 2006/42/CE) relativo a tutto l'insieme; in particolare il fascicolo tecnico deve contenere la valutazione dei rischi relativa alle interfacce tra i vari elementi costituenti l'insieme complesso;
  • deve essere corredato da istruzioni per l'uso relative a tutto l'insieme (conformi a quanto indicato al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE).

 Dove finisce un insieme di macchine?

Macchine e quasi-macchine

Cosa si intende per quasi-macchina?

Le quasi-macchine sono prodotti che per svolgere la loro funzione necessitano forzatamente di essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine.

La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

Quali sono le attrezzature intercambiabili?

Caratteristica fondamentale delle attrezzature intercambiabili è che vengano montate sulla macchina dall'operatore stesso, quindi il fabbricante dell'attrezzatura deve prevedere le modalità di montaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurare l'utilizzo sicuro della stessa.

Cosa sono i componenti di sicurezza?

Un punto chiave è definire quando un componente può essere definito “di sicurezza”. Innanzitutto, un componente di sicurezza non contribuisce direttamente e principalmente all’espletamento della funzione della macchina, ma il suo scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte. In questo articolo dedicato troverai tutte le informazioni per identificare i componenti di sicurezza.

Quali prodotti sono esclusi dalla Direttiva macchine?

La Direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):

  1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
  2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
  4. le armi, incluse le armi da fuoco;
  5. i seguenti mezzi di trasporto:
    • trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
    • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
  6. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
  8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
  9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
    • elettrodomestici destinati ad uso domestico,
    • apparecchiature audio e video,
    • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
    • macchine ordinarie da ufficio,
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
    • motori elettrici;
  12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • trasformatori

Le macchine la cui fonte di energia è la forza umana sono soggette a Direttiva macchine?

Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto la forza umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è demoltiplicata da meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc.

È facile capire il motivo di tale distinzione: nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si fermano anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il controllo diretto dell’operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce indipendentemente dall’azione dell’operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia (anche se di entità limitata).

La Direttiva macchine si applica alle macchine di sollevamento?

Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un’operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.

La Direttiva macchine si applica ai veicoli?

I mezzi di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione, mentre vi rientrano i veicoli che svolgono altre funzioni, quali per esempio autogru, betoniere, macchine movimento terra, ecc.; infatti, i rischi correlati ai veicoli in quanto tali sono già disciplinati da direttive specifiche, mentre i rischi dovuti alle attrezzature montate sui veicoli che svolgono altre funzioni (per esempio apparecchi di sollevamento) sono ben trattati dalla direttiva Macchine.

Le macchine per la ricerca devono essere marcate CE?

Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.

La LINEA GUIDA della Direttiva macchine

Cosa contiene la Linea Guida della Direttiva Macchine e perché i costruttori di macchine e gli addetti alla sicurezza devono conoscerla?

Come definito dalla Linea Guida stessa, lo scopo della Linea Guida è quello di fornire la  spiegazione dei concetti e requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE per garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE.

La linea guida aiuta quindi a capire i requisiti della Direttiva e ne facilita la corretta applicazione.

La Linea Guida si rivolge a tutte le parti interessate nell’applicazione della Direttiva Macchine, tra cui i produttori di macchine, gli importatori e distributori, gli  organismi notificati per la certificazione, gli enti normatori, gli enti che si occupano di  salute e sicurezza sul lavoro, le agenzie di tutela dei consumatori, i funzionari delle amministrazioni nazionali competenti e le autorità di vigilanza del mercato.

È importante sottolineare che solo la Direttiva Macchine ed i testi di legge che recepiscono le sue disposizioni nel diritto nazionale sono giuridicamente vincolanti.

Se vuoi scaricare la linea guida in vigore, ovvero l'edizione 2019, la troverai in questa pagina 

Nuovo Regolamento macchine 2023

La Direttiva macchine verrà sostituita il 20 gennaio 2027 dal Regolamento 2023/1230. Se vuoi sapere cosa succederà nel 2027 leggi il nostro articolo dedicato.

La Direttiva macchine quando è entrata in vigore?

La direttiva [1] Macchine viene pubblicata per la prima volta come direttiva 89/392/CEE del 14 giugno 1989; in essa all'articolo 13 si stabiliva che gli Stati membri pubblicassero le disposizioni legislative di recepimento nazionale entro il 1° gennaio 1992, mentre l'entrata in vigore della direttiva era fissata al 1° gennaio 1993, con un periodo transitorio — nel quale erano consentite l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine non conformi alla direttiva — fino al 31 dicembre 1994.

