Industria/Transizione 4.0

Iperammortamento 2026-2028: tutto quello che c’è da sapere 

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte sul nuovo  IPERAMMORTAMENTO 2026 (Transizione 5.0 2026-2028) sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”.

La disciplina “istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.”

Il contenuto è aggiornato con la  legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30-12-2025) ed il decreto attuativo del MIMIT del 5 maggio 2026.

L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 5.0.

L’agevolazione 2026-2028 conferma i benefici fiscali per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”, cambiando però la modalità di godimento dei benefici rispetto al 2025.

Dal credito di imposta, valido nel periodo 2020  – 2025, si torna infatti alla modalità agevolativa iniziale di Industria 4.0, ovvero di agevolazione in forma di iperammortamento del bene.

Nell’articolo verrà trattata l’ agevolazione valida nel triennio 2026 – 2028, mentre i punti fondamentali di Transizione  4.0, considerato che ci sarà comunque fino a giugno 2026 una coda di credito di imposta, rimangono disponibili nel nostro articolo dedicato a Transizione 4.0.

Alla fine dell’articolo sono elencati alcuni suggerimenti tecnici per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.

Se l’articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perché è vietato dalla legge, ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe bene il tuo sito.

Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.

Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante “Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0” ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.

Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026) principali novità

Dal 2020 al 2025 è stata in vigore la legge 178/2020 per gli investimenti innovativi,  che prevedeva incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali (immateriali solo fino al 2024) interconnessi in forma di credito di imposta, calcolato come percentuale del costo di acquisizione.

Dal 2026 invece gli incentivi ritornano ad avere la forma di iperammortamento, come nel triennio 2017-2019.

Riguardano gli investimenti, in beni materiali ed immateriali, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, indipendentemente dal momento dell’ordine.

La natura dei beni agevolabili rimane sostanzialmente invariata rispetto al vecchio credito di imposta, a parte un ampliamento di tipologie di beni agevolabili, derivanti da Transizione 5.0 del 2024, e la reintroduzione dei software come investimento agevolabile, che nel 2025 non erano più stati oggetto di beneficio fiscale.

Cambiano gli Allegati A e B originali del 2016, che contenevano gli elenchi dei beni agevolabili, che diventano ora allegati IV e V, e comprendono anche i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (beni FER). 

La struttura tecnica dei requisiti per godere delle agevolazioni rimane  la stessa, praticamente invariata dal 2017, eccetto per una grossa novità, che era originariamente nella legge di bilancio 2026, riguardante l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però è stato poi soppresso dal D.L 38 del 27 marzo 2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 

art 7:

All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo,» sono soppresse. 

Rimane valida, dal 2025, la procedura di prenotazione tramite piattaforma su sito GSE, di conferma della prenotazione con l’acconto 20% entro 60 giorni dalla conferma positiva da parte di GSE, la comunicazione conclusiva a fine investimento, ed in ogni caso entro il 15 novembre 2028. 

Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo. 

Il decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche annuali alla fine dell’investimento.  

Le due comunicazioni post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione. Ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

L’iperammortamento 2026-2028 ha inoltre un nuovo adempimento: la certificazione contabile delle spese da parte dei soggetti incaricati della revisione legale.

Percentuali di maggiorazione in base al costo del bene

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, completati in ciascuna annualità, è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)

La maggiorazione è riconosciuta con validità fiscale per il calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni con risorse nazionali ed europee (ad esempio per il Sud) a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.

 La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

E per gli investimenti iniziati nel 2025 e soggetti al credito di imposta Transizione 4.0 fino a giugno 2026?

Secondo il comma 431 della legge 199 del 2025, il nuovo regime non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0, quindi per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo):

Art. 1 comma 446, legge n. 207 del 2024: Il credito d’imposta di cui all’articolo  1,  comma  1057-bis, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  e’  riconosciuto,  per  gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2025  al  31  dicembre  2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del  31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo  non  opera  in  relazione agli investimenti per i quali entro la data  di  pubblicazione  della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione. 

Quali sono le aliquote dell'iperammortamento 2026 per i software?

Sono le stesse dei beni materiali.

La maggiorazione da applicare al costo dei software è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)

Concordato preventivo biennale

Cosa succede per le imprese che hanno aderito al Concordato fiscale preventivo biennale?

Infatti per questi imprese l’adesione al concordato presuppone la definizione fissa   del reddito d’impresa su un biennio e l’applicazione delle uniche possibili variazioni come previste dall’articolo 16 del Dlgs 13 del 2024.

Tra gli elementi  da sommare o togliere al reddito concordato non rientrano le maggiorazioni per iperammortamento, rientra invece la maggiorazione del costo del lavoro.

Il problema è stato risolto dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00109) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)

Nella conversione del decreto legge fiscale 38/2026  c’è infatti la modifica alla disciplina del concordato fiscale preventivo biennale, in modo da garantire il godimento dell’iperammortamento anche alle imprese virtuose che aderiscono al concordato (art. 7 comma 3bis). 

 

Tre comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma GSE più quelle annuali

 

Le imprese che vogliono richiedere gli incentivi previsti da Transizione 5.0 2026 dovranno :

  • iscriversi alla piattaforma GSE 
  • inviare una comunicazione preventiva all’acquisto del bene con  l’importo previsto  degli investimenti programmati e la tipologia di investimento.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA SI PUO’ INVIARE DAL 12 GIUGNO 2026

  • entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo dal GSE,  inviare una comunicazione di conferma del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili
  • al completamento dell’investimento, avvenuta l’interconnessione, inviare una comunicazione   completamento (in ogni caso entro il 15 novembre 2028), con i dati e le informazioni, la perizia tecnica, certificazione delle spese, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Per i beni oggetto di leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo. 

Il mancato invio da parte delle imprese delle 3 comunicazioni e delle integrazioni richieste da GSE, nei termini e nelle modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Art. 4 comma 1 decreto attuativo: “La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.”

Il decreto attuativo di maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche alla fine dell’investimento.  

Le due comunicazioni annuali post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere quindi annualmente:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
  • IL MONITORAGGIO: LE COMUNICAZIONI PERIODICHE

    Il decreto introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa (art. 3, c. 6), distinto dalle comunicazioni sui singoli investimenti. L’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva (quindi anche prima del completamento degli investimenti) e prosegue fino all’ultimo esercizio in cui si deducono le quote di ammortamento maggiorate. In concreto, un macchinario acquistato nel 2026 con aliquota del 10% annuo comporta comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti.

    Le comunicazioni periodiche sono due:

    – entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione consuntiva/previsionale, di carattere aggregato, sugli investimenti dell’anno precedente, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso;

    – entro il successivo 30 giugno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento analitico, che indica le quote di maggiorazione imputate a ciascun esercizio ed è lo strumento di controllo a posteriori.

    E’ importante notare che l’obbligo scatta dalla prima comunicazione preventiva e non dal completamento: l’azienda che inizia la procedura per la richiesta dell’agevolazione, con una pratica preventiva,  nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione annuale entro il 20 gennaio 2027 (relativa al 2026), pur non avendo ancora fruito di alcuna maggiorazione. Il GSE, a sua volta, trasmette con cadenza almeno mensile i dati a MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate (art. 12).

I modelli da compilare, con relative istruzioni, si troveranno, appena disponibili, qui sul sito GSE.

Quale dicitura devono riportare nel 2026-2028 le fatture/documenti dei beni acquistati?

La legge non richiede specifiche diciture come in passato con il credito di imposta sulla documentazione dei beni, è probabile che se verrà richiesto da regolamenti attuativi la scritta da riportare sulle fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2026, sia:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 427 a  436″

 

Nuovo iperammortamento 2026 e credito d’imposta Transizione 4.0, che differenze ci sono?

Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Transizione 4.0 (credito di imposta) e iperammortamento 2026 l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è lo stesso, cioè la Legge 232/2016 che, a parte un ampliamento delle tipologie di beni agevolabili, rimane ancora oggi il riferimento per definire le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.

Iperammortamento

L’iperammortamento, detto in parole semplici da tecnici, come siamo noi in Quadra, è un meccanismo tale per cui il costo di un bene strumentale viene “contato” maggiorato rispetto al costo reale di acquisto del bene; in questo modo l’utile dell’impresa, essendo i costi strumentali più alti, diminuisce e l’impresa pagherà meno tasse.

In realtà i costi dei beni strumentali non vengono mai conteggiati sull’anno dell’investimento ma vengono spalmati su vari anni in quote annuali di ammortamento; con l’iperammortamento queste quote, fiscalmente deducibili, saranno più alte.

Per essere più corretti con le definizioni, l’ iperammortamento è una maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti, in questo caso fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028, con l’aliquota massima del 180% che porta ad un risparmio IRES (24%) del 43,2%.

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

La deduzione si opera in via extracontabile, ma queste sono cose che farà il tuo fiscalista in fase di bilancio.

Tipologia di beni materiali ed immateriali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

Trattasi quindi di beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

E, questa è una novità rispetto al transizione 4.0, trattasi anche di beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.

I beni devono essere nuovi?

Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito di novità e pertanto la stessa non spetta per i beni ”a qualunque titolo già utilizzati”.

L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni complessi, realizzati in economia, anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi.

In tal caso il venditore deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Come possono essere acquistati i beni?

I beni agevolabili possono essere acquisiti mediante:

  • acquisto in proprietà;
  • leasing (agevolabili quota capitale e prezzo del riscatto);
  • appalto;
  • costruzione in economia.

Beni realizzati in economia

Per i beni realizzati in economia, all’intero dell’impresa e risorse dell’impresa, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Contratto di appalto a terzi

Qualora l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza, i costi si considerano sostenuti dal committente:

  • alla data di ultimazione della prestazione;
  • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

Il periodo di effettuazione dell’investimento?

In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento è necessario considerare il principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, in base al quale le spese di ”acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. 

