Forni industriali: è applicabile il D.M. 37/2008 relativo agli impianti all’interno degli edifici?

Alcuni clienti ci hanno chiesto se sia applicabile alle macchine che utilizzano gas (ad esempio i forni industriali e le apparecchiature di processo termico)  il  Decreto Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che ha sostituito quanto previsto dalla legislazione precedente (legge 46/90 e D.P.R. 380/2001) in tema di installazione di impianti all’interno degli edifici ed il capo 5 del D.P.R. 380/2001.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti soggetti alle disposizioni del decreto sono:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio.

Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto precisa che “Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto”.

L’articolo 2 del decreto, lettera g), precisa che per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas si intende: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione.

Si può concludere quindi che secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 non sono compresi nel campo gli apparecchi utilizzatori (tubazioni interne comprese) sia perché non inclusi in modo specifico nel campo di applicazione sia perché rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE (ovvero di una normativa comunitaria).

I requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di distribuzione del combustibile sono comunque specificati nelle norme armonizzate ai sensi della direttiva sopra citata (serie EN 746).

Torna in alto