La dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine

Prima di tutto è bene chiarire che non è prevista una dichiarazione CE di conformità ai sensi della direttiva 2006/42/CE per le quasi-macchine.

Le quasi macchine devono essere dotate di una "dichiarazione di incorporazione".

Cos'è la dichiarazione di incorporazione?

La dichiarazione di incorporazione è una dichiarazione che emette il fabbricante delle quasi-macchine e che in pratica è l'equivalente della dichiarazione di conformità emessa per le macchine.

Il fabbricante della quasi-macchina fa in questo modo una “parziale dichiarazione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

Con la dichiarazione di incorporazione il fabbricante avverte implicitamente l'acquirente che i requisiti non citati dovranno essere da lui analizzati nell'ambito della valutazione dell'insieme nel quale la quasi-macchina sarà inserita.

 

Dichiarazione di incorporazione "CE" per le quasi-macchine

E' giusto notare che, nel caso delle quasi-macchine, la definizione corretta non è "Dichiarazione di incorporazione CE" ma semplicemente "Dichiarazione di incorporazione".

La dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine prevista dalla parte B dell'allegato II della direttiva 2006/42/CE, deve contenere:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
  • nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
  • descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
  • un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della Direttiva Macchine sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti;
  • un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine; l'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
  • una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva macchine;
  • luogo e data della dichiarazione;
  • identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

La direttiva chiede che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasi-macchina.

Questa richiesta è coerente con il fatto che ad una quasi-macchina non potranno essere applicati tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva, non essendo la quasi-macchina completa e non potendo nella maggioranza dei casi adottare su di essa tutte le misure di protezione necessarie a garantirne un utilizzo sicuro.

Tali misure dovranno essere adottate sull'insieme complesso di cui la quasi-macchina entrerà a far parte.

È importante sottolineare come la direttiva usi la parola “applicati” e non “applicabili”; infatti nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l'acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la direttiva, lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della direttiva.

Per esempio un robot può essere fornito privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni perimetrali parziali che l'assemblatore completerà all'atto dell'integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva.

È inoltre opportuno precisare nella dichiarazione di incorporazione se alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stati applicati e rispettati solamente per taluni aspetti o per alcune parti della quasi-macchina.

A tale riguardo la guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE commenta:

§385 […] 4. The Machinery Directive does not determine which of the applicable EHSRs must be applied and fulfilled by the manufacturer of partly completed machinery. The following considerations may be taken into account when deciding whether or not to apply and fulfil certain EHSRs:

  • it may not ne possible for the manufacturer of the parly completed machinery to fully assess certain risks which depend on the way the partly completed machinery is incorporated into the final machinery;
  • the manufacturer of the partly completed machinery may agree with a manufacturer of final machinery on a 'division of tasks' whereby the application and fulfilment of certain EHSRs is left to the manufacturer of the final machinery.

In the sentence required by paragraph 4 of Annex II 1 B, the manufacturer of partly completed machinery must indicate in the Declaration of Incorporation precisely which of the applicable EHSRs have been applied or fulfilled. If a given EHSRs has been fulfilled for certain parts or aspects of the partly completed machinery and not for Others, this shall be indicated. Tha Assembly intructions for the partly completed machinery must indicate the need to deal with the EHSRs that are not fulfilled or only partly fulfilled.

Un elemento peculiare della dichiarazione di incorporazione è la menzione del divieto di messa in servizio; infatti con esso si avverte l'acquirente che la quasi-macchina non è conforme ai requisiti della direttiva Macchine essendo destinata a essere assemblata con altre macchine o quasi-macchine per formare un insieme complesso che sarà soggetto agli obblighi della direttiva e che dovrà quindi rispettare i suoi requisiti.

Su questo aspetto giova leggere quanto riportato nella guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE:

§385 […] 6. The statement required by paragraph 6 takes into account of the fact that partly completed machinery cannot be considered safe until:

  • any EHSRs applicable to the partly completed machinery, not fulfilled by the manufacturer of the partly completet machinery, have been fulfilled;
  • any risks arising from the incorporation of the partly completed machinery into the final machinery have been assessed and the necessary protective measures have been taken to deal with them.
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