Per i beni FER  leggi anche qui sotto il pragrafo Completamento degli investimenti.

Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione:

  • rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
  • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • non è rilevante la data del riscatto.

La risposta ad interpello AdE 1 del 03/02/2022 ha precisato:
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, circolare n. 9/E del 2021 chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Momento di godimento dell'agevolazione

Per fruire dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene, l’interconnessione e la  comunicazione di esito positivo da parte di GSE.
È pertanto necessario verificare i 4 momenti fondamentali, ovvero quando:

  • viene effettuato l’investimento nel periodo agevolato;
  • completamento degli investimenti, inclusa l’interconnessione, momento formalmente identificato tramite la perizia tecnica, 
  • invio a GSE della comunicazione di conclusione degli investimenti
  • ricezione di esito positivo della comunicazione conclusiva da parte di GSE.

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni  infatti rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti

Completamento degli investimenti

La data di effettuazione degli investimenti, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati IV e V,   è quella  secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.

Per  gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, è la data di fine lavori. 

La data di fine lavori coincide con l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA”.

Soggetti beneficiari ed esclusi

l’iperammortamento  riguarda i titolari di reddito d’impresa,  indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse all’iperammortamento, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

Ne sono inoltre escluse:

  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfettari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso.

Tempistiche

Gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il termine procedurale per la chiusura delle pratiche sarà il 15 novembre 2028, data entro la quale dovrà essere caricata su piattaforma GSE tutta la documentazione, inclusa la perizia o autocertificazione, se ammissibile.

Quali sono i beni strumentali materiali che rientrano in Transizione 5.0 2026?

L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
    e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato IV (beni materiali) elenca 4 categorie di beni:
  • I: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • II: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • III: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
  • IV: beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Le macchine del gruppo I sono:
  • a) macchine utensili per asportazione;
  • b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso
    di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione,
    processi elettrochimici;
  • c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante
    la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
  • d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e
    altri materiali;
  • e) macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
  • f) macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
  • g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per  recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
  • h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
  • i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
  • l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito
    industriale;
  • m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
  • n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
  • o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in allegato IV devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
    o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Iperammortamento 2026 made in Europe non più richiesto

Originariamente (nella legge di bilancio 2026) era prevista l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però viene soppressa ma solamente per i beni in allegati IV e V dal D.L 38 del 27 marzo 2026, art 7:

All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo,» sono soppresse. 

Quali caratteristiche devono avere i pannelli fotovoltaici per l'iperammortamento 2026-2028

Il nuovo iperammortamento prevede tra i beni agevolabili anche i beni FER (beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza):

Oltre alle macchine ed al software, la maggiorazione  infatti è riconosciuta anche per gli investimenti:

(Art.1 comma 429 lettera b legge 199/2025)

beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Bisogna quindi che i pannelli fotovoltaici abbiano le seguenti caratteristiche:  

  • b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

  • c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Questi pannelli devono essere inclusi in apposito elenco tenuto dall’ENEA. https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/

Ovvero sono ammesse solo le tipologie b e c del decreto legge 181/2023:

Articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, 

((gli uni e le altre))

 prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento

Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Quali sono i software che rientrano in Transizione 5.0 2026?

L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
    e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato V (beni immateriali) contiene i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
  • a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del
    prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei
    flussi dei materiali e delle informazioni;
  • c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
  • d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
    CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
  • i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione
    della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
  • p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;
  • s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione,la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,visuale e tattile;
  • t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
  • u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
  • v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrializatione Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
  • z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;
  • aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
  • bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
  • cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);
  • dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata (tipologie da 1 a 5)
    ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità
    e la transizione ecologica (3 tipologie da 1 a 3);
  • ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità
    e la gestione dei dati (2 tipologie);
  • gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di
    applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

Il Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028, nonostante le richieste e discussioni dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2026, non ha esteso l’agevolazione ai software stand alone fruiti in modalità SaaS (applicazioni software basate su cloud progettate per essere sicure). L’assenza di inclusione esplicita a riguardo, nella Legge n. 199/2025 e nel Decreto ministeriale, esclude di fatto dal beneficio i servizi cloud, che costituiscono quindi costi di esercizio e non beni immateriali autonomamente ammortizzabili.

 

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2026-2028?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.  Deve poi  chiudere la pratica di prenotazione dell’agevolazione, caricando anche la perizia tecnica dell’interconnessione e la certificazione delle spese, sulla piattaforma GSE entro il 15 novembre 2028.

Chi deve fare la perizia asseverata per godere del nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026)?

Per  tutti i beni, anche di costo inferiore a 300.000 euro (in passato per questi beni era possibile anche una attestazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria), serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale o altri specialisti (vedi paragrafo in corsivo), iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.

“Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.”

Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026): certificazione contabile obbligatoria

Rispetto a Transizione 4.0 2020-2025, l’iperammortamento 2026 ha un nuovo adempimento: la certificazione delle spese sostenute, documento che deve essere allegato con la perizia tecnica alla comunicazione conclusiva al GSE.

Art.7 Decreto attuativo MIMIT 

“L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione.

Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. “

Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo dell’ iperammortamento è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.

Per i beni oggetto di locazione finanziaria, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della comunicazione al GSE di conferma, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Chi compra beni per darli in noleggio può godere dell'iperammortamento?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2017, relativa ad INDUSTRIA 4.0, ha chiarito che:

sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.

Infine è stata pubblicata una FAQ del Mise NEL 2018:

DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

 

I beni usati ed il revamping sono compresi nell'iperammortamento?

La legge di bilancio 2026 ha confermato che:  

Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi,
la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico
dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica
ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).

Quindi beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni nuovi descritti più sopra.

A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la circolare 4E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE, chiarendo che:

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.

Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.

Cosa succede se si vende una macchina che ha goduto dell'iperammortamento ?

Non è vietato vendere un bene acquistato al fine di garantire l’aggiornamento e l’efficienza produttiva dell’impresa.

La legge 199/2025, art.1, comma 432, in caso di investimenti sostitutivi, che hanno goduto dell’iperammortamento dice:

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Restano quindi confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dalla legge n. 205 del 2017 e poi dalla legge 178/2020, che intendono evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa avere l’esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

In tali casi, si prevede che la sostituzione della macchina non determini la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene “nuovo” abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato IV alla legge n. 199 del 2025 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (perizia tecnica  e certificazione delle spese).

Quindi il nuovo bene deve soddisfare esattamente i requisiti richiesti dalla legge come il vecchio bene, anche se con modalità diverse (ad esempio cambio di un software), ma questo deve essere dimostrato e periziato, come è stato fatto in origine per il bene originale.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originale, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Ritardata interconnessione vale ancora?

La circolare n. 9/E del 2021 dell’AdE (paragrafo 6.4.1) ha specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Il decreto del Mimit del maggio 2026, ha  però aggiunto come condizione indispensabile per godere dell’iperammortamento che venga effettuata al GSE la comunicazione conclusiva dell’investimento, comunicazione che deve contenere la perizia tecnica di avvenuta interconnessione, e che questa riceva esito positivo dal GSE.

Quindi niente interconnessione niente godimento dell’agevolazione, come in passato ma ora serve anche l’esito positivo da parte del GSE.

L’interconnessione deve comunque avvenire entro il 15-11- 2028 perché la data ultima per trasmettere la comunicazione conclusiva al GSE:

Decreto attuativo, Art.3 comma 3:

“Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.”

Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione dell’iperammortamento 2026

  • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato IV della legge di bilancio 2026; 
  • controlla che la macchina, in elenco IV, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco IV, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Ricorda che, senza la perizia tecnica di interconnessione alla fabbrica NON potrai godere dell’iperammortamento, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere dell’iperammortamento 2026

verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco IV della legge di bilancio 2026;

  • accertati la tua macchina, in elenco IV, abbia le 5 caratteristiche tassative o fai in modo che le abbia:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco IV, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?

In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali, dal 2017 di assistere le imprese con il piano INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0.

La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.

Per aiutare ad applicare correttamente il programma INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0 e 5.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.

In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere dell’iperammortamento 2026-2028.

Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti,  può emettere la perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti i beni, anche di valore inferiore a 300.000 euro..

IMPORTANTE: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 5 milioni di euro.

Nel periodo 2017-2025 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni agevolabili superiore ai 210 milioni di euro.

Compila il modulo ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia asseverata necessaria.

Vuoi avere maggiori informazioni su Transizione 5.0 del 2026?

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome*
Scrivi qui quale bene vorresti acquistare o sottoporre a perizia per credito di imposta per Transizione 4.0 o 5.0. Se è una macchina/linea, scrivi che tipo di macchina è (es. pressa per stampaggio plastica, linea per confezionamento vasetti), dove è visionabile il bene ed il valore del bene da periziare
Vuoi iscriverti alla nostra Newsletter?*
Hai letto la nostra informativa sulla privacy, ed accetti il trattamento dei tuoi dati al fine di comunicazioni anche commerciali? La risposta positiva è indispensabile per l'iscrizione*

Iperammortamento 2026-2028: tutto quello che c’è da sapere  Leggi tutto »

Transizione 4.0 2020 – 2025: valori, scadenze, comunicazioni GSE e codici F24

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0,  il credito di imposta valido per il triennio 2023-2025, e sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”. Il credito di imposta infatti vale anche per i gli investimenti ultiomati entro il 30 giugno 2026, a patto che entro il 31 dicembre 2025 siano stati pagati acconti per almeno il 20% del valore dell’investimento. 

Il contenuto è aggiornato con il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (agevolazioni fiscali) e Legge di bilancio 2025 (legge n . 207 del 30-12-2024).

L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0.

Se invece sei interessato alla nuova TRANSIZIONE 5.0 2026-2028, troverai QUI un articolo completo.

Transizione 4.0 conferma, e prolunga, il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”.

