Il consulente può marcare CE la macchina?

Il fabbricante di una macchina è la persona, fisica o giuridica, che la immette sul mercato o la mette in servizio apponendovi il proprio nome o il proprio marchio.

Non è detto che tale figura coincida con il fabbricante “reale” della macchina: il fabbricante è il soggetto che si assume la responsabilità della conformità della macchina, indipendentemente dal fatto che l’abbia progettata e/o costruita.

Chi è il fabbricante della macchina?

Sulla figura del fabbricante, la guida all’applicazione della direttiva macchine precisa (§79 Who is the manufacturer?):

The process of design and construction of machinery or partly completed machinery may involve several individuals or companies, but in this case one of them must take the responsibility, as the manufacturer, for the conformity of the machinery or partly completed machinery with the Directive. However, the term manufacturer in this Directive also can apply to other persons who have the responsibilities for conformity assessment and CE marking […].

Il fabbricante degli insiemi di macchine

Nel caso, molto comune, di insiemi di macchine realizzati con unità (macchine e/o quasi-macchine) di differenti fornitori, il fabbricante dell’insieme può essere il fornitore di una delle unità, l’utilizzatore o un soggetto terzo (ad esempio una società di consulenza).

A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine specifica:

  • 79 Usually, the elements constituting an assembly of machinery are supplied by different manufacturers, however one person must assume the responsibility for the conformity of the assembly as a whole. This responsibility can be assumed by the manufacturer of one or more of the constituent units, by a contractor or by the user.

Infatti, come già detto più sopra, il fabbricante è colui che si assume la responsabilità della conformità dell’insieme di macchine ai requisiti della direttiva e può essere qualunque soggetto che disponga di sufficienti informazioni e controllo sulla realizzazione dell’insieme di macchine per essere in grado di assolvere a tale compito.

Sempre la guida all’applicazione della direttiva macchine chiarisce bene questo concetto:

  • 79 […] the person who assumes the legal responsibility for the conformity of the machinery […] must ensure sufficient control over the work of his suppliers and sub-contractors and possess sufficient information to ensure that he is able to fulfil all his obligations under the Directive as set out in Article 5 […].

 

Quindi, una società di consulenza che marchi CE un insieme di macchine a nome proprio dovrà disporre di tutte le informazioni necessarie per accertarsi che l’insieme soddisfi tutti i requisiti applicabili della direttiva macchine e dovrà avere sufficiente controllo sulla realizzazione dell’insieme per poter decidere quali misure di sicurezza dovranno essere adottate affinché la conformità ai requisiti legali sia assicurata.

targa marcatura CE
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