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Attivata la piattaforma dell’ENISA per la notifica da parte dei fabbricanti

Cyber Resilience Act: attiva la piattaforma ENISA per la segnalazione di vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti informatici

 

Dall’11 settembre 2026 è applicabile un importante obbligo per i fabbricanti di prodotti con elementi digitali previsto dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 2024/2847, noto come Cyber Resilience Act (CRA). Per supportare le aziende nell’adempimento di tale obbligo, è stata attivata la nuova piattaforma ENISA dedicata alle segnalazioni.

Cosa devono segnalare i fabbricanti?

Il CRA introduce l’obbligo di notificare simultaneamente:

  • qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta in un prodotto con elementi digitali di cui il fabbricante venga a conoscenza;
  • qualsiasi incidente grave che abbia un impatto sulla sicurezza del prodotto.

Le notifiche devono essere inviate sia all’ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) sia al CSIRT designato dallo Stato membro in cui il fabbricante ha il proprio stabilimento principale nell’Unione Europea.

La nuova piattaforma ENISA

Per facilitare il processo di reporting è stata recentemente resa disponibile la piattaforma europea:

Portale ENISA CRA Single Reporting Platform

Tale piattaforma rappresenta un importante passo verso un approccio coordinato alla gestione delle vulnerabilità e degli incidenti di sicurezza informatica a livello europeo.

Il portale italiano CSIRT

Per le segnalazioni verso l’autorità nazionale italiana è già operativo il portale del CSIRT Italia:

Portale Segnalazioni CSIRT Italia

Le aziende soggette agli obblighi del CRA dovranno quindi predisporre procedure interne in grado di gestire tempestivamente le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti informatici e di effettuare correttamente le segnalazioni richieste dal regolamento.

Quali implicazioni per costruttori e fabbricanti di macchine?

Per i costruttori di macchine, impianti e prodotti industriali che incorporano software, componenti connessi o funzionalità digitali, il Cyber Resilience Act introduce nuovi requisiti organizzativi e tecnici. Non sarà sufficiente garantire la conformità del prodotto al momento dell’immissione sul mercato, ma occorrerà monitorarne la sicurezza informatica durante l’intero ciclo di vita.

Questo significa implementare processi di gestione delle vulnerabilità, definire responsabilità interne, predisporre procedure di risposta agli incidenti e assicurare la capacità di effettuare le segnalazioni richieste dalle autorità competenti nei tempi previsti dal regolamento.

Come prepararsi

Le organizzazioni coinvolte dovrebbero:

  1. verificare se i propri prodotti rientrano nel campo di applicazione del CRA;
  2. definire una procedura di gestione delle vulnerabilità;
  3. individuare i referenti aziendali responsabili delle segnalazioni;
  4. familiarizzare con i portali ENISA e CSIRT;
  5. formare il personale coinvolto nelle attività di sicurezza informatica e conformità normativa.

Conclusioni

L’attivazione della piattaforma ENISA segna un passaggio operativo fondamentale per l’applicazione del Cyber Resilience Act. I fabbricanti di prodotti con elementi digitali sono ora chiamati ad organizzarsi per garantire una gestione efficace delle vulnerabilità e degli incidenti, nel rispetto dei nuovi obblighi europei in materia di sicurezza informatica.

 

 

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Nuove norme armonizzate per la Direttiva Macchine: la Commissione UE pubblica la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015

Il 4 settembre 2026,  La Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 del 4 settembre 2026, con la quale vengono armonizzate nuove norme tecniche ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE. Si tratta di un aggiornamento particolarmente rilevante per fabbricanti di macchine, integratori di sistemi, costruttori di impianti robotizzati e professionisti della sicurezza, poiché interessa alcune delle norme più utilizzate nel processo di progettazione e valutazione della conformità delle macchine.

Tra le novità di maggiore interesse figurano l’armonizzazione dell’edizione 2025 della norma EN ISO 14119 relativa ai dispositivi di interblocco associati ai ripari, della norma EN ISO 13855:2024 riguardante il posizionamento dei mezzi di protezione, della norma EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo e delle nuove edizioni 2025 delle norme EN ISO 10218-1 ed EN ISO 10218-2 dedicate ai robot industriali e alle celle robotiche, comprese le applicazioni collaborative.

Cosa significa l’armonizzazione di una norma

Una norma armonizzata è una norma tecnica il cui riferimento viene pubblicato dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione di una norma armonizzata consente al fabbricante di beneficiare della cosiddetta “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti dalla norma.

Quando una macchina viene progettata e realizzata secondo una norma armonizzata, il fabbricante dispone di un importante elemento a supporto della dimostrazione della conformità legislativa e della corretta valutazione e riduzione dei rischi.

EN ISO 14119:2025: dispositivi di interblocco associati ai ripari

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda l’edizione 2025 della norma EN ISO 14119, di riferimento per la progettazione e l’applicazione dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.

Questa norma è fondamentale per tutte le macchine che utilizzano ripari mobili interbloccati.

La corretta applicazione della EN ISO 14119 consente di limitare il rischio di elusione dei dispositivi di interblocco e di realizzare correttamente le funzioni di protezione della macchina che coinvolgono ripari mobili.