Nel nostro blog troverai anche un’analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni “Miti, leggende ed errori” a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.

Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.

Transizione 4.0 2025

Dal 2021 è in vigore la legge 178/2020, con successive modifiche ed integrazioni intervenute negli anni elencate nel riquadro verde sopra, che prevede incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali interconnessi da parte delle imprese in forma di credito di imposta.

Le percentuali del costo del bene, che va a costituire il credito di imposta, ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, sono riassunti nella tabella che segue.

Nel 2025 è stato modificata la tipologia dei beni agevolabili, togliendo i beni immateriali, che erano agevolabili negli anni precedenti,  ma non la struttura tecnica per godere delle agevolazioni, che rimane la stessa dal 2020.

Infatti, la legge di bilancio 2025 non ha modificato le leggi già in vigore per quanto concerne le agevolazioni Transizione 4.0, eccetto che per 2 elementi importanti:

1- dal 2025 i beni immateriali non godono più del credito di imposta  

2- viene fissato un tetto massimo di spesa nel bilancio dello Stato per tutti i crediti Transizione 4.0 che quindi non è più una agevolazione sicura ed automatica ma dipende dalla disponibilità di fondi ancora disponibili al momento della richiesta: 

(art.1 comma 448 Legge 207/24) “secondo  l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e  del made  in Italy ne  da’  immediata comunicazione  mediante  pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale,  anche al  fine  di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”

Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.

Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno  a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.

CREDITO D’IMPOSTA 2021 - 2025 PER BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE (allegato A annesso alla Legge di bilancio 236/2017)

Periodo di ultimazione dell’investimento

% Credito d’imposta massimo

Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022)

16/11/2020 – 31/12/22 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2021 (*)

(*) Proroga predisposta dalla conversione in legge del 24 febbraio 2022 del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)

50% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

40% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

20% del costo del bene

Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)

01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

10% del costo del bene

Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)

Dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)

20% del costo del bene

10% del costo del bene

5% del costo del bene

Fino a 2,5 milioni (€)

Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)

Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)

Per gli investimenti che superano i 2,5 milioni di euro esiste comunque la possibilità di godere di credito di imposta, ma in misura minore alle percentuali esposte in tabella nella seconda colonna.

E’ possibile usare il credito immediatamente nell’anno dell’interconnessione della macchina, senza attendere l’anno successivo.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.

Ci sono alcuni adempimenti burocratici obbligatori da non scordare, ed uno nuovo dal 30 marzo 2024:

1- le imprese che godono delle agevolazioni 2025 devono effettuare 3 comunicazioni tramite piattaforma GSE :

  • una preliminare
  • una di conferma al versamento di acconto 20% entro 30 giorni dalla prima, pena la scadenza della comunicazione
  • una al completamento dell’investimento per gli investimenti completati entro il 31 gennaio 2025 ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2026 (proroga DD 28-1-26); per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2026

2- deve essere redatta una perizia asseverata (o attestazione da ente notificato) per i beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro;

3- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla legge 234/2021, art. 1, comma 44.

(art.1 comma 447,  Legge 207/24)  “Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma  446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e  del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare  delle  spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato,  sulla  base  del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese  e del made  in  Italy  del  24  aprile  2024,  adottato  in  attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n.  39,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  2024,  n.  67.”  

Come si calcola il credito di impostaTransizione 4.0 per i macchinari?

La legge di bilancio 2022 ha definito le aliquote differenziate per calcolare il credito di imposta degli investimenti in beni materiali iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025, o 3 giugno 2026 con acconto 20% versato entro fine 2025.

Esse sono:

  • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 5% del valore del bene per gli investimenti da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa nel 2025 è quindi il 20% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Questa agevolazione rimane la stessa per beni consegnati entro il 30/06/2026 con un contratto di acquisto e un acconto (almeno il 20%) pagato entro 31 dicembre 2025.

Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2025 e 2026 per i software?

Da 2025 i software non godono più del credito di imposta.

Per software acquistati nel 2024 invece l’aliquota del credito di imposta era del del 20%.

Comunicazioni obbligatoria dal 1 gennaio 2025: investimenti effettuati nel 2025 ed iniziati dal 31 dicembre 2024

ATTENZIONE!!!  

Purtroppo c’è una novità anche per gli investimenti non ancora prenotati, con il versamento dell’acconto almeno del 20%, prima della pubblicazione della legge di bilancio 2025. Infatti  la legge di bilancio 2025 ha stabilita una dotazione massima per l’agevolazione 4.0.

Infatti, la legge di bilancio 2025  ha  modificato le leggi già in vigore sulle agevolazioni Transizione 4.0 perché viene fissato un tetto massimo di spesa per l’agevolazione che viene quindi concessa “secondo  l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e  del made  in Italy ne  da’  immediata comunicazione  mediante  pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale,  anche al  fine  di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”

I modelli da compilare, con relative istruzioni, li troverai qui sul sito GSE.

Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.

Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno  a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.

 

Oggi, 11 febbraio 2026, i nostri clienti con investimenti prenotati fino a metà novembre 2025 ma con richieste in sospeso per non disponibilità dei fondi, hanno ricevuto una pec da GSE con la notifica che i fondi erano tornati disponibili e potevano quindi concludere la pratica con l’inserimento dell’acconto e l’eventuale comunicazione conclusiva. 

ATTENZIONE!  L’acconto va comunicato entro 30 giorni dalla pec per non pedere la prenotazione.

Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: nuovi investimenti 2024

ATTENZIONE!

Dal 2020 le leggi relative a Transizione 4.0 hanno previsto un adempimento aggiuntivo rispetto all’iperammortamento, ovvero una comunicazione a fini statistici al Ministero con i dati degli investimenti effettuati (tipologia ed importi):

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

Fino al 30 marzo 2024 la comunicazione era prevista solo a fini statistici e non c’erano sanzioni per il mancato invio della comunicazione.

Dal 30 marzo 2024 invece, con il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024, art.6, sono cambiate le cose, rendendo di fatto obbligatoria la comunicazione dopo gli investimenti pena la decadenza del credito.

La stesso decreto legge ha stabilito anche una comunicazione telematica prima della realizzazione dell’investimento con l’ammontare previsto degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024. 

Per tutti gli investimenti iniziati, con acconto almeno del 20% entro il 30 dicembre 2024, il credito è garantito.

Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: investimenti effettuati nel 2023

ATTENZIONE!  INVESTIMENTI CON CREDITO MATURATO NEL 2023

Purtroppo c’è una brutta novità anche per gli investimenti conclusi ed interconnessi nel 2023 che hanno già goduto della prima tranche di credito delle 3 previste, ovvero il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024 prevede:

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

Quindi, come confermato dalla Risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, non essendo disponibili i nuovi modelli telematici, i crediti residui 2023 non sono stati utilizzabili fino al 29 aprile 2024:

“… per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
• per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato
come “anno di riferimento” 2023 o 2024″. 

L’ Agenzia Entrate ha però ulteriormente chiarito il 16 aprile 2024 che gli investimenti conclusi nel 2022 e 2021, anche se interconnessi successivamente nel 2023, non subiranno ritardi nel godimento dei ratei del credito:

Risposte alle domande più frequenti – Investimenti in beni strumentali

Faq del 16 aprile 2024 – In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.

Poi, il 15 maggio 2024, la Risoluzione n.25, ha stabilito che:

OGGETTO: Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” – articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Il 29 aprile 2024 sono stati resi disponibili i modelli da compilare, con relative istruzioni,  per i crediti 2023, li troverai qui sul sito GSE.

Quale dicitura devono riportare nel 2025 e 2026 le fatture/documenti dei beni acquistati?

Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.

La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”

Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
  • se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
    • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
    • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Codici tributo F24 PER TRANSIZIONE 4.0

Riportiamo qui a seguire 3 FAQ IMPORTANTI DELL’Agenzia Entrate del 29-1-2026.

Faq del 29 gennaio 2026 –
Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2026

Ho effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0) e ho completato l’investimento nel 2026. Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore entro la stessa data. Posso fruire della prima quota nel 2026? Quale anno e quale codice tributo devo indicare nel modello F24? Quale anno devo indicare per fruire delle quote degli anni successivi?

***

Questa ipotesi è disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.

Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2025

Ho effettuato un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0). Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore. Ho quindi completato l’investimento nel 2025 e ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025; la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027.

Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025. Quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

Se non fruisco della seconda quota nel 2026 posso fruirne nel 2027?

***

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che nella compilazione dell’F24 sia indicato come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.

Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Nel seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2024

Ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0), indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026. Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024. Per fruire della seconda quota ho indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota? Posso ancora fruirne nel 2026?

***

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Quale dicitura devono riportare nel 2025 le fatture/documenti dei beni acquistati?

Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.

La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”

Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
  • se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
    • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
    • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Industria 4.0 e credito d’imposta, che differenze ci sono?

Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Industria 4.0 (iperammortamento) e Transizione 4.0 (credito di imposta) la legge su cui si baserà tutto l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è la stessa, cioè la Legge 232/2016.

Infatti le agevolazioni, dal 2020, diventano credito di imposta Transizione 4.0 ed in questa forma rimarranno fino a fine 2025.

Questa legge definisce negli allegati A e B le tipologie di beni che sono oggetto di agevolazione e rimane ancora oggi il riferimento per la classificazione dei beni agevolabili, se non che i software non sono più agevolabili dal 2025.

La stessa legge definisce le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.

Transizione 4.0, rispetto a Industria 4.0, ha aggiunto alcuni adempimenti formali, tra cui una comunicazione a fini statistici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cos’è il credito di imposta?

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è una percentuale del costo di acquisizione (nel 2023 è il 20% del valore imponibile della macchina), ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei 6 SPECIALI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 da utilizzare in compensazione dei bonus Transizione 4.0.

L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.

Tipologia di beni materiali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

Transizione 4.0 e imprese: soggetti beneficiari

Il credito di imposta per i beni interconnessi riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere al credito d’imposta 2022-25 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2024-2025?

