Chi può certificare una macchina?

Innanzitutto è necessario chiarire la differenza tra “certificazione” e “dichiarazione”.

Cosa si intende per certificazione tecnica

Il vocabolario Treccani definisce “certificazione tecnica”:

l’insieme delle operazioni tecnico-amministrative che un organo tecnico, per lo più pubblico, espleta al fine di garantire la conformità di un prodotto o di un servizio alle norme vigenti (certificazione cogente) ovvero alle caratteristiche menzionate in un contratto di transazione di un bene o servizio tra un produttore e un utilizzatore.

La certificazione comporta quindi il coinvolgimento di un soggetto terzo, mentre la dichiarazione è un atto autonomo di un soggetto.

Per quali macchine è richiesta la certificazione?

Nell’ambito delle macchine la certificazione da parte di un organismo notificato è richiesta solamente per le macchine ad alto rischio comprese nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE quando:

  • non esiste una norma specifica, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, per la particolare tipologia di macchina (norma di tipo C) oppure il fabbricante ha deciso di non rispettare completamente i requisiti della norma;
  • il fabbricante, nonostante abbia rispettato completamente una norma armonizzata di tipo C, che copre tutti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, decide comunque di far intervenire un organismo notificato per:
  • l’esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX della direttiva 2006/42/CE (modulo B della decisione 93/465/CEE);
  • la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X della direttiva 2006/42/CE (modulo H della decisione 93/465/CEE).

Quando il fabbricante dichiara la macchina conforme alla Direttiva macchine in autonomia?

In tutti gli altri casi, il fabbricante della macchina “dichiara” che la stessa è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine; la dichiarazione di conformità viene emessa dal fabbricante senza che ci sia bisogno dell’intervento di nessun ente esterno.

Certificazione volontaria delle macchine

Il fabbricante ha comunque sempre la facoltà di richiedere ad un soggetto terzo — un organismo notificato, una società di consulenza, un laboratorio di prova o qualsiasi altro soggetto che ne abbia le competenze — di emettere un certificato relativo alla macchina o a sue parti (ad esempio, al solo equipaggiamento elettrico), al di fuori del regime dell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE.

Si tratta in questo caso di certificazioni volontarie, che il fabbricante può richiedere per fornire maggiori garanzie ai propri clienti o per qualsiasi altro motivo egli ritenga valido.

La certificazione dell’ente terzo sarà relativa agli aspetti da esso presi in esame; potrebbe, ad esempio, essere relativa al soddisfacimento da parte della macchina dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicabili, oppure potrebbe riguardare il rispetto di una particolare norma tecnica o ancora l’adeguatezza della documentazione (ad esempio delle istruzioni per l’uso) con riferimento ai requisiti della direttiva macchine o di norme tecniche specifiche. Non è quindi detto il certificato relativo a una macchina ne attesti il rispetto dei requisiti della direttiva macchine.

 

Riassumendo:

  • il fabbricante della macchina ne dichiara la conformità ai requisiti della direttiva macchine applicabili;
  • un organismo notificato può certificare una macchina compresa nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, secondo quanto previsto dalla direttiva stessa e quanto richiesto dal fabbricante;
  • il fabbricante della macchina può richiedere volontariamente ad un soggetto terzo di certificare il rispetto dei requisiti di specifici documenti (ad esempio, il rispetto dei requisiti della norma CEI EN 60204-1 da parte dell’equipaggiamento elettrico della macchina).

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