EN ISO 13855:2024: corretto posizionamento dei mezzi di protezione

La Decisione armonizza inoltre la norma EN ISO 13855:2024, che fornisce i criteri per il posizionamento dei mezzi di protezione rispetto alle zone pericolose.

La norma è particolarmente importante nella progettazione di:

  • barriere fotoelettriche;
  • tappeti sensibili;
  • scanner laser di sicurezza;
  • ripari mobili interbloccati;
  • comandi a due mani, a una mano e a un piede.

L’obiettivo è garantire che la distanza tra il mezzo di protezione e il pericolo sia sufficiente a impedire l’accesso prima che il pericolo sia cessato.

EN IEC 62061:2021: sicurezza funzionale dei sistemi di comando

Tra le norme armonizzate figura anche la EN IEC 62061:2021, riferimento internazionale per la progettazione dei sistemi di comando legati alla sicurezza.

L’applicazione della norma EN IEC 62061 rappresenta un elemento essenziale nella progettazione delle macchine automatizzate e degli impianti industriali caratterizzati da elevati livelli di integrazione elettronica e software.

Robot industriali e applicazioni collaborative: armonizzate le nuove norme EN ISO 10218

Particolarmente importante è l’armonizzazione delle edizioni 2025 delle norme EN ISO 10218-1 ed EN ISO 10218-2, che costituiscono il principale riferimento normativo per:

  • robot industriali;
  • celle robotizzate;
  • applicazioni robotiche collaborative.

L’aggiornamento assume un’importanza strategica in un momento in cui l’utilizzo dei robot industriali e le applicazioni robotiche collaborative stanno registrando una crescita significativa in numerosi settori industriali, dalla manifattura all’automotive, dalla logistica all’assemblaggio automatico.

Vecchie e nuove edizioni coesisteranno

Un aspetto particolarmente interessante della decisione è che le precedenti edizioni delle norme restano armonizzate parallelamente alle nuove versioni. Ciò significa che i fabbricanti potranno continuare a utilizzare anche le edizioni precedenti mantenendo la presunzione di conformità prevista dalla direttiva macchine.

Questa scelta favorisce una transizione graduale verso le nuove edizioni, consentendo alle aziende di pianificare gli eventuali aggiornamenti progettuali e documentali senza la necessità di interventi immediati sui progetti già avviati.

Quali aziende dovrebbero valutare questi aggiornamenti

Le nuove armonizzazioni meritano particolare attenzione da parte di:

  • fabbricanti di macchine;
  • integratori di sistemi;
  • produttori di impianti automatizzati;
  • costruttori di celle robotizzate;
  • responsabili tecnici;
  • progettisti meccanici ed elettrici;
  • professionisti della sicurezza delle macchine.

Per molte organizzazioni potrebbe essere opportuno verificare se le procedure interne, le specifiche di progettazione e la documentazione tecnica facciano riferimento alle versioni più aggiornate delle norme.

Dove consultare il testo ufficiale

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 è disponibile sul portale EUR-Lex dell’Unione europea e costituisce il riferimento ufficiale per l’elenco delle nuove norme armonizzate pubblicate dalla Commissione.

Come può supportarvi Quadra

L’evoluzione della normativa tecnica rende sempre più importante un aggiornamento costante delle competenze di progettisti, fabbricanti e utilizzatori di macchine.

Quadra supporta aziende e professionisti attraverso attività di consulenza e formazione specialistica sulle norme tecniche applicabili al settore delle macchine e dell’automazione industriale.

Per approfondire l’impatto di queste nuove armonizzazioni sui vostri prodotti o sui vostri impianti, il team tecnico di Quadra è a disposizione per valutare il caso specifico e individuare il percorso più appropriato.

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La progettazione dei ripari delle macchine e la nuova edizione 2025 della norma UNI EN ISO 14119

Tipologia di ripari

I ripari sono una misura di protezione presente su pressoché tutte le macchine; la loro progettazione deve soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e del regolamento (UE) 2023/1230 (allegati I e III, §1.4.1).

I ripari si dividono in tre tipologie, da scegliere in funzione della frequenza di accesso alla zona pericolosa e delle esigenze di utilizzabilità della macchina:

  • ripari fissi;
  • ripari mobili;
  • ripari regolabili.

Ripari fissi

I requisiti dei ripari fissi sono stabiliti dal requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.1 della direttiva 2006/42/CE (allegato I) e del regolamento (UE) 2023/1230 (allegato III):

  • devono essere efficacemente mantenuti in posizione in modo permanente (mediante saldatura, ecc.) o per mezzo di elementi di fissaggio (viti, bulloni, ecc.) che rendono impossibile la loro apertura o la loro rimozione senza l’ausilio di utensili;
  • quando possibile, non devono rimanere chiusi in mancanza dei loro elementi di fissaggio, per esempio non devono essere agganciati alla macchina o in qualche modo a essa collegati meccanicamente (per esempio, mediante cerniere o guide);
  • i sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari sono rimossi;

I ripari fissi devono essere utilizzati quando l’apertura è poco frequente — per esempio meno di una volta alla settimana — in quanto la loro rimozione e il loro rimontaggio sono abbastanza laboriosi; quindi, in caso di frequenza troppo elevata, l’operatore potrebbe essere portato a non riposizionare i ripari, consentendo conseguentemente l’accesso alle zone pericolose.

