Iperammortamento 2026-2028: tutto quello che c’è da sapere
In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte sul nuovo IPERAMMORTAMENTO 2026 (Transizione 5.0 2026-2028) sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”.
La disciplina “istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.”
Il contenuto è aggiornato con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30-12-2025) ed il decreto attuativo del MIMIT del 5 maggio 2026.
L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 5.0.
L’agevolazione 2026-2028 conferma i benefici fiscali per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”, cambiando però la modalità di godimento dei benefici rispetto al 2025.
Dal credito di imposta, valido nel periodo 2020 – 2025, si torna infatti alla modalità agevolativa iniziale di Industria 4.0, ovvero di agevolazione in forma di iperammortamento del bene.
Nell’articolo verrà trattata l’ agevolazione valida nel triennio 2026 – 2028, mentre i punti fondamentali di Transizione 4.0, considerato che ci sarà comunque fino a giugno 2026 una coda di credito di imposta, rimangono disponibili nel nostro articolo dedicato a Transizione 4.0.
Alla fine dell’articolo sono elencati alcuni suggerimenti tecnici per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.
Se l’articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perché è vietato dalla legge, ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe bene il tuo sito.
Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.
Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante “Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0” ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.
Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026) principali novità
Dal 2020 al 2025 è stata in vigore la legge 178/2020 per gli investimenti innovativi, che prevedeva incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali (immateriali solo fino al 2024) interconnessi in forma di credito di imposta, calcolato come percentuale del costo di acquisizione.
Dal 2026 invece gli incentivi ritornano ad avere la forma di iperammortamento, come nel triennio 2017-2019.
Riguardano gli investimenti, in beni materiali ed immateriali, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, indipendentemente dal momento dell’ordine.
La natura dei beni agevolabili rimane sostanzialmente invariata rispetto al vecchio credito di imposta, a parte un ampliamento di tipologie di beni agevolabili, derivanti da Transizione 5.0 del 2024, e la reintroduzione dei software come investimento agevolabile, che nel 2025 non erano più stati oggetto di beneficio fiscale.
Cambiano gli Allegati A e B originali del 2016, che contenevano gli elenchi dei beni agevolabili, che diventano ora allegati IV e V, e comprendono anche i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (beni FER).
La struttura tecnica dei requisiti per godere delle agevolazioni rimane la stessa, praticamente invariata dal 2017, eccetto per una grossa novità, che era originariamente nella legge di bilancio 2026, riguardante l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però è stato poi soppresso dal D.L 38 del 27 marzo 2026, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88
art 7:
All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Rimane valida, dal 2025, la procedura di prenotazione tramite piattaforma su sito GSE, di conferma della prenotazione con l’acconto 20% entro 60 giorni dalla conferma positiva da parte di GSE, la comunicazione conclusiva a fine investimento, ed in ogni caso entro il 15 novembre 2028.
Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo.
Il decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche annuali alla fine dell’investimento.
Le due comunicazioni post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione. Ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
L’iperammortamento 2026-2028 ha inoltre un nuovo adempimento: la certificazione contabile delle spese da parte dei soggetti incaricati della revisione legale.
Percentuali di maggiorazione in base al costo del bene
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, completati in ciascuna annualità, è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)
La maggiorazione è riconosciuta con validità fiscale per il calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni con risorse nazionali ed europee (ad esempio per il Sud) a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.
La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
E per gli investimenti iniziati nel 2025 e soggetti al credito di imposta Transizione 4.0 fino a giugno 2026?
Secondo il comma 431 della legge 199 del 2025, il nuovo regime non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0, quindi per investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20 per cento del costo):
Art. 1 comma 446, legge n. 207 del 2024: Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Quali sono le aliquote dell'iperammortamento 2026 per i software?
Sono le stesse dei beni materiali.
La maggiorazione da applicare al costo dei software è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 43,2%);
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 24%)
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro (corrispondente ad una percentuale di risparmio IRES del 12%)
Concordato preventivo biennale
Cosa succede per le imprese che hanno aderito al Concordato fiscale preventivo biennale?
Infatti per questi imprese l’adesione al concordato presuppone la definizione fissa del reddito d’impresa su un biennio e l’applicazione delle uniche possibili variazioni come previste dall’articolo 16 del Dlgs 13 del 2024.
Tra gli elementi da sommare o togliere al reddito concordato non rientrano le maggiorazioni per iperammortamento, rientra invece la maggiorazione del costo del lavoro.
Il problema è stato risolto dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00109) (GU Serie Generale n.117 del 22-05-2026)
Nella conversione del decreto legge fiscale 38/2026 c’è infatti la modifica alla disciplina del concordato fiscale preventivo biennale, in modo da garantire il godimento dell’iperammortamento anche alle imprese virtuose che aderiscono al concordato (art. 7 comma 3bis).