Le tempistiche sono quelle espresse nella tabella riportata più sopra.

Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinare per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
Nota 1: La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

Il credito d’imposta si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). I beni immateriali non sono più soggetti a credito di imposta a partire dal 2025.
All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
TUTTI I BENI DELL’ALLEGATO B NON SONO PIU’ AGEVOLABILI DAL 2025.

Il responsabile di tutte le procedure previste dalla direttiva macchine è il soggetto che assembla l’insieme, come indicato anche dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea (edizione 2.1 del luglio 2017):

Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2025?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, oppure deve emettere l’ ordine di acquisto e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025. Deve poi mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026.
L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione del legale rappresentante che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di valore superiore deve acquisire una perizia ASSEVERATA.

Chi deve fare la perizia asseverata per l’agevolazione?

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato per la tipologia di bene) che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) con iperammortamento.

Transizione 4.0 2020 – 2025: valori, scadenze, comunicazioni GSE e codici F24 Leggi tutto »

Credito d’imposta 4.0: obbligo di mantenimento dei requisiti tecnologici e di interconnessione

Cosa prevede la normativa sul credito d’imposta Transizione 4.0

La Circolare 9/E del 23 luglio 2021, dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 sono tenute a mantenere nel tempo i requisiti tecnologici 5+2/3 e l’ interconnessione del bene oggetto del credito.

Questi obblighi devono essere rispettati per tutta la durata del periodo di fruizione del beneficio fiscale, non solo al momento della perizia iniziale.

Il testo della Circolare è il seguente: “Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento,
per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

“Sulla scorta delle indicazioni sopra riportate, è possibile, pertanto, concludere che, potendo l’interconnessione intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione, l’agevolazione non viene meno sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in rassegna.”

Perché è importante mantenere i requisiti 4.0

Il mancato rispetto delle caratteristiche tecnologiche e dell’interconnessione può quindi comportare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e la conseguente revoca del credito d’imposta.
Per questo motivo è fondamentale che le imprese beneficiarie garantiscano la continuità della conformità del bene oggetto dell’agevolazione nel tempo.

Documentazione e controlli sul credito d’imposta 4.0

Per dimostrare il rispetto dei requisiti, le aziende devono predisporre una reportistica adeguata e sistematica. Questo permette di:

      • tracciare e monitorare il mantenimento dei 5 +2 requisiti;

      • essere pronti in caso di controlli fiscali;

      • tutelarsi da rischi di contestazione e recupero del beneficio.

    Come garantire la conformità dei beni 4.0

    Molte imprese scelgono di affidarsi a servizi specializzati, ad esempio forniti da società come Quadra, che offrono:

        • monitoraggio periodico dei beni 4.0;

        • predisposizione della documentazione necessaria per dimostrare la permanenza dei 5+2 requisiti, anche in caso di modifiche eventualmente intervenute, successivamente alla perizia o attestazione;

        • perizia asseverata a conferma della permanenza dei requisiti tecnologici e di interconnessione o per confermare che il bene possa continuare a godere delle tranche di credito di imposta non ancora godute, in caso di modifica del bene stesso o delle modalità di interconnessione.

      Conclusioni

      Il credito d’imposta 4.0 è uno strumento prezioso per favorire la trasformazione digitale delle imprese. Tuttavia, per mantenerne i benefici fiscali, è essenziale rispettare in maniera continuativa gli obblighi stabiliti dalla normativa.
      Investire in un sistema di controllo e certificazione costante rappresenta non solo un adempimento, ma anche una garanzia di sicurezza e continuità per l’azienda.

      Hai bisogno di più informazioni o di supporto per mantenimento dei requisiti?

      Credito d’imposta 4.0: obbligo di mantenimento dei requisiti tecnologici e di interconnessione Leggi tutto »

      Iperammortamento Industria 4.0: miti e leggende

      Industria 4.0 ed iperammortamento, mi occupo di questo argomento dal novembre 2016.

      Ho seguito l’iter della legge, la prima bozza della circolare tecnica mai ufficializzata dal ministero e poi confluita in quella dell’Agenzia delle Entrate, le prime FAQ tecniche poi parzialmente modificate, la circolare ufficiale del Mise ed Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, altre FAQ, altre discussioni ed interpelli mandati avanti anche da noi tramite le associazioni di Federmacchine…

      Ho studiato i testi e riassunto le principali informazioni in un articolo sul nostro sito che mantengo costantemente aggiornato.

      Nel 2017 il nostro perito Ing. Ernesto Cappelletti  ha effettuato perizie tecniche giurate per un valore di beni superiore agli 80 milioni di euro, che non è poca cosa anche come esperienza applicativa.

      Tutti i giorni mi confronto con tecnici e fiscalisti di due Confindustrie locali su temi ancora poco chiari e, con clienti e tecnici della mia azienda, su problematiche reali incontrate sul campo.

      Tutti i giorni cerco di dare risposte accurate a tutti gli interlocutori che chiamano da sito chiedendo informazioni ma, tutti i giorni, mi vengono chieste e riferite assurdità sotto forma di regole raccontate ma scritte da nessuna parte.

      Ad esempio un cliente, costruttore di macchine, ieri mi ha domandato come compiliare il fantomatico “Certificato di Conformità per industria 4.0”, che  – a sentire l’acquirente della macchina – dovrebbe essere un documento di fornitura obbligatorio.

      Un altro cliente ha chiesto conferma del fatto che il nostro perito, iscritto all’Albo degli ingegneri, si avvalga dell’abilitazione del ministero per periziare i beni industria 4.0, abilitazione che, a detta del loro consulente, hanno ottenuto solo in pochissimi fortunati periti …

      Un fornitore di beni ha scritto sul suo sito, in caratteri dorati cubitali, di avere depositato una perizia asseverata presso il tribunale di X e che quindi il bene venduto è iperammortabile mentre i beni analoghi dei concorrenti non lo sono.

      Un utilizzatore ha chiesto il costo della perizia per un bene che, a nostro parere, nulla aveva a che vedere con i beni iperammortabili. Però la richiesta era accompagnata da una relazione del fabbricante, firmata da un ingegnere, che asseriva l’appartenenza del bene all’elenco dei beni agevolabili, e – ciliegina sulla torta – il fabbricante suggeriva lo stesso ingegnere come perito.

      Terzietà obbligatoria del perito questa sconosciuta…

      Che dire delle attestazioni industria 4.0 ready?

      Ne ricordo una che attribuiva stelline, da 1 a 5, alle macchine per valutare il livello di soddisfacimento del “paradigma industria 4.0”; pensare che a noi sarebbe bastato un banale codice identificativo di PLC, anche non a 5 stelle.

      Oppure quella emessa da Ente certificatore dove uno strumento per pesare veniva inserito nell’elenco A1 delle macchine per produrre. Sarebbe stato troppo semplice inserirlo in A2, ovvero nel gruppo specifico dei sistemi di misura, il cui esempio citato nella circolare sono proprio le bilance?

      Ascolto messaggi pubblicitari alla radio, dove si comunica che, con l’attestazione di ente accreditato, la procedura di ottenimento dei benefici è più semplice: NON esiste alcuna procedura, i benefici sono automatici, basta averne diritto, produrre perizia o attestazione ed iscriverli a bilancio correttamente.

      Leggo Modelli di auto dichiarazione del legale rappresentante, per beni di valore tale da non avere bisogno di perizia giurata, dove si dichiara che un tornio possiede le 5 più 2 caratteristiche tecniche necessarie per l’ottenimento i benefici fiscali.

      Ma poi, appena sotto, si dichiara erroneamente anche che il tornio appartiene anche alla categoria A2 dei beni per la qualità e sostenibilità ambientale… forse perchè, così facendo, definendo il tornio appartenente a ben 2 categorie di beni iperammortabili, si aspira al raddoppio dell’iperammortamento…

      Ma questo tornio è una macchina utensile o un sistema di misura? 

      Utilizzatori e fabbricanti ricordatevi che:

      • Non esiste nessun obbligo di emettere dichiarazioni o certificati che non siano quelli per le direttive europee di prodotto
      • Non esiste nessun organismo, ente o persona fisica autorizzata dal ministero per le perizie. La legge è molto chiara e tutti gli enti di certificazione, accreditati da Accredia, o periti industriali o ingegneri, iscritti nei rispettivi albi, anche se non hanno mai visto da vicino un macchinario industriale e non sanno nulla di interconnessione, possono fare le attestazioni e perizie giurate.
      • Le perizie o attestazioni valgono tutte allo stesso modo, se sono sbagliate paga l’utilizzatore, poi l’assicurazione coprirà eventualmente sanzioni ed interessi, ma il beneficio fiscale sara’ perduto
      • La responsabilità dell’iperammortamento ricade sul fruitore, non vi salveranno perizie depositate (anzi non depositate) presso alcun tribunale da parte dei fornitori.

      Per finire, fornitori, ricordatevi che se qualche cliente farà un incauto acquisto, sulla base di falsi benefici fiscali, ventilati da una vostra pubblicità scorretta, prima o poi ve ne potrà chiedere ragione.

      Elena Bottura

      Iperammortamento Industria 4.0: miti e leggende Leggi tutto »

      Industria 4.0: la guida completa

      Il piano nazionale Industria 4.0 nasce a fine 2016 con il ministro Carlo Calenda, è stato attivato dal 1 gennaio 2017 e consisteva in agevolazioni fiscali, nella forma di iperammortamento, per l’acquisto di beni nuovi strumentali da parte di aziende, ovvero per l’acquisto di beni materiali (macchine ed impianti) o immateriali (software) purché innovativi ed interconnessi. Dal 2020 è stato trasformato in Transizione 4.0.

      Industria 4.0: cos’è

      Il termine industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale” che cambierà il modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo.

      Questa rivoluzione sarà caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

      In pratica, dopo l’internet delle informazioni, avremo l’internet delle cose.