Ripari regolabili

Le caratteristiche dei ripari regolabili sono indicate dal requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.3 della direttiva 2006/42/CE (allegato I) e del regolamento (UE) 2023/1230 (allegato III); questi ripari:

  • vengono regolati manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione;
  • devono potere essere regolati facilmente senza l’ausilio di attrezzi;
  • deve essere ridotto per quanto possibile il pericolo di proiezione (per esempio di schegge prodotte dalla lavorazione).

I ripari regolabili vengono tipicamente utilizzati quando la zona pericolosa non è completamente segregabile, per esempio per la protezione degli utensili di macchine azionate manualmente, quali seghe, molatrici, ecc.; la protezione delle zone pericolose con ripari regolabili minimizza l’esposizione dell’operatore alle zone pericolose, ma non la elimina del tutto; inoltre, nel caso di ripari regolabili a regolazione manuale, l’efficace protezione delle zone pericolose dipende dal fatto che l’operatore regoli correttamente la posizione del riparo (normalmente in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dei prodotti in lavorazione).

Ripari mobili

I ripari mobili sono descritti nel requisito 1.4.2.2 della direttiva 2006/42/CE (allegato I) e del regolamento (UE) 2023/1230 (allegato III) e devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono restare uniti alla macchina quando aperti (mediante cerniere, guide scorrevoli, ecc.);
  • devono essere dotati di un dispositivo di interblocco, con o senza bloccaggio del riparo.

I ripari mobili possono essere aperti e chiusi senza necessità di nessun tipo di utensile, ma, alla loro apertura, il dispositivo di interblocco arresta gli elementi in movimento protetti in modo che non possano causare lesioni alle persone; questo tipo di ripari deve essere utilizzato quando la loro apertura è frequente — per esempio più di una volta alla settimana — in quanto il loro azionamento è semplice e veloce; una tipica applicazione dei ripari mobili è la protezione di accessi alla macchina richiesti per il carico e/o scarico dei prodotti in lavorazione o per il reintegro dei materiali di consumo della macchina; i ripari mobili comprendono sia gli sportelli che consentono l’accesso solamente a parti del corpo — tipicamente gli arti superiori — che le porte di accesso all’interno delle protezioni perimetrali, che permettono quindi di entrare con tutto il corpo all’interno della zona protetta.

Il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.2 della direttiva 2006/42/CE (allegato I) e del regolamento (UE) 2023/1230 (allegato III) chiede, tra l’altro, che i ripari mobili interbloccati siano associati a un dispositivo di interblocco che:

  • impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e
  • dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.

Le norme tecniche indicano le modalità per la progettazione e la realizzazione dei ripari mobili e dei dispositivi di protezione ad essi associati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE.e del regolamento (UE) 2023/1230 (articolo 20)

I dispositivi di interblocco associati ai ripari mobili sono oggetto dell’ultima edizione della norma UNI EN ISO 14119 “Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari – Principi di progettazione e di scelta”, pubblicata nel mese di giugno del 2025, che aggiorna la precedente edizione del 2013.

La norma è destinata ad essere armonizzata ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE e in futuro lo sarà anche per il regolamento (UE) 2023/1230.

La nuova edizione della norma ha apportato novità rispetto alla precedente edizione del 2013, tra cui:

  • è stato aggiunto un nuovo tipo di dispositivi di interblocco (tipo 5) comprendente le chiavi intrappolate;
  • i requisiti specifici per le chiavi intrappolate, tra cui quelli precedentemente contenuti nella specifica tecnica ISO/TS 19837, sono stati integrati nella norma;
  • la tabella relativa alle misure per limitare la possibilità di elusione è stata modificata e migliorata;
  • sono stati precisati i requisiti dei fissaggi non rimovibili di attuatori e/o sensori di interblocco;
  • le metodologie per valutare il mascheramento dei guasti per i dispositivi di interblocco connessi in serie, precedentemente contenute nel rapporto tecnico ISO/TR 24119, sono state integrate nell’allegato J della norma.

La conoscenza della norma UNI EN ISO 14119 è fondamentale per tutti i progettisti, essendo i dispositivi di interblocco dei ripari mobili largamente utilizzati su tutte le tipologie di macchine.

Elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari

Uno dei punti focali della norma UNI EN ISO 14119:2025 sono le misure per limitare la possibilità di elusione dei ripari mobili, pratica purtroppo abbastanza diffusa.

Ciò in ottemperanza al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.1 della direttiva 2006/42/CE (articolo I) e del regolamento (UE) 2023/1230 (articolo III), che richiede esplicitamente che vengano adottate misure contro l’elusione dei ripari e dei dispositivi di protezione:

1.4.1 Requisiti generali

I ripari e i dispositivi di protezione:

  • […]
  • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
  • […]

Le motivazioni per l’elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili comprendono vari aspetti, tra cui:

  • intralcio all’esecuzione di alcuni compiti sulla macchina;
  • necessità di controlli del processo di lavorazione per evitare scarti o difetti;
  • regolazioni fini della lavorazione.