Tre comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma GSE più quelle annuali
Le imprese che vogliono richiedere gli incentivi previsti da Transizione 5.0 2026 dovranno :
- iscriversi alla piattaforma GSE
- inviare una comunicazione preventiva all’acquisto del bene con l’importo previsto degli investimenti programmati e la tipologia di investimento.
LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA SI PUO’ INVIARE DAL 12 GIUGNO 2026
- entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo dal GSE, inviare una comunicazione di conferma del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili
- al completamento dell’investimento, avvenuta l’interconnessione, inviare una comunicazione completamento (in ogni caso entro il 15 novembre 2028), con i dati e le informazioni, la perizia tecnica, certificazione delle spese, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Per i beni oggetto di leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
Tutte le 3 comunicazioni prevedono una comunicazione di ritorno da GSE con esito positivo.
Il mancato invio da parte delle imprese delle 3 comunicazioni e delle integrazioni richieste da GSE, nei termini e nelle modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
Art. 4 comma 1 decreto attuativo: “La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.”
Il decreto attuativo di maggio 2026, aggiunge alle 3 comunicazioni obbligatorie al GSE, già previste in legge di bilancio, altre 2 comunicazioni periodiche alla fine dell’investimento.
Le due comunicazioni annuali post investimento sono state inserite al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere quindi annualmente:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
IL MONITORAGGIO: LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
Il decreto introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa (art. 3, c. 6), distinto dalle comunicazioni sui singoli investimenti. L’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva (quindi anche prima del completamento degli investimenti) e prosegue fino all’ultimo esercizio in cui si deducono le quote di ammortamento maggiorate. In concreto, un macchinario acquistato nel 2026 con aliquota del 10% annuo comporta comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti.
Le comunicazioni periodiche sono due:
– entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione consuntiva/previsionale, di carattere aggregato, sugli investimenti dell’anno precedente, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso;
– entro il successivo 30 giugno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento analitico, che indica le quote di maggiorazione imputate a ciascun esercizio ed è lo strumento di controllo a posteriori.
E’ importante notare che l’obbligo scatta dalla prima comunicazione preventiva e non dal completamento: l’azienda che inizia la procedura per la richiesta dell’agevolazione, con una pratica preventiva, nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione annuale entro il 20 gennaio 2027 (relativa al 2026), pur non avendo ancora fruito di alcuna maggiorazione. Il GSE, a sua volta, trasmette con cadenza almeno mensile i dati a MIMIT, MEF e Agenzia delle Entrate (art. 12).
I modelli da compilare, con relative istruzioni, si troveranno, appena disponibili, qui sul sito GSE.
Quale dicitura devono riportare nel 2026-2028 le fatture/documenti dei beni acquistati?
La legge non richiede specifiche diciture come in passato con il credito di imposta sulla documentazione dei beni, è probabile che se verrà richiesto da regolamenti attuativi la scritta da riportare sulle fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2026, sia:
“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 427 a 436″
Nuovo iperammortamento 2026 e credito d’imposta Transizione 4.0, che differenze ci sono?
Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Transizione 4.0 (credito di imposta) e iperammortamento 2026 l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è lo stesso, cioè la Legge 232/2016 che, a parte un ampliamento delle tipologie di beni agevolabili, rimane ancora oggi il riferimento per definire le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.
Iperammortamento
L’iperammortamento, detto in parole semplici da tecnici, come siamo noi in Quadra, è un meccanismo tale per cui il costo di un bene strumentale viene “contato” maggiorato rispetto al costo reale di acquisto del bene; in questo modo l’utile dell’impresa, essendo i costi strumentali più alti, diminuisce e l’impresa pagherà meno tasse.
In realtà i costi dei beni strumentali non vengono mai conteggiati sull’anno dell’investimento ma vengono spalmati su vari anni in quote annuali di ammortamento; con l’iperammortamento queste quote, fiscalmente deducibili, saranno più alte.
Per essere più corretti con le definizioni, l’ iperammortamento è una maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti, in questo caso fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028, con l’aliquota massima del 180% che porta ad un risparmio IRES (24%) del 43,2%.
La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.
La deduzione si opera in via extracontabile, ma queste sono cose che farà il tuo fiscalista in fase di bilancio.
Tipologia di beni materiali ed immateriali agevolabili
Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:
- ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
- ai materiali di consumo.
Trattasi quindi di beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
E, questa è una novità rispetto al transizione 4.0, trattasi anche di beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.
I beni devono essere nuovi?
Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito di novità e pertanto la stessa non spetta per i beni ”a qualunque titolo già utilizzati”.
L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni complessi, realizzati in economia, anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi.
In tal caso il venditore deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.
Come possono essere acquistati i beni?
I beni agevolabili possono essere acquisiti mediante:
- acquisto in proprietà;
- leasing (agevolabili quota capitale e prezzo del riscatto);
- appalto;
- costruzione in economia.