La direttiva si applicava quindi in regime definitivo a partire dal 1° gennaio 1995 in tutta Europa.

In Italia, invece, il recepimento della direttiva 89/392/CEE è stato effettuato con il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 1996 ed entrato in vigore il 21 settembre 1996; si è aperto quindi un vuoto legislativo per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 21 settembre 1996.

Nel 1998 è stata poi pubblicata la direttiva 98/37/CE, che non è nient'altro che la ripubblicazione del testo della direttiva 89/392/CEE come modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; questa direttiva — che ha, tra l'altro, abrogato la direttiva 89/392/CEE — non ha quindi apportato nessuna novità o modifica a quanto già disciplinato dalla legislazione esistente in materia.

In Italia, il D.P.R. 459/1996 aveva recepito la direttiva 89/392/CEE già modificata dalle direttive sopra citate, quindi, nella sostanza, il testo pubblicato con la direttiva 98/37/CE.

La direttiva 2006/42/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 giugno 2006 ed è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione [2], ovvero il 29 giugno 2006.

Gli atti di recepimento nazionale avrebbero dovuto essere pubblicati da parte degli Stati membri entro il 29 giugno 2008 [3] e la direttiva è stata applicata a partire dal 29 dicembre 2009 [4].

La direttiva 2006/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 febbraio 2010 ed entrato in vigore il 6 marzo 2010; quindi ancora una volta il recepimento italiano della direttiva Macchine è stato tardivo non soltanto rispetto alla data ultima fissata dalla direttiva per i recepimenti nazionali, ma addirittura posteriore all'attuazione della direttiva stessa.

La direttiva macchine verrà abrogata il 20 gennaio 2027.

Aspetti correlati al ritardato recepimento della Direttiva macchine in Italia

Come detto sopra, il decreto di recepimento della Direttiva 89/392/CEE è entrato in vigore in Italia con un ritardo di circa 22 mesi rispetto al termine di entrata in vigore in regime definitivo della direttiva in tutta Europa; analogamente, il decreto di recepimento della Direttiva 2006/42/CE è entrato in vigore in Italia più di due mesi dopo la data di applicazione della Direttiva 2006/42/CE fissato dalla Direttiva stessa.

Il problema che si pone è quindi il seguente: cosa succede alle macchine costruite nel periodo in cui la direttiva era operante nel resto d'Europa, ma non ancora vigente nello Stato italiano, e quali sono le responsabilità che possono sorgere dal mancato adeguamento delle stesse ai requisiti previsti dalla direttiva?

Le direttive dell'Unione europea, secondo il diritto espresso nelle norme dei trattati istitutivi dell'Unione stessa, sono, per loro natura, rivolte unicamente agli Stati membri e non ai singoli cittadini. Tuttavia, come molte volte accade, dalle direttive possono sorgere diritti, anche di natura fondamentale, garantiti e tutelati dalle stesse per tutti i cittadini degli Stati membri: diritti spesso non precedentemente garantiti o garantiti insufficientemente dalle legislazioni nazionali preesistenti.

Nel caso della direttiva macchine, prima del recepimento della direttiva 89/392/CEE, la legislazione italiana era povera di disposizioni dettagliate in materia di progettazione, costruzione e utilizzo di una macchina, limitandosi essenzialmente al D.P.R. 547/1955 (ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 81/2008) e a poche altre. Una novità fondamentale introdotta dalla direttiva Macchine è l'obbligo di emissione, da parte del costruttore, di una dichiarazione di conformità della macchina, prima completamente inesistente nella legislazione italiana, con la quale il fabbricante conferma di aver rispettato integralmente tutti i dettami della direttiva.

Note

[1] La “direttiva” è un atto del Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione rivolto a uno o più Stati membri (vengono dette “direttive generali” quelle rivolte a tutti gli Stati membri); «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ovvero, perché una direttiva sia applicabile in uno Stato membro, necessita di un esplicito atto di recepimento nell'ambito dell'ordinamento legislativo nazionale. La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto, sono obbligatori il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma poi lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (obbligo di risultato).

Il “regolamento”, invece, è un atto di portata generale diretto a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile in ognuno di essi senza bisogno di nessun atto di recepimento.

[2] Articolo 28 della direttiva 2006/42/CE.

[3] Articolo 26 della direttiva 2006/42/CE.

[4] L'articolo 27 della direttiva 2006/42/CE consente una deroga all'applicazione della direttiva fino al 29 giugno 2011 per apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto, precedentemente non rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine ed ora ricompresi nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE.

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