L’allegato G della norma UNI EN ISO 14119:2025 riporta un esempio di metodo per identificare le motivazioni di elusione dei dispositivi di interblocco (per una macchina automatica):

  • devono essere identificate tutte le modalità di funzionamento previste dalla macchina e le attività previste sulla macchina;
  • si deve quindi valutare se l’attività prevista è consentita in quella modalità e se è possibile in quella modalità senza eludere misure di protezione; se ciò non è possibile la macchina non è sicura e, quindi, la progettazione deve essere rivista;
  • si devono poi riportare i potenziali vantaggi del “lavoro senza dispositivi di protezione” come, ad esempio, “maggiore precisione”; la presenza di tali vantaggi indica condizioni operative in cui le protezioni ostacolano il processo di lavoro.

Per ridurre le possibilità di elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili la norma UNI EN ISO 14119:2025 prevede che possano essere adottate le seguenti misure:

  • prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di interblocco;
  • montaggio non raggiungibile;
  • ostacoli fisici e protezioni;
  • montaggio in posizioni nascoste;
  • prevenzione della sostituzione degli attuatori;
  • livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto;
  • prevenzione dello smontaggio o spostamento degli elementi usando dispositivi non rimovibili;
  • integrazione con un sistema di monitoraggio e controllo;
  • monitoraggio dello stato; ad esempio, il sistema di controllo della macchina può controllare che il riparo venga aperto in determinate fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad esempio per lo scarico dei pezzi);
  • controlli periodici;
  • aggiunta di un ulteriore dispositivo di interblocco, ad esempio con principi di attuazione differenti; in questo caso il sistema di controllo della macchina può verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori.

La norma UNI EN ISO 14119:2025 ha precisato che, in questo contesto, sono considerati fissaggi non rimovibili i seguenti:

  • saldatura;
  • incollaggio (abbastanza forte da richiedere almeno calore o agenti chimici per essere rimosso) del filetto;
  • viti unidirezionali;
  • rivettatura;
  • erosione delle fessure delle teste delle viti per impedirne la rimozione;
  • riempimento (con plastica, resina, coperture o tappi rimovibili solo tramite distruzione o sfera metallica) dell’apertura di bulloni e viti.

Non sono, invece, considerati non rimovibili in questo contesto:

  • viti e bulloni con testa cava esalobata o simili e un perno nell’apertura, perché gli strumenti per queste viti sono facilmente disponibili, tranne quando il perno è stato piegato dopo l’installazione;
  • uso di sostanze bloccanti facilmente rimovibili, ad esempio tappi, cera, etichette a prova di manomissione.

L’uso di fissaggi non rimovibili può essere una soluzione inappropriata nei casi in cui è prevedibile un guasto (o, ad esempio, la sostituzione a causa dell’usura) del dispositivo di interblocco durante la vita utile della macchina ed è necessaria una sostituzione rapida. In questo caso altre misure sono più appropriate.

La progettazione dei ripari delle macchine e la nuova edizione 2025 della norma UNI EN ISO 14119 Leggi tutto »

La norma ISO 14119 del 2024: la progettazione dei ripari mobili delle macchine

Nel mese di settembre 2024 è stata pubblicata la terza edizione della norma ISO 14119, relativa ai dispositivi di interblocco dei ripari mobili delle macchine.

La norma verrà recepita prossimamente dal CEN come norma europea ed è destinata ad essere armonizzata ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE.

La nuova edizione della norma ha apportato novità rispetto alla precedente edizione del 2013, tra cui:

  • è stato aggiunto un nuovo tipo di dispositivi di interblocco (tipo 5) comprendente le chiavi intrappolate;
  • i requisiti specifici per le chiavi intrappolate, tra cui quelli precedentemente contenuti nella specifica tecnica ISO/TS 19837, sono stati integrati nella norma;
  • la tabella relativa alle misure per limitare la possibilità di elusione è stata modificata e migliorata;
  • sono stati precisati i requisiti dei fissaggi non rimovibili di attuatori e/o sensori di interblocco;
  • le metodologie per valutare il mascheramento dei guasti per i dispositivi di interblocco connessi in serie, precedentemente contenute nel rapporto tecnico ISO/TR 24119, sono state integrate nell’allegato J della norma.

La conoscenza della norma ISO 14119 è fondamentale per tutti i progettisti, essendo i dispositivi di interblocco dei ripari mobili largamente utilizzati su tutte le tipologie di macchine.

 

Tipi di ripari

 

I ripari sono una misura di protezione presente su pressoché tutte le macchine; la loro progettazione deve soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE.

I ripari si dividono in tre tipologie, da scegliere in funzione della frequenza di accesso alla zona pericolosa e delle esigenze di utilizzabilità della macchina:

  • ripari fissi:i ripari fissi devono essere realizzati conformemente al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.1 della direttiva 2006/42/CE;
  • ripari mobili:i ripari mobili sono descritti nel requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.2 della direttiva 2006/42/CE;
  • ripari regolabili:le caratteristiche dei ripari regolabili sono indicate dal requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.3 della direttiva 2006/42/CE.