Beni realizzati in economia
Per i beni realizzati in economia, all’intero dell’impresa e risorse dell’impresa, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.
Contratto di appalto a terzi
Qualora l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza, i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione dell’opera è verificata ed accettata dal committente.
Il periodo di effettuazione dell’investimento?
In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento è necessario considerare il principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, in base al quale le spese di ”acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Per i beni FER leggi anche qui sotto il pragrafo Completamento degli investimenti.
Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione:
- rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- non è rilevante la data del riscatto.
La risposta ad interpello AdE 1 del 03/02/2022 ha precisato:
In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, circolare n. 9/E del 2021 chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Momento di godimento dell'agevolazione
Per fruire dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene, l’interconnessione e la comunicazione di esito positivo da parte di GSE.
È pertanto necessario verificare i 4 momenti fondamentali, ovvero quando:
- viene effettuato l’investimento nel periodo agevolato;
- completamento degli investimenti, inclusa l’interconnessione, momento formalmente identificato tramite la perizia tecnica,
- invio a GSE della comunicazione di conclusione degli investimenti
- ricezione di esito positivo della comunicazione conclusiva da parte di GSE.
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni infatti rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti
Completamento degli investimenti
La data di effettuazione degli investimenti, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati IV e V, è quella secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.
Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, è la data di fine lavori.
La data di fine lavori coincide con l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell’ARERA ARG/elt99/08, recante il “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA”.
Soggetti beneficiari ed esclusi
l’iperammortamento riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse all’iperammortamento, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).
Ne sono inoltre escluse:
- le società semplici;
- i soggetti che applicano il sistema forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
- i soggetti che applicano sistemi forfettari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso.
Tempistiche
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il termine procedurale per la chiusura delle pratiche sarà il 15 novembre 2028, data entro la quale dovrà essere caricata su piattaforma GSE tutta la documentazione, inclusa la perizia o autocertificazione, se ammissibile.
Quali sono i beni strumentali materiali che rientrano in Transizione 5.0 2026?
L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
- beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
- beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato IV (beni materiali) elenca 4 categorie di beni:
- I: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
- II: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
- III: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
- IV: beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
Le macchine del gruppo I sono:
- a) macchine utensili per asportazione;
- b) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso
di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione,
processi elettrochimici; - c) macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante
la trasformazione dei materiali e delle materie prime; - d) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e
altri materiali; - e) macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- f) macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
- g) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- h) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- i) macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- l) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito
industriale; - m) macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
- n) impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione);
- o) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi, la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?
Le macchine in allegato IV devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica
o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; - interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?
La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).
Iperammortamento 2026 made in Europe non più richiesto
Originariamente (nella legge di bilancio 2026) era prevista l’origine europea dei beni (“Made in EU”), requisito che però viene soppressa ma solamente per i beni in allegati IV e V dal D.L 38 del 27 marzo 2026, art 7:
All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Quali caratteristiche devono avere i pannelli fotovoltaici per l'iperammortamento 2026-2028
Il nuovo iperammortamento prevede tra i beni agevolabili anche i beni FER (beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza):
Oltre alle macchine ed al software, la maggiorazione infatti è riconosciuta anche per gli investimenti:
(Art.1 comma 429 lettera b legge 199/2025)
beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Bisogna quindi che i pannelli fotovoltaici abbiano le seguenti caratteristiche:
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Questi pannelli devono essere inclusi in apposito elenco tenuto dall’ENEA. https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/
Ovvero sono ammesse solo le tipologie b e c del decreto legge 181/2023:
Articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle,
((gli uni e le altre))
prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento
Cosa significa una macchina interconnessa?
La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:
- il bene scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).
La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.
Quali sono i software che rientrano in Transizione 5.0 2026?
L’iperammortamento si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
- beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato IV della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 »;
- beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato V della legge 30 dicembre 2025, n. 199: Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.
L’Allegato V (beni immateriali) contiene i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi
e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:
- a) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del
prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics); - b) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei
flussi dei materiali e delle informazioni; - c) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
- d) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing); - e) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- f) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- g) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- h) software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza;
- i) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- l) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione
della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi; - m) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- n) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- o) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
- p) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- q) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- r) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori;
- s) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione,la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,visuale e tattile;
- t) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici;
- u) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi;
- v) software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrializatione Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali;
- z) sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al drop-shipping per e-commerce;
- aa) software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa;
- bb) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura);
- cc) sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-response);
- dd) software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata (tipologie da 1 a 5)
ee) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità
e la transizione ecologica (3 tipologie da 1 a 3); - ff) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’interoperabilità
e la gestione dei dati (2 tipologie); - gg) piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di
applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.