      Il piano Industria 4.0 è stato proposto originariamente  con l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie, migliorarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.

      Industria 4.0 e credito d’imposta

      La legge su cui si basa tutto l’impianto normativo tecnico, e tale rimarrà anche negli anni successivi, è Legge 232/2016.

      Questa legge definisce negli allegati A e B le tipologie di beni che sono oggetto di agevolazione, e a parte una modica minore della finanziaria 2019 sui software, rimane ancora oggi il riferimento per la classificazione dei beni agevolabili.

      La stessa legge definisce le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili come iperammortamento (periodo 2017-2019) e poi come credito di imposta (2020- 2025).

      Infatti le agevolazioni, dal 2020, diventano credito di imposta Transizione 4.0 ed in questa forma rimarranno fino al 2025.

      Transizione 4.0, rispetto a Industria 4.0 ha aggiunto alcuni adempimenti formali, tra cui una comunicazione al MISE.

      Cos’è l’ iperammortamento? 

      L’iperammortamento, detto in parole semplici da tecnici, come siamo, è un meccanismo tale per cui il costo di un bene strumentale viene “contato” maggiorato rispetto al costo reale di acquisto del bene, in questo modo l’utile dell’impresa, essendo i costi strumentali più alti, diminuisce e l’impresa pagherà meno tasse.

      In realtà i costi dei beni strumentali non vengono mai conteggiati sull’anno dell’investimento ma vengono spalmati su vari anni in quote annuali di ammortamento, con l’iperammortamento queste quote, fiscalmente deducibili, saranno più alte.

      La deduzione di opera in via extracontabile, ma queste sono cose che farà il tuo fiscalista in fase di bilancio.

      Cos’è il credito di imposta ?

      Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è una percentuale del costo di acquisizione (nel 2022 è il 40% del valore imponibile della macchina), ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 40.000 euro.

      Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei 6 NUOVI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 per utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021 e 2022.

      L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.

      Tipologia di beni materiali agevolabili

      Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio  dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
      Di conseguenza l’agevolazione non spetta:
      •ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere
      prodotti destinati alla vendita;
      •ai materiali di consumo.

      I beni devono essere nuovi?

      Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito di novità e pertanto la stessa non spetta per i beni “a qualunque titolo già utilizzati”. L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni complessi, realizzati in economia, anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo
      non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi.

      In tal caso il venditore deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

      Come possono essere acquistati i beni?

      I beni agevolabili possono essere acquisiti mediante

      • acquisto in proprietà
      • leasing (agevolabili quota capitale e prezzo del riscatto)
      • appalto
      • costruzione in economia
      • sale and lease back

      Beni realizzati in economia

      Per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

      Contratto di appalto a terzi

      Qualora l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
      • alla data di ultimazione della prestazione;
      • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.

      Quale è il periodo di effettuazione dell’investimento?

      In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di
      riserva della proprietà.
      Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione:
      • rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
      • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
      mentre non è rilevante la data del riscatto

      Entrata in funzione del bene

      Per fruire dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene; infatti, l’ammortamento decorre, ai sensi dell’art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. È pertanto necessario verificare i 2 momenti fondamentali,  ovvero quando:
      •  viene effettuato l’investimento nel periodo agevolato;
      • il momento a partire dal quale l’azienda inizia a fruire dell’agevolazione (iperammortamento o credito di imposta), costituito dall’entrata in funzione del bene e dell’avvenuta interconnessione, momento formalmente identificato tramite un’attestazione o perizia.
      Esempio Un’impresa acquista una macchina consegnata il 30.12.2021. La stessa entra in funzione, e viene interconnessa,  il 10.7.2022. Pertanto:
      – l’azienda matura il diritto al beneficio ad esempio secondo la legge 178/2020 , in quanto l’investimento nel bene materiale strumentale nuovo è “effettuato” entro il 31.12.2021;
      – il credito di imposta  può essere fruito solo dal mese di agosto 2022  in quanto è in tale anno che il bene “entra in funzione” e viene interconnesso (interconnessione successiva).

      Industria 4.0 e imprese: soggetti beneficiari

      Il beneficio in esame riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
      Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che esercitano arti e professioni.

      Cosa si intende per bene interconnesso

      Il bene può essere definito interconnesso qualora:
      • scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, sistema gestionale, sistemi di
      pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e
      controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio, clienti, fornitori,
      partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.)
      per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
      internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
      • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
      l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

      Questi sono i concetti base applicabili sia all’iperammortamento che al credito di imposta, se vuoi vedere le percentuali di beneficio fiscale, esempi, regole di dettaglio e tempistiche, dovrai consultare gli articoli dedicati, ovvero le domande e risposte sull’ Iperammortamento  e sul credito di imposta.

      Abbiamo scritto questa guida sulla base delle seguenti fonti:

      [fl_builder_insert_layout id=”1386″ type=”fl-builder-template”]

      Vuoi avere maggiori informazioni su Transizione 4.0?

      Industria 4.0: la guida completa Leggi tutto »

      Industria 4.0 e credito d’imposta 2021: tutte le novità

      [fl_builder_insert_layout id=”1386″ type=”fl-builder-template”]

      Vuoi avere maggiori informazioni su Transizione 4.0?

      In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0 ovvero il credito di imposta 2021.

      Transizione 4.0 2021 in pratica ha sostituito quello che avrebbe dovuto chiamarsi “Industria 4.0 2021” se il meccanismo agevolativo dell’iperammortamento Industria 4.0 fosse proseguito; cambia il meccanismo per godere dei benefici ma la parte tecnica, di nostra pertinenza, è  rimasta immutata dal 2017.

      Dal 2020 infatti non si parla più di iperammortamento, perchè l’agevolazione definita “iperamortamento”, dal 2020 è stata sostituita dal meccanismo del credito di imposta.

      Nel 2021, rispetto al 2020, i benefici per chi acquista macchinari sono anche migliorati perchè sono state aumentate sia le aliquote che il massimale annuo!

      L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0 del 2021.

      Alla fine dell’articolo sono elencati i principali suggerimenti per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.

      Se l’articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perchè è vietato dalla legge ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe  bene il tuo sito.

      Nel nostro blog troverai anche un’analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni “Miti, leggende ed errori” a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.

      In questo altro nostro articolo troverai tutte le informazioni relative alla nascita del piano Industria 4.0 del 2017 e le regole che ancora valgono per i beni il cui investimento sia iniziato negli anni 2017-2019 (piani Impresa 4.0 e Industria 4.0).

      Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante “Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0” ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.

      Contenuto  aggiornato con la Circolare 4E del 30/03/2017 AdE e MISE,  Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 Art.1, commi da 1051 a 1064

      1. Transizione 4.0 2021: quali sono le principali differenze rispetto a Transizione 2020?

      La legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, commi dal 1051 al 1067) ha rinnovato gli incentivi di Transizione 4.0 per l’acquisto di beni strumentali interconnessi o non (ex superammortamento) da parte delle imprese, mantenendo la tipologia di modalità di godimento dell’agevolazione 2020, ovvero il credito di imposta.

      Nel caso del vecchio super ammortamento (macchine non interconnesse), l’agevolazione sarà sempre in forma di credito di imposta, ma sarà estesa anche ai software, e pari al 10% (6% nel 2020) del valore del bene nuovo acquistato; con massimali  fino a 2.000.000 di euro di beni materiali e 1.000.000 di euro di beni immateriali.

      Anche, l’agevolazione per i beni interconnessi, è stata migliorata, proponendo un credito di imposta pari al:

      • 50% (40% nel 2020) del valore dei beni materiali acquistati
      • ed al 20% (15% nel 2020) dei beni immateriali (software)

      fino ad un investimento totale, sul periodo di imposta, rispettivamente di  2.500.000 di euro e 1.000.000 di euro (massimali).

      Una novità interessante è che sarà possibile usurfruire del credito immediatamente nell’anno dell’investimento, senza attendere il successivo per beni interconnessi. 

      Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto

      Però ci saranno da considerare alcuni adempimenti burocratici obbligatori:

      • le imprese che godono delle agevolazioni 2021 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
      • la perizia giurata  (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (nel 2020 era perizia semplice);
      • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020.

      Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

      Come descritto sopra le fatture dei beni acquistati, ed ordinati, nel 2020 e 2021. quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della legge n.160 del 2019 e legge 178 del 2020. Infatti la mancanza dei riferimenti è molto grave perché il comma 195, dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, dispone che “Ai
      fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono
      tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
      dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
      A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati
      devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”

      Siccome ci sono stati interpelli all’Agenzia delle Entrate, perché su molte fatture mancano i riferimenti, in particolare sugli acconti ovviamente perché la legge non c’era ancora l’Agenzia il 5 ottobre 2020 ha reso disponibili un paio di risposte per permettere la regolarizzazione delle fatture.

      Le risposte sono la risposta n. 438 (per l’analogo problema della Sabbatini) e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui

      In pratica, semplificando:

      • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente  scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo)

      oppure se la fattura è elettronica ci sono 2 possibili alternative:

      • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra
      • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

      2.  Come si calcola il credito di imposta 2021 per i macchinari?

      Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2021 ha definito nuove aliquote differenziate per il credito di imposta degli investimenti di macchinari, iniziati a partire dal 16 novembre 2020, o nel corso del 2021.

      Esse sono:

      • CREDITO DI IMPOSTA del 50% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
      • CREDITO DI IMPOSTA del 30% del valore del bene per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;.
      • CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

      Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

      L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

      Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è quindi il 50% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 50.000 euro.

      Questo credito è cumulabile con il credito Sud.

      3.  Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2021 per i software?

      Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2020 ha definito una nuova aliquota per il credito di imposta degli investimenti di beni immateriali.

      • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene immateriale per gli investimenti fino a 1.000.000 euro.

      4.Come usurfruire del credito di imposta? 