I ripari mobili

I ripari mobili:

  • devono restare uniti alla macchina quando aperti (mediante cerniere, guide scorrevoli, ecc.);
  • devono essere dotati di un dispositivo di interblocco con o senza bloccaggio del riparo, in modo da impedire l’avviamento delle parti pericolose della macchina fino a che queste possano essere raggiunte e da fornire un comando di arresto quando i ripari non sono chiusi.

I ripari mobili possono essere aperti e chiusi senza necessità di nessun tipo di utensile, ma, alla loro apertura, il dispositivo di interblocco deve arrestare gli elementi pericolosi protetti in modo che non possano causare lesioni alle persone.

Questo tipo di ripari deve essere utilizzato quando la loro apertura è frequente, per esempio più di una volta alla settimana, in quanto il loro azionamento è semplice e veloce.

Per i ripari mobili interbloccati il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.2.2 della direttiva 2006/42/CE chiede, tra l’altro, che:

I ripari mobili interbloccati devono essere associati a un dispositivo di interblocco che:

  • impedisca l’avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari sono chiusi, e
  • dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.

Le norme tecniche indicano le modalità per la progettazione e la realizzazione dei ripari e dei dispositivi di protezione ad essi associati in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE.

I ripari mobili dovranno essere dotati di dispositivi di interblocco che arrestino il movimento degli elementi protetti all’apertura dei ripari.

Tali dispositivi sono oggetto della terza edizione della norma ISO 14119 “Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection”, pubblicata nel settembre 2024, che aggiorna la precedente edizione del 2013.

Elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari

Uno dei punti focali della norma ISO 14119:2024 sono le misure per limitare la possibilità di elusione dei ripari mobili, pratica purtroppo abbastanza diffusa.

Ciò in ottemperanza al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.4.1 della direttiva 2006/42/CE, che richiede esplicitamente che vengano adottate misure contro l’elusione dei ripari e dei dispositivi di protezione:

1.4.1 Requisiti generali

I ripari e i dispositivi di protezione:

  • devono essere di costruzione robusta,
  • devono essere fissati solidamente,
  • non devono provocare pericoli supplementari,
  • non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
  • …

Le motivazioni per l’elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili comprendono vari aspetti, tra cui:

  • intralcio all’esecuzione di alcuni compiti sulla macchina;
  • necessità di controlli del processo di lavorazione per evitare scarti o difetti;
  • regolazioni fini della lavorazione.

L’allegato G della norma ISO 14119:2024 riporta un esempio di metodo per identificare le motivazioni di elusione dei dispositivi di interblocco (per una macchina automatica):

  • devono essere identificate tutte le modalità di funzionamento previste dalla macchina e le attività previste sulla macchina;
  • si deve quindi valutare se l’attività prevista è consentita in quella modalità e se è possibile in quella modalità senza eludere misure di protezione; se ciò non è possibile la macchina non è sicura e, quindi, la progettazione deve essere rivista;
  • si devono poi riportare i potenziali vantaggi del “lavoro senza dispositivi di protezione” come, ad esempio, “maggiore precisione”; la presenza di tali vantaggi indica condizioni operative in cui le protezioni ostacolano il processo di lavoro.

Per ridurre le possibilità di elusione dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili la norma ISO 14119:2024 prevede che possano essere adottate le seguenti misure:

  • prevenzione dell’accesso agli elementi del dispositivo di interblocco:
  • montaggio non raggiungibile;
  • ostacoli fisici e protezioni;
  • montaggio in posizioni nascoste;
  • prevenzione della sostituzione degli attuatori:
  • livello di codifica degli attuatori basso, medio o alto;
  • prevenzione dello smontaggio o spostamento degli elementi usando dispositivi non rimovibili;
  • integrazione con un sistema di monitoraggio e controllo:
  • monitoraggio dello stato; ad esempio il sistema di controllo della macchina può controllare che il riparo venga aperto in determinate fasi del ciclo nelle quali ciò è necessario (ad esempio per lo scarico dei pezzi);
  • controlli periodici;
  • aggiunta di un ulteriore interblocco, ad esempio con principi di attuazione differenti:
  • in questo caso il sistema di controllo della macchina può verificare la plausibilità dello stato di entrambe i sensori.

La norma ISO 14119:2024 ha precisato che, in questo contesto, sono considerati fissaggi non rimovibili i seguenti:

  • saldatura;
  • incollaggio (abbastanza forte da richiedere almeno calore o agenti chimici per essere rimosso) del filetto;
  • viti unidirezionali;
  • rivettatura;
  • erosione delle fessure delle teste delle viti per impedirne la rimozione;
  • riempimento (con plastica, resina, coperture o tappi rimovibili solo tramite distruzione o sfera metallica) dell’apertura di bulloni e viti.

Non sono, invece, considerati non rimovibili in questo contesto:

  • viti e bulloni con cava esalobata o simili e un perno nell’apertura, perché gli strumenti per queste viti sono facilmente disponibili, tranne quando il perno è stato piegato dopo l’installazione;
  • uso di sostanze bloccanti facilmente rimovibili, ad esempio tappi, cera, etichette a prova di manomissione.
    • L’uso di fissaggi non rimovibili può essere una soluzione inappropriata nei casi in cui è prevedibile un guasto (o, ad esempio, la sostituzione a causa dell’usura) del dispositivo di interblocco durante la vita utile della macchina ed è necessaria una sostituzione rapida. In questo caso altre misure sono più appropriate.