Il Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028, nonostante le richieste e discussioni dopo la pubblicazione della legge di bilancio 2026, non ha esteso l’agevolazione ai software stand alone fruiti in modalità SaaS (applicazioni software basate su cloud progettate per essere sicure). L’assenza di inclusione esplicita a riguardo, nella Legge n. 199/2025 e nel Decreto ministeriale, esclude di fatto dal beneficio i servizi cloud, che costituiscono quindi costi di esercizio e non beni immateriali autonomamente ammortizzabili.
Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2026-2028?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028. Deve poi chiudere la pratica di prenotazione dell’agevolazione, caricando anche la perizia tecnica dell’interconnessione e la certificazione delle spese, sulla piattaforma GSE entro il 15 novembre 2028.
Chi deve fare la perizia asseverata per godere del nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026)?
Per tutti i beni, anche di costo inferiore a 300.000 euro (in passato per questi beni era possibile anche una attestazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria), serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale o altri specialisti (vedi paragrafo in corsivo), iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.
“Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.”
Nuovo iperammortamento 2026 (Transizione 5.0 2026): certificazione contabile obbligatoria
Rispetto a Transizione 4.0 2020-2025, l’iperammortamento 2026 ha un nuovo adempimento: la certificazione delle spese sostenute, documento che deve essere allegato con la perizia tecnica alla comunicazione conclusiva al GSE.
Art.7 Decreto attuativo MIMIT
“L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. “
Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?
L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo dell’ iperammortamento è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.
Per i beni oggetto di locazione finanziaria, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della comunicazione al GSE di conferma, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
Chi compra beni per darli in noleggio può godere dell'iperammortamento?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2017, relativa ad INDUSTRIA 4.0, ha chiarito che:
sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.
Infine è stata pubblicata una FAQ del Mise NEL 2018:
DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.
I beni usati ed il revamping sono compresi nell'iperammortamento?
La legge di bilancio 2026 ha confermato che:
Costituiscono, inoltre, beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il paradigma « 4.0 » i dispositivi,
la strumentazione e la componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico
dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti inclusa la componentistica meccatronica
ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
Quindi beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni nuovi descritti più sopra.
A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la circolare 4E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE, chiarendo che:
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.
Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.
Cosa succede se si vende una macchina che ha goduto dell'iperammortamento ?
Non è vietato vendere un bene acquistato al fine di garantire l’aggiornamento e l’efficienza produttiva dell’impresa.
La legge 199/2025, art.1, comma 432, in caso di investimenti sostitutivi, che hanno goduto dell’iperammortamento dice:
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Restano quindi confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dalla legge n. 205 del 2017 e poi dalla legge 178/2020, che intendono evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa avere l’esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.
In tali casi, si prevede che la sostituzione della macchina non determini la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene “nuovo” abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato IV alla legge n. 199 del 2025 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (perizia tecnica e certificazione delle spese).
Quindi il nuovo bene deve soddisfare esattamente i requisiti richiesti dalla legge come il vecchio bene, anche se con modalità diverse (ad esempio cambio di un software), ma questo deve essere dimostrato e periziato, come è stato fatto in origine per il bene originale.
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originale, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Ritardata interconnessione vale ancora?
La circolare n. 9/E del 2021 dell’AdE (paragrafo 6.4.1) ha specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Il decreto del Mimit del maggio 2026, ha però aggiunto come condizione indispensabile per godere dell’iperammortamento che venga effettuata al GSE la comunicazione conclusiva dell’investimento, comunicazione che deve contenere la perizia tecnica di avvenuta interconnessione, e che questa riceva esito positivo dal GSE.
Quindi niente interconnessione niente godimento dell’agevolazione, come in passato ma ora serve anche l’esito positivo da parte del GSE.
L’interconnessione deve comunque avvenire entro il 15-11- 2028 perché la data ultima per trasmettere la comunicazione conclusiva al GSE:
Decreto attuativo, Art.3 comma 3:
“Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.”
Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari
Se sei un acquirente di macchine soggette all’agevolazione dell’iperammortamento 2026
- verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato IV della legge di bilancio 2026;
- controlla che la macchina, in elenco IV, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
- accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco IV, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Ricorda che, senza la perizia tecnica di interconnessione alla fabbrica NON potrai godere dell’iperammortamento, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.
Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere dell’iperammortamento 2026
verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco IV della legge di bilancio 2026;
- accertati la tua macchina, in elenco IV, abbia le 5 caratteristiche tassative o fai in modo che le abbia:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
- controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco IV, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?
In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali, dal 2017 di assistere le imprese con il piano INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0.
La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.
Per aiutare ad applicare correttamente il programma INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0 e 5.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.
In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere dell’iperammortamento 2026-2028.
Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, può emettere la perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti i beni, anche di valore inferiore a 300.000 euro..
IMPORTANTE: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 5 milioni di euro.
Nel periodo 2017-2025 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni agevolabili superiore ai 210 milioni di euro.
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