      Il credito d’imposto viene usurfruito come compensazione su F24 con l’uso dei 6 NUOVI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 per utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge di Bilancio 2020 e dalla legge Bilancio 2021.

      L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

      5. Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?

      Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.

      6. Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

      Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

      Vedi quindi il nostro articolo sull’iperammortamento 2019.

      7. Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2021?

      Il beneficio vale per beni nuovi ordinati dal 16 novembre 2020, acquistati, anche in leasing, e consegnati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

      Il credito sarà possibile anche nel 2022, con beni consegnati entro il 30 giugno 2023, ma con aliquote inferiori del 10% rispetto a quelle del 2021.

      8. Chi può accedere al credito d’imposta 2021 Transizione 4.0?

      Possono accedere al credito d’imposta 2021  tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,  indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

      Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

      Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

      Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

      9. Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta?

      Il credito d’imposta si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

      • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
      • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

      L’Allegato A (beni materiali elenca 3 CATEGORIE di beni:

      • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
      • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
      • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

      L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

      All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

      • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
      • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
      • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

      10. Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1) per godere dell’agevolazione?

      I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

      Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

      Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

      11. Quali sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’agevolazione?

      Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

      1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
      2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
      3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
      4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
      5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

      Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

      Nota 1: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

      12. Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

      La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

      1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
      2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
      3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

      Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

      Nota 2: La circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

      13. Cosa significa una macchina interconnessa?

      La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

      • il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
      • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

      La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

      In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

      14. Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione?

      L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2021 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2022.

      I benefici continueranno anche nel 2022, e fino al 30 giugno 2023, con un acconto versato entro il 2022, analogamente, ma ci sarà una diminuzione del 10% delle aliquote rispetto a quelle del 2021, quindi con un peggioramento delle condizioni.

      L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

      • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
      • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

      15. Come richiedere il credito di imposta? 

      ATTENZIONE!!!

      Rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019 dal 2020 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.

      Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

      I modelli di comunicazione sono stati resi disponibili solo il 20 ottobre 2021, SCARICALI QUI.

      L’agevolazione verrà poi goduta dall’impresa come credito di imposta utilizzabile, solo in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali (erano 5 nel 2020) di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

      16. Chi deve fare l’attestazione per l’agevolazione?

      Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

      Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica  asserverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

      L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

      17. Quando deve essere fatta l’attestazione per l’agevolazione?

      L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

      Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 50% , prima si applica il credito al 10% per macchinari non interconnessi.

      19. Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

      L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.


      Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

      Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione del credito di imposta … 

      • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
      • controlla che la macchina, in elenco A1, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
        • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
        • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
        • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
        • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
        • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
      • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco A1, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
        • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
        • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
        • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

      I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

      Ricorda che, senza la dichiarazione/attestazione di interconnessione alla fabbrica – entro l’esercizio fiscale in cui la macchina viene messa in funzione – NON potrai godere del credito di imposta, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

      Ricorda inoltre che tutti i documenti relativi all’acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc…) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo la legge 168 del 30 dicembre 2020, art 1 commi da 1054 a 1058.

      Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?

      In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali.

      Anche grazie ai nostri partner del mondo dell’automazione (Schmersal Italia, Omron, KUKA Roboter, ABB, Tritecnica, Access, Leuze, Rockwell, SMC) riusciamo a fornire ai nostri clienti assistenza tecnica qualificata nella progettazione delle macchine e nella scelta dei componenti.

      La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.

      Quadra è anche Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, iscritto nel Sistema Questio della Regione Lombardia.

      Dal 2016, aderiamo al Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente (CFI) che mira a rendere operativo il Piano Nazionale Industria 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la presentazione delle più avanzate tecnologie 4.0 e delle loro possibili applicazioni.

      Dal 2017 collaboriamo con il Consorzio per la meccatronica INTELLIMECH  per supportare attivamente i nostri clienti  sulle tematiche dell’interconnessione di INDUSTRIA 4.0 ed i clienti di INTELLIMECH con il nostro know-how sulla sicurezza. Parallelamente, su INDUSTRIA 4.0, collaboriamo con il team di fiscalisti di Confindustria Bergamo.

      Quadra è anche iscritta alla piattaforma per chi fa innovazione OPEN INNOVATION di Regione Lombardia.

      Per aiutare ad applicare correttamente il programma industria 4.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.

      In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere delle agevolazioni 2020.

      Possiamo assisterti anche preparando una relazione tecnica per la dichiarazione dei requisiti di legge da parte del legale rappresentante.

      Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, Innovation Manager (iscritto dell’elenco Innovation Manager del MISE) può emettere la perizia tecnica obbligatoria per i beni superiori a 300.000 euro di costo. Importante: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 10 milioni di euro.

      Nel 2017, 2018 e 2019, 2020 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni iperammortabili superiore di 165 milioni di euro.

      Fai attenzione che, anche in caso di dichiarazione da parte del legale rappresentante, una relazione tecnica potrebbe aiutarti a dimostrare l’esistenza dei requisiti dell’installazione richiesti dalla legge, soprattutto dopo molti anni in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      La responsabilità per false dichiarazioni è penale, verifica bene la presenza delle caratteristiche tecniche prima di dichiarare cose non note.

      Compila il modulo ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

      Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere del credito di imposta …

      • verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
      • accertati la tua macchina, in elenco A1, abbia le 5 caratteristiche tassative  o fai in modo che le abbia:
        • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
        • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
        • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
        • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
        • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
      • controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco A1, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
        • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
        • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
        • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

      I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

      È importante che i tuoi commerciali conoscano queste agevolazioni e ne parlino ai clienti.

      Verifica che il tuo materiale promozionale contenga e chiarisca queste informazioni.

      A tale fine possiamo aiutarti organizzando training personalizzati dei tuoi venditori basati sulle caratteristiche delle tue macchine.

      Stabilisci una collaborazione con chi potrà aiutare il tuo cliente con l’attestazione della conformità della macchina, e per questo possiamo aiutarti noi di Quadra.

      Ricorda al tuo ufficio commerciale ed amministrativo che tutti i documenti relativi alla vendita del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc…) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo la legge 160 del 27 dicembre 2019, art 1 commi da 184 a 194

      Tecnicamente come si fa a progettare una macchina INDUSTRIA 4.0?

      Facciamo un esempio.

      Se produci macchine per imballaggio e confezionamento, troverai che questa tipologia è compresa nell’allegato A della legge; a questo punto bisognerà solo soddisfare gli altri requisiti tecnici.

      Per soddisfare i requisiti tassativi possono essere utilizzati particolari componenti industriali.

      Per il requisito di controllo per mezzo di PLC puoi scegliere un controllore Siemens della famiglia SIMATIC S7-1200 o SIMATIC S7-1500.

      Per soddisfare il requisito del controllo di processo puoi utilizzare un dispositivo di monitoraggio Sirius 3UG e 3RR sempre Siemens.

      Per l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica puoi scegliere uno switch Industrial Ethernet Scalance Siemens.

      Per assicurarti che la tua macchina sia sicura secondo i più elevati standard normativi puoi richiedere la nostra consulenza specialistica e troverai anche moltissime indicazioni sul nostro blog.

      Un sistema di riconoscimento a chiave elettronica è quello di Euchner EKS venduto in Italia da Tritecnica SpA.

      EKS è un dispositivo per la lettura di chiavi elettroniche RFID pensato per il riconoscimento di un operatore ed adatto a tutte le applicazioni che richiedono una identificazione elettronica, dall’accesso ad un PC all’abilitazione di un sistema di controllo ad un cambio di lavorazione in un impianto.

      L’operatore viene riconosciuto inserendo la chiave elettronica, dotata di transponder RFID, nell’apposita sede. La forma speciale della custodia consente di lasciare la chiave inserita durante le operazioni di lavoro. L’estrazione della chiave viene comunicata al sistema di controllo, che può così disabilitare l’accesso o registrare il termine della presenza dell’operatore e la centralina di lettura può dialogare con il sistema di controllo della  macchina tramite interfaccia RS232, RS422, USB, Profibus DP, Ethernet TCP/IP o ProfiNet

      I requisiti di interconnessione ed integrazione con la fabbrica invece dipendono dal contesto informatico di dove sarà installata la macchina.

      Questi requisiti possono essere soddisfatti da parte dell’azienda utilizzatrice con la realizzazione di una rete collegata con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

      Per soddisfare i requisiti aggiuntivi possono essere utilizzati particolari componenti industriali.

      Ad esempio per la telediagnosi e il teleservice saranno necessari apparati appositi della fabbrica interfacciati con una rete PROFINET della macchina (ad esempio IPC più Network switch Scalance più field PC più network server).

      Per il controllo da remoto segnaliamo, del nostro partner SMC, l’unità di interfaccia seriale EX600 a due porte compatibile con il sistema in Bus di campo EtherNet/IP™ .

      Le due porte consentono tre topologie di connessione, la funzione QuickConnect™ migliora i tempi di accensione e connessione alla rete, mentre la funzione web server integrata consente l’accesso remoto tramite browser web, assicurando un avvio e una manutenzione più efficienti del sistema. Ciò consente agli operatori di gestire facilmente le operazioni di controllo dello stato, programmazione delle impostazioni dei parametri e uscita forzata, utilizzando i più comuni browser web

      Cosa si può ottenere quindi con questo componente SMC  in ottica di soddisfare i requisiti aggiuntivi di Industria 4.0?

      • Conteggio Integrato dei cicli delle elettrovalvole – manutenzione preventiva.
      • Accesso remoto via web server – diagnosi, correzione errori.
      • Integrazione di sensori / attuatori.
      • Protocolli aperti standard.

      Abbiamo scritto questa guida sulla base delle seguenti fonti:

      Un grazie a Siemens per l’esempio della macchina per imballaggio e a Schmersal Italia, Tritecnica  e SMC per le informazioni sui componenti.

      Per ulteriori domande, informazioni o assistenza tecnica puoi chiamarci ai numeri 0396060351 – 0396060383 o scrivere a info@quadrasrl.net.