 

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Principali problemi sulla sicurezza delle macchine

Introduzione

La norma UNI EN ISO 12100:2010 propone una metodologia attraverso la quale vengono individuati i pericoli presenti durante il ciclo di vita di una macchina, valutati i rischi specifici associati al funzionamento della macchina e viene determinato se le misure di sicurezza adottate sono sufficienti ad ottenere un’adeguata riduzione del rischio.
Per definire le misure da adottare per eliminare i pericoli e/o ridurre i rischi presenti, al fine di garantire che le macchine siano utilizzate in modo sicuro, è necessario che vengano individuati i potenziali pericoli che possono essere presenti sulla macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita, ovvero:

  • trasporto;
  • montaggio;
  • installazione;
  • messa in servizio;
  • uso (automatico e/o manuale);
  • smontaggio;
  • messa fuori servizio.

È necessario definire quali sono le operazioni da effettuare sulla macchina e chi sono le persone atte alla loro esecuzione.

Rischi connessi all’utilizzo delle macchine

Il prospetto B.1 della norma UNI EN ISO 12100:2010 raggruppa i pericoli per tipologia:

  • percoli di natura meccanica;
  • pericoli di natura elettrica;
  • pericoli di natura termica;
  • pericoli generati dal rumore;
  • pericoli generati da vibrazioni;
  • pericoli generati da radiazioni;
  • pericoli generati da materiali/sostanze;
  • pericoli di natura ergonomica;
  • pericoli associati all’ambiente in cui la macchina è utilizzata;
  • combinazioni di pericoli.

Per ciascuna tipologia di pericolo viene indicata la possibile origine e le potenziali conseguenze, ovvero i rischi a cui le persone sono, o possono essere, esposte durante tutte le fasi di vita della macchina. È importante che questi rischi siano valutati e che siano adottate misure di sicurezza appropriate, come ad esempio la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) o la creazione di zone protette intorno alla macchina.
Indicazioni su possibili modalità da utilizzare per proteggere le macchine e ridurre i rischi presenti vengono date dalle “norme” che hanno lo scopo di definire un “livello comune” di sicurezza che permette ai fabbricanti di determinare se le misure adottate sono sufficienti o meno. Le norme hanno carattere volontario e non costituiscono in alcun modo un vincolo che possa limitare la libera progettazione della macchina.

Problemi di sicurezza nella progettazione e costruzione delle macchine

Problemi relativi alla sicurezza sulle macchine che possono portare gli operatori ad un utilizzo non sicuro, possono essere causati da:

  • progettazione e/o realizzazione non adeguata, ad esempio errato posizionamento dei comandi, neutralizzazione dei ripari per la ricerca di un maggior rendimento in termini di produzione o assoluta mancanza dei ripari;
  • manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, che non rispetta le modalità e le tempistiche riportate all’interno del manuale d’uso e manutenzione;
  • mancata o insufficiente formazione degli operatori relativamente al corretto utilizzo delle macchine

La direttiva macchine 2006/42/CE e il regolamento (UE) 2023/1230 sottolineano l’importanza della progettazione e della realizzazione delle macchine in conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.
La direttiva macchine e il regolamento macchine, al requisito §1.1.2, definiscono i principi di integrazione della sicurezza, ovvero stabiliscono una metodologia di base a cui il costruttore deve attenersi per progettare e costruire macchine sicure.

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Brexit, UKCA and CE marking

Download the ICE GUIDELINE – UKCA MARK 4.0 written with the contribution of Quadra Srl

As a result of the no-deal Brexit, national laws and regulations are in place in Great Britain.

The main UK regulations applicable to machinery are:

  • General Product Safety Act: General Product Safety Regulations 2005 (GPSR)
  • ATEX: Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
  • Electrical Equipment: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
  • Electromagnetic Compatibility: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
  • Machinery: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
  • Pressure Equipment: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 and Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016

What is the UKCA mark?

The UKCA mark is the equivalent of the CE marking in Great Britain (England, Scotland and Wales).

Since when is the UKCA mandatory?

From 1 January 2021, a new type of marking called UKCA (UK Conformity Assessed) came into force, which is the equivalent of our CE marking, in English.

There is a transitional period until 31 December 2022 in which the CE mark will be recognized in Great Britain without having to do anything else (this applies to machines and most products.

During this period manufacturers can continue to supply CE marked machines without any difference they can choose whether to start using the UKCA brand right away as well.

CE marking and Brexit from 1 January 2023

From 1 January 2023, after the transition period, the UKCA trademark will become mandatory.

If, during the transition period, regulations are changed, creating divergences between the requirements for the CE marking and those for the UKCA marking for a given product, it will not be possible to import that product into Great Britain if only CE marked.

Will the UKCA brand be recognized by Europe?

The UKCA mark will not be recognized by the EU, which means that a machine bearing only the UKCA mark will not be considered CE marked and therefore ready to be placed on the EU market.

The equivalent regulation of the Machinery Directive

With a focus on machinery safety, the UK analogue of the Machinery Directive is the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 .

