Direttiva macchine 2006/42/CE: cosa è la Direttiva Macchine ?

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La direttiva macchine 2006/42/CE è una direttiva di prodotto di nuovo approccio; come tale ha un duplice scopo:

  • garantire la libera circolazione dei beni nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea basandosi sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica;
  • salvaguardare la sicurezza e tutelare la salute delle persone nei confronti dei rischi derivanti dall'uso delle macchine.

Le direttive di nuovo approccio stabiliscono requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare; i prodotti che soddisfano tali requisiti possono essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli.

Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine consente quindi ai prodotti da essa regolamentati di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, fissando livelli di protezione comuni validi in tutti gli stati membri.

La direttiva macchine 2006/42/CE è una disposizione cogente nel territorio dell'Unione Europea che regolamenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

 

A quali prodotti si applica la Direttiva Macchine?

Il campo di applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE comprende (articolo 1, paragrafo 1):

  1. a) macchine;
  2. b) attrezzature intercambiabili;
  3. c) componenti di sicurezza;
  4. d) accessori di sollevamento;
  5. e) catene, funi e cinghie;
  6. f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  7. g) quasi-macchine.

La definizione di “macchina” è (articolo 2, lettera a):

  • insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
  • insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
  • insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
  • insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
  • insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Quindi una macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese ad uno scopo preciso.

La fonte di energia che aziona la macchina può essere esterna (elettricità, batteria, combustibile, ecc.) o immagazzinata (molla, peso, ecc.)

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche gli insiemi di macchine, normalmente chiamati linee o impianti di produzione, e le attrezzature intercambiabili che modificano la funzione principale di una macchina.

 

Cosa è un insieme di macchine (linea o impianto)?

Un insieme di macchine:

  • deve riportare un'unica marcatura CE, apposta sull'insieme dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine; tale marcatura dovrà essere apposta in un punto rappresentativo dell'insieme, in modo che sia chiaro che si riferisce all'insieme nel suo complesso;
  • deve essere accompagnato da un un'unica dichiarazione CE di conformità secondo la lettera A dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE, redatta dall'assemblatore delle varie macchine e/o quasi-macchine;
  • deve essere corredato da un fascicolo tecnico (conforme a quanto indicato alla lettera A dell'allegato VII della direttiva 2006/42/CE) relativo a tutto l'insieme; in particolare il fascicolo tecnico deve contenere la valutazione dei rischi relativa alle interfacce tra i vari elementi costituenti l'insieme complesso;
  • deve essere corredato da istruzioni per l'uso relative a tutto l'insieme (conformi a quanto indicato al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE).

 

Quali sono le attrezzature intercambiabili ?

Caratteristica fondamentale di queste attrezzature è che vengano montate sulla macchina dall'operatore stesso, quindi il fabbricante dell'attrezzatura deve prevedere le modalità di montaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurare l'utilizzo sicuro della stessa.

 

Cosa si intende per quasi-macchina?

Le quasi-macchine sono prodotti che per svolgere la loro funzione necessitano forzatamente di essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine.

La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:

insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.

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