      Clicca sul tasto arancione ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

      Per saperne di più sui meccanismi del credito di imposta invece chiama il tuo fiscalista.

      Industria 4.0 e credito d’imposta 2021: tutte le novità Leggi tutto »

      transizione 4.0

      Perizia Industria 4.0: 10 domande e risposte sulla

      Se hai acquistato un bene che può godere dei benefici fiscali di Industria 4.0 o Transizione 4.0, e devi scegliere il perito “giusto” per la tua perizia, questo è l’articolo che fa per te.

      Se hai bisogno di un perito, ed hai iniziato a cercarlo su Google, ti consiglio di smettere di cercare un Albo dei periti Industria 4.0, perché non esiste.

      Esiste un Elenco di Innovation Manager riconosciuti dal MISE, al quale anch’io sono iscritta, ma non è detto che gli Innovation Manager possano fare le perizie dei beni. Ad esempio ho una laurea in fisica e non posso fare perizie.

      La legge è molto chiara: la perizia, asseverata (richiesta per Transizione 4.0) o giurata (per Industria 4.0), la può effettuare un perito industriale, o ingegnere, iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero l’albo dei periti e l’albo degli ingegneri.

      L’ingegnere che sceglierai può essere iscritto all’albo degli ingegneri alla sezione ingegneri edili, potrà non sapere di automazione industriale ed interconnessione, probabilmente chiederà a te di evidenziare sulla macchina tutti i requisiti tecnici obbligatori, ma la sua perizia avrà validità di legge, anche se specializzato nella progettazione degli edifici.

      Cos’è la perizia 4.0

      La perizia è un’attività tecnica ed il dovere del perito è verificare, e dimostrare con il massimo dei dati possibili in una relazione allegata alla perizia, che la macchina rientra in una delle tipologie dei beni previsti dalla legge per l’agevolazione e che soddisfa i requisiti tecnici obbligatori.

      Quindi il perito preparerà una perizia dove si afferma che la macchina è agevolabile, per quale importo ed alla perizia dovrebbe essere allegata una relazione tecnica nella quale viene spiegato esattamente  perché è agevolabile.

      Dico “dovrebbe” perché così afferma una Circolare dell’Agenzia delle Entrate – MISE, ma il testo della legge parla solo di obbligo di una perizia.

      A questo proposito ti voglio raccontare un episodio.

      La mattina del 22 dicembre 2017, me lo ricordo perché era il giorno del taglio del panettone aziendale di Natale, il nostro perito Ing. Ernesto Cappelletti, si recò al Tribunale di Milano a giurare una quarantina delle ultime perizie dell’anno; infatti avevamo aspettato le macchine consegnate in ritardo fino all’ultimo giorno utile per i giuramenti.

      Le 40 perizie erano contenute in una bella borsa gialla dell’Esselunga ed occupavano un discreto spessore, considerato che ogni perizia, più attestazione, è formata da circa 70 pagine.

      Mentre era in fila, in attesa al Tribunale,  il nostro perito incontrò un collega che, invece della borsona Esselunga, aveva in mano un fascicoletto di 50 fogli,  corrispondente a  circa 25 perizie di 2 pagine ciascuna.

      Infatti il collega non aveva visto i modelli di perizia che il MISE aveva messo a disposizione solo il giorno 15 dicembre 2017. Noi invece li avevamo visti ed avevamo passato il fine settimana a riscrivere le perizie già redatte in precedenza.

      L’allegato tecnico è necessario e deve essere fatto in modo esaustivo, ad esempio inserendo parte degli schemi elettrici della macchina, se servono ad identificare precisamente il PLC o i sensori che deve avere la macchina.

      scegliere il perito per perizie industria 4.0 Quadra Srl

       

       

      Domande e risposte sulla perizia per Industria 4.0

      In questa sezione dell’articolo troverai le domande più comuni che mi vengono poste dai clienti sull’argomento perizie per Industria 4.0 / Transizione 4.0.

      La perizia può contenere più beni? Sì, ma per ogni bene è opportuno attestare come vengano soddisfatti i singoli requisiti. Abbiamo visto alcune perizie di clienti dove i beni, tutti diversi, periziati in unica perizia erano solo elencati ed le 7 caratteristiche obbligatorie descritte per un bene solamente.

      La marcatura CE della macchina è sufficiente a soddisfare la caratteristica obbligatoria n. 5? No, il requisito è esplicito: la macchina deve rispondere ai più recenti parametri di sicurezza e salute.

      Moltissime macchine, sulle quali facciamo attività di accettazione per conto dei nostri clienti utilizzatori, sono marcate CE ma hanno parecchie non conformità evidenti; non sono sicure e quindi non rispondono al requisito. In caso di incidente sul lavoro causato da una di queste non conformità, e la macchina risultasse quindi non sicura, che succederebbe?

      Per controllare che siano soddisfatti tutti i 7 requisiti, bisogna quindi che il perito abbia competenza di automazione, di schemi elettrici, di sicurezza effettiva del macchinario, di interconnessione, bisogna che sappia parlare con il tuo specialista del software, per capire come la macchina debba dialogare con il tuo software e deve sapere parlare con il tuo elettricista/quadrista per verificare, ad esempio, un interfacciamento di segnali.

      E poi c’è la questione Assicurazione. Verifica bene che il perito che sceglierai non solo abbia stipulato l’assicurazione obbligatoria per legge, ma anche che l’assicurazione abbia dei massimali importanti, proporzionati all’attività peritale Industria 4.0. Un massimale di 500.000 euro, per anno, potrebbe non bastare per questo tipo di perizie.

      Verifica la terzietà del perito, rispetto ai fornitori e costruttori di beni e servizi oggetto della perizia, come richiesto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate – MISE.

      La perizia non può ad esempio essere pagata dal fornitore del bene.

      L’affermazione di terzietà è nel giuramento della perizia. La mancanza di terzietà, porta ad un falso giuramento del perito e ad una perizia non valida, della quale non risponde neppure l’Assicurazione.

      Per finire, ricorda che la perizia non è un’attività fiscale, ma è una attività tecnica. Noi facciamo anche la verifica delle fatture di acquisto del bene, perché vogliamo dormire tranquilli, ma la responsabilità dei documenti fiscali è esclusivamente dell’azienda.

      https://www.youtube.com/embed/4vRqUPQ8p_s

       

       

      Quanto costa una perizia per Industria 4.0?

      Esiste un prezzo di “mercato” per le perizie per Industria 4.0? Anche questa è una domanda che mi viene posta spesso.

      Non esiste, i periti decidono come credono; esistono però delle tariffe minime previste dagli ordini professionali, che è opportuno osservare, perché, in caso di contestazione, il compenso del professionista potrebbe risultare non equo per l’attività.

      Alcuni periti quotano una percentuale del valore del bene periziato; alcune società – che offrono servizi per consulenza e perizia – fatturano una parte importante del prezzo concordato come servizio di consulenza e solamente una piccolissima parte verrà fatturata dal perito, che scelgono loro e non il cliente.

      Ricordati che in caso di problemi sulla perizia, il tuo referente sarà il perito, non la società di servizi, che il compenso del perito deve essere equo ed il perito bravo, presente e disponibile quando ne avrai bisogno.

      Ricordati che in caso di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, prima la tua azienda pagherà sanzione ed interessi, oltre a rendere il beneficio fiscale, poi la tua azienda potrà rivalersi sul perito e trattare con l’Assicurazione.

      Noi forniamo le perizie del nostro legale rappresentante e direttore tecnico, Ing. Ernesto Cappelletti, ed i prezzi non vengono determinati come percentuale del valore del bene, ma stimando il tempo di attività per fare di ogni perizia un lavoro perfetto.

      Il risultato è che le macchine di valore basso probabilmente ne risultano penalizzate: ma la perizia e la relazione tecnica delle macchine piccole devono essere completate allo stesso modo di quelle relative macchine da milioni di euro di valore; inoltre a volte è complicato redigere una perizia per un bene “semplice”, perché è meno facile verificare il soddisfacimento delle 7 caratteristiche.

      Una parte del prezzo della perizia andrà anche a coprire le spese assicurative per i circa 10 anni seguenti alla perizia del bene, ovvero tutto il periodo delle eventuali verifiche fiscali.

       

       

      Quali periti è meglio non scegliere per la perizia Industria 4.0?

       

        • Il perito che fa la perizia da remoto senza essersi mai accertato di persona che la macchina esista e che quella da peritare sia effettivamente quella che vede sul monitor del PC;

        • Il perito pagato dal fornitore del bene, perché ovviamente non c’è la terzietà verso il fornitore del bene.

        • Il perito che dice, o scrive in offerta, “il pagamento è dovuto solo ad ottenimento del beneficio (o accoglimento della pratica) Industria 4.0” perché sono agevolazioni automatiche, si ottengono sempre, non c’è alcuna domanda da inoltrare, bisogna fare una Comunicazione al Ministero (solo per Transizione 4.0) a fini statistici.

        • Il perito che  dice “non serve uscire ed analizzare la macchina, carrelli elevatori così ne ho visti almeno 50” perché i requisiti 2 e 3 riguardano esattamente la tua azienda, e non il carrello, e vanno verificati, provati, nella tua azienda e poi descritti nella perizia.

        • Chi quota qualche centinaio di euro per la perizia perché, per uscire ed analizzare la macchina, fare le relazioni, fare firmare l’NDA e le dichiarazioni sui beni, controllare tutte le fatture, discuterne i contenuti se poco chiari, redigere la perizia e l’allegato tecnico di 70 pagine circa, verificare a più mani la perizia,  procedere al giuramento (se previsto dalla legge di riferimento, ad esempio per Industria 4.0 ma non per Transizione 4.0), scansionare ed inviare via PEC ogni singola perizia, servono parecchie giornate di personale molto qualificato ed esperto.