This regulation is in all respects the national transposition of the machinery directive.

In 2019, amendments were made to the various national transpositions to prepare for Brexit, contained in the The Product Safety and Metrology etc. Amendment etc. (EU Exit Regulations 2019).

UK machinery directive and regulation: main differences

Regarding the machinery regulation below you will find the main differences that currently exist between the machinery directive and the UK regulation:

  • various changes in the definitions, the new definitions for the English market have in fact been included
  • various formal changes (all references to the European Union have been removed from the document)
  • main changes to safety requirements:
    • 1.5.1 (electricity) the low voltage directive has been replaced with the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
    • 1.7.1 (information) All information on the machine must be in English
    • 1.7.3 (marking) the CE mark has been replaced with the UK mark
    • 1.7.4 (manual) the manual must be in English
    • the UKCA mark was added and the UK Declaration of Conformity was defined
    • all references to European directives have been transformed into references to applicable UK regulations.

Main news for those who sell machinery in the UK

We summarize below the main practical aspects to be faced for machinery builders:

  • Currently the UK machinery regulation is basically the machinery directive, except for minor formalities and changes. Machinery manufacturers therefore do not have to foresee significant changes. Security requirements have not undergone substantial changes so far.
  • The affixing of the UKCA mark will take place in the same way as the CE marking.
  • After Brexit, the responsibilities and role of the manufacturer have not changed.
  • The documentation required for machines and partly completed machinery is the same as required by the directive, with some precautions
    • technical file: same document but in English (and references to English regulations)
    • instruction manual: same document but in English (and references to English regulations)
    • “ UK Declaration of Conformity ”: document similar to the EC declaration, with some formal changes

Manufacturers will therefore be able to use the same technical file and manual prepared for the CE marking. Instead, a new UKCA statement will have to be drawn up and references to regulations and standards changed, replacing them with those in force in Great Britain.

Obligations of the importer

Regarding the person authorized to compile the technical file , he does not need to be resident in the UK. However, it is necessary to identify the figure of the importer, required by the “new” Directives, such as 2014/30 / EU (electromagnetic compatibility), but not by the Machinery Directive 2006/42 / EC.

Since Directive 2014/30 / EU (and the respective British transposition) are applicable to most machines, it is necessary to provide for the figure of the importer, who, for Great Britain, will have to:

  • Be a person (natural or legal) resident in the UK
  • Being the first “person” to make the good available on the market
  • Place a plate with your name and address on the item
  • Keep a copy of the UK Declaration of Conformity for 10 years

Technical standards

Great Britain has published a list of designated standards which will have the same function as harmonized standards and which will guarantee presumption of conformity with the English regulation.

For the most part, the designated standards are the same standards currently harmonized with European directives.

What happens to Notified Bodies?

UK Notified Bodies have become UK Approved Bodies .

Is the CE marking valid for Northern Ireland?

It is important to note that the UKCA mark is only valid in England, Scotland and Wales. For the import of products into Northern Ireland , CE marking remains required.

The CE marking must be accompanied by the UK (NI) mark if the product requires certification from a Notified Body and if that body is a UK Notified Body.

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New Machinery Regulations: amendments of March 2022

On March 31, 2022, the compromise text of the French Presidency of the proposal for the new Machinery Regulation was published.

The new Machinery Regulations will replace the Machinery Directive as we have described in the dedicated blog article where you can also download the text of the proposal of April 21, 2021.

Main news of the text of the Machinery Regulations

The new text of March 31, 2022 (further modification of the texts published on January 17 and 28, 2022 and February 9 and 25, 2022) has made numerous NEWS and CHANGES to the original proposal of April 21, 2021, among which the main ones are:

  • distinction between machines, related products (interchangeable equipment, safety components, chains, ropes and belts, removable mechanical transmission devices) and partly completed machinery which are all products subject to the regulation;
  • modification of the definition of “security component”, which can be physical, digital or mixed in nature;
  • introduction of the definition of “safety function”: function which serves to implement a protective measure, to eliminate or, if not possible, to reduce risks and whose absence may lead to an increase in risks;
  • modified the definition of “substantial modification”, i.e. a modification of machinery or a related product by physical or digital means after it has been placed on the market or put into service, which is not envisaged by the manufacturer and changes its original specific application and purpose and which affects its safety by creating a new risk or increasing an existing one and requires additional guards or protective devices, the control of which alters the existing safety-related control system, or requires additional protective measures to ensure the stability or mechanical strength of the machinery;
  • specified that if the substantial modification has an impact on the safety of a part of an assembly, the person making the modification is considered to be the manufacturer only for the affected part of that assembly;
  • clarified the obligations concerning instructions when provided in digital format:
    • indicate on the machine and in an accompanying document how to access the digital instructions;
    • clearly describe which version of the instructions corresponds to the machine model;
    • present the instructions in a format that allows the end user to download them and save them on an electronic device so that it can access it at any time, in particular during a machine breakdown; this requirement also applies to machinery where the instruction manual is incorporated in the software of the machine itself;
    • make them available online during the expected life cycle of the machine or related product and for no less than 10 years after the product is placed on the market;
    • provide them free of charge in paper format at the request of the buyer;
  • modification of the procedure for assessing the conformity of partly completed machinery:
    • partly completed machinery must be designed and built in compliance with the relevant essential health and safety requirements;
    • procedures must be implemented to ensure the conformity of partly completed machines produced in series; manufacturers must take into account changes in the production process, in the characteristics of the partly completed machinery and changes in harmonized standards or common specifications;
    • the partly completed machinery must bear the indication of information that allows its univocal identification and the name and address of the manufacturer;
    • the assembly instructions and the EU declaration of incorporation can be provided in digital format; however, at the request of the purchaser, the assembly instructions must be provided free of charge in paper format;
    • the assembly instructions and the EU declaration of incorporation must be in a language easily understood by the person incorporating the partly completed machinery, as determined by the Member State concerned;
  • clarification of the obligations for importers and distributors of machines or related products ;
  • insertion of obligations for importers and distributors of partly completed machinery ;
  • clarifications on “Common (technical) specifications” that can be adopted by the commission in the absence of harmonised standards and on the role of interested parties in the process of drafting these specifications; if a harmonised standard covering the same aspects as a common specification is published, the harmonised standard replaces the common specification;
  • indication of the purpose and content of the EU declaration of incorporation for partly completed machinery:
    • certify that compliance with the applicable essential health and safety requirements has been demonstrated;
    • it must be translated into the language or languages required by the Member State in which the partly completed machinery is placed on the market;
    • if a partly completed machinery is subject to several Union acts requiring an EU declaration of conformity, the EU declaration of incorporation includes a declaration of conformity with these Union acts;
  • divided the list of products in Annex I (former Annex IV of Directive 2006/42 / EC) into part A and part B, with two different conformity assessment procedures described in article 21;
  • partially modified some essential health and safety requirements of Annex III;
  • addition letter C to Annex IV concerning the relevant technical documentation for substantially modified machines;
  • addition letter C to Annex V concerning the EU declaration of conformity for substantially modified machines;
  • addition letter B to Annex VI concerning internal production control for partly completed machinery;
  • added Annex IXa concerning the conformity assessment procedure based on unit verification;
  • the contents of the assembly instructions for partly completed machinery are indicated in Annex X.

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Marcatura e conformità di prodotto all’estero: come funziona ?

Mentre i prodotti, soggetti a direttive, per essere immessi in commercio devono rispettare le regole per la marcatura CE previste dalla direttiva specifica applicabile, in particolare i macchinari sono soggetti a direttiva macchine, quando si vendono prodotti in altri paesi, extra UE, bisogna verificare i regolamenti e leggi locali.

Nel nostro sito sono disponibili molti articoli sull’argomento.

In particolare potrai trovare un articolo ed un video dedicati per le macchine destinate al mercato nordamericano (UL, CSA).

In un altro articolo pagina, che teniamo continuamente aggiornata, c’è spiegato cosa succederà con Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) ed il nuovo marchio UKCA.

Infatti dal 1° gennaio 2021, è entrata in vigore una nuova tipologia di marcatura denominata UKCA (UK Conformity Assessed), che è il corrispettivo della nostra marcatura CE, in inglese. È previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2022 in cui in Gran Bretagna verrà riconosciuto il marchio CE senza necessità di dover fare altro (questo vale per le macchine e la maggior parte dei prodotti).

Se esporti in CINA per  molti prodotti bisogna considerare il marchio CCC; mentre per vendere in Brasile bisogna rispettare il Regolamento NR12.

Gli adempimenti previsti dal regolamento NR12, per il Brasile, si possono classificare in tre categorie principali:

  • requisiti di sicurezza della macchina (strutturali, funzionali, ecc.);
  • requisiti di sicurezza legati all’utilizzo della macchina;
  • requisiti documentali.

A loro volta questi adempimenti e prescrizioni possono essere:

  • destinati al datore di lavoro che mette la macchina o l’attrezzatura a disposizione dei propri lavoratori;
  • destinate (direttamente o indirettamente) al fabbricante della macchina o attrezzatura.

Pertanto ai costruttori di macchine che esportano macchine in Brasile è richiesto di progettare la macchina effettuando un’analisi dei rischi conformemente alle norme tecniche e ai requisiti specifici della Norma Regulamentadora NR12.

E’ molto importante anche considerare le problematiche di chi acquista macchine direttamente all’estero per utilizzo nel mercato comunitario. Spesso si creano situazioni molto critiche che possono anche vanificare il risparmio effettuato con l’importazione diretta.

A questi casi purtroppo si applica il Regolamento 2019/1020 .

Infatti il 16 luglio 2021 è diventato operativo il regolamento (UE) 2019/1020, che ha introdotto importanti novità per gli operatori economici responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti soggetti a molti regolamenti e direttive europee, tra cui la direttiva macchine.

I prodotti di cui sopra possono essere immessi sul mercato dell’UE solamente da un operatore economico, individuato secondo i criteri descritti nel regolamento (UE) 2019/1020, che può essere:

  • un fabbricante;
  • un importatore;
  • un rappresentante autorizzato (la direttiva macchine usa il termine “mandatario“);
  • un fornitore di servizi di logistica.

In questo articolo troverai tutto quanto è di nuova responsabilità dell’importatore

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