      P.S.:  Sei arrivato fino in fondo e non ti ho ancora detto perché dovresti affidarti a noi, che è lo scopo di ogni articolo scritto da una persona delle vendite come me?

      Scopri perché per la perizia dovresti affidarti a noi

      Elena Bottura – Innovation Manager e Responsabile vendite di Quadra Srl

      Vuoi essere contattato per la perizia/attestazione di una macchina 4.0?

      Richiesta preventivo per perizia Transizione 4.0 o 5.0

      "*" indica i campi obbligatori

      Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
      Nome*
      Scrivi qui quale bene vorresti acquistare o sottoporre a perizia per credito di imposta per Transizione 4.0 o 5.0. Se è una macchina/linea, scrivi che tipo di macchina è (es. pressa per stampaggio plastica, linea per confezionamento vasetti), dove è visionabile il bene ed il valore del bene da periziare
      Vuoi iscriverti alla nostra Newsletter?*
      Hai letto la nostra informativa sulla privacy, ed accetti il trattamento dei tuoi dati al fine di comunicazioni anche commerciali? La risposta positiva è indispensabile per l'iscrizione*

      Perizia Industria 4.0: 10 domande e risposte sulla Leggi tutto »

      Due anni di iperammortamento Industria 4.0, quali risultati?

      Dopo due anni di intensa attività tecnica volta ad aiutare le aziende nostre clienti ad ottenere i vantaggi fiscali dell’iperammortamento Industria 4.0, è arrivato il momento di trarre le prime conclusioni dal nostro piccolo osservatorio del fenomeno Industria 4.0.

      Piccolo osservatorio perché, con i nostri 22 tecnici, rappresentiamo solo una micro-realtà nel mondo dell’automazione industriale, ma in questi due anni abbiamo seguito perizie di beni per un valore di ben 116.562.229,28 € !

      Facciamo un passo indietro. 

      Cos’è il piano nazionale italiano Industria 4.0?

      Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 con l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività.

      La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi è stata prorogata nel 2018, 2019 ed infine nel 2020, con la Legge di Bilancio 2019

      Noi di Quadra abbiamo iniziato ad occuparci di Industria 4.0 nel novembre 2016.

      A gennaio del 2017 abbiamo fatto parte di un gruppo di lavoro di periti in Federmacchine per stilare una bozza di modello tecnico di attestazione poi divenuto il modello di allegato tecnico proposto dal MISE nel dicembre 2017.

      Sempre ad inizio 2017 abbiamo stretto una collaborazione con il Consorzio per la Meccatronica INTELLIMECH  per supportare attivamente i nostri clienti sulle tematiche dell’interconnessione di Industria 4.0 ed i clienti di INTELLIMECH con il nostro know-how sulla sicurezza degli impianti, come richiesto dal piano nazionale.

      Parallelamente, abbiamo anche iniziato a redigere le perizie giurate per i beni degli associati di Confindustria Bergamo ed a collaborare quindi con il team di fiscalisti di Confindustria Bergamo.
      Nel 2018 siamo entrati a fare parte dell’Innovation Hub di Confindustria Bergamo.

      Innanzitutto, chi può godere del beneficio fiscale dell’iperammortamento industria 4.0?
      Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (srl, spa, sas, snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

      Quali tipologie di imprese si sono avvalse dell’iperammortamento?

      Da dopo l’entrata in vigore del Decreto “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

      Quindi possono goderne microimprese anche artigiane, PMI e grandi imprese.

      Principalmente abbiamo seguito quasi solo imprese produttive, un unico cliente è risulto operante nel settore della distruzione.

      Questi sono i risultati globali sui 2 anni e poi suddivisi per anno.

      I valori un po’ anomali relativi alle grandi imprese del 2017 sono dovuti al fatto che abbiamo periziato un impianto singolo con valore superiore a 50 milioni di euro. 

      I valori un po’ anomali relativi alle grandi imprese del 2017 sono dovuti al fatto che abbiamo periziato un impianto singolo con valore superiore a 50 milioni di euro.  Di tutti i beni periziati, due soltanto sono stati periziati fuori Italia e sono beni il cui investimento è stato fatto prima del Decreto “dignità”.

      A quali beni acquistati è stato applicato l’iperammortamento?

      L’iperammortamento è applicabile a beni dei seguenti tipi:

      • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati nell’allegato A della legge;
      • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati nell’allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

      Noi di Quadra abbiamo lavorato esclusivamente su beni materiali, questo probabilmente è dovuto al fatto che storicamente ci occupiamo di macchinari e non di software.

      I valori un po’ anomali relativi alle grandi imprese del 2017 sono dovuti al fatto che abbiamo periziato un impianto singolo con valore superiore a 50 milioni di euro. 

      È da notare che un bene immateriale (software) è iperammortabile solo se viene anche iperammortato un bene materiale, mentre, dai primi risultati statistici dell’osservatorio del MISE, nel 2017 sono stati iperammortati molti più software che macchinari, il che significa che le aziende hanno disatteso le regole dell’iperammortamento.

      Quali sono i beni di tipo A1 ed i beni di tipo A2 e A3?

      L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

      • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
      • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
      • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

      Questi sono i risultati delle perizie effettuate suddivisi per categoria di bene, in “macchine per produzione” sono state considerate tutte le perizie per beni A1, in “macchine per controllo” ci sono i beni A2:

      TOTALE MACCHINE e APPARECCHIATURE ANALIZZATE 
      2017 40
      2018 78
      MACCHINE PER PRODUZIONE  
      2017 34
      2018 61
      MACCHINE PER CONTROLLO  
      2017 6
      2018 11

      Quale tipologia di macchine hanno acquistato i nostri clienti?

      Abbiamo visto macchinari di tutti i tipi, dall’apparecchiatura per controllo, alla macchina utensile, al magazzino automatico e, passando dalle isole robotizzate complesse, siamo arrivati ad un impianto che integrava completamente la produzione, dal ricevimento della materia prima all’arrivo del prodotto finito in magazzino.

      Questa è stata la suddivisione in tipologie principali (macchina singola o linea/isola robotizzata):

       

      Dichiarazione o perizia per l’iperammortamento?

      Per godere del beneficio fiscale è necessaria una perizia giurata o un’attestazione oppure una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’impresa.

      Infatti, per beni con un costo fino a 500.000 € basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.

      Per beni di costo superiore a 500.000 €, è invece necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritto all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

      Su un totale di 108 analisi tecniche su beni, solamente 11 sono state richieste come supporto per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, le altre 97 sono state a corredo di perizie giurate.

      E le macchine acquistate in leasing?

      L’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %è applicabile anche ai beni acquistati in leasing.

      Quale sarà stata la percentuale delle macchine periziate che hanno usufruito di un finanziamento con leasing?

      E qui il risultato mi ha sorpreso non poco: solamente 3,5 milioni di euro di acquisto, su 116,5 milioni di euro totali, sono stati effettuati tramite leasing finanziario e, di questi, 3 milioni di euro sono di PMI e 500.000 € di microimprese.

      Ed i beni usati per il revamping?

      Il decreto milleproroghe 2017 aveva chiarito che:

      Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.


      Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

      Ma l’effettiva difficoltà nel definire esattamente quali siano i componenti agevolabili e la penalizzazione, rispetto all’iperammortamento dell’intero valore del bene nuovo di fabbrica, ha fatto sì che non ci sia stata richiesta alcuna attività di perizia su beni revampati.


      Per concludere, questi sono stati 2 anni emozionanti per noi “fanatici” dell’automazione, abbiamo visto impianti meravigliosi, frutto dell’ingegno di progettisti italiani e europei, e abbiamo visto piccole imprese investire ed innovare, e quindi crescere, in organizzazione, capacità di analisi e controllo della produzione, disponibilità di infrastrutture per la gestione dei dati e dell’interconnessione.

      È stata un’occasione unica per i fabbricanti di automazione ma anche per gli utilizzatori, si è creata una sinergia incredibile per coniugare le capacità progettuali dei fabbricanti con le esigenze produttive degli utilizzatori in ottica di interconnessione.

      Un grazie al Ministro Carlo Calenda per avere reso possibile tutto ciò.

      Due anni di iperammortamento Industria 4.0, quali risultati? Leggi tutto »

      Nuovo iperammortamento 2019 Industria 4.0

      Il 30 dicembre 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio 2019 (n° 145, G.U. del 31/12/2018) che riconferma le misure INDUSTRIA 4.0 e l’iperammortamento dei beni tecnologici.

      Abbiamo aggiornato il nostro articolo con tutte le novità di legge per una facile comprensione

      Industria 4.0 e iperammortamento 2019: 22 domande e risposte per chi vende e acquista macchine

      Questi sono i commi dell’articolo 1 della legge di riferimento per l’iperammortamento secondo il piano nazionale Industria 4.0:

      1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
      2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
      3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
      4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
      5. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
      6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.

       

      Nuovo iperammortamento 2019 Industria 4.0 Leggi tutto »

      Torna in alto

      "*" indica i campi obbligatori

      Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
      Nome*
      Vuoi iscriverti alla nostra Newsletter?*
      Hai letto la nostra informativa sulla privacy, ed accetti il trattamento dei tuoi dati al fine di comunicazioni anche commerciali? La risposta positiva è indispensabile per l'iscrizione*

      Richiesta preventivo per perizia Transizione 4.0 o 5.0

      "*" indica i campi obbligatori

      Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
      Nome*
      Scrivi qui quale bene vorresti acquistare o sottoporre a perizia per credito di imposta per Transizione 4.0 o 5.0. Se è una macchina/linea, scrivi che tipo di macchina è (es. pressa per stampaggio plastica, linea per confezionamento vasetti), dove è visionabile il bene ed il valore del bene da periziare
      Vuoi iscriverti alla nostra Newsletter?*
      Hai letto la nostra informativa sulla privacy, ed accetti il trattamento dei tuoi dati al fine di comunicazioni anche commerciali? La risposta positiva è indispensabile per l'iscrizione*