Esiste un limite massimo di rumorosità dei macchinari?

La direttiva macchine non stabilisce un limite massimo di rumorosità dei macchinari industriali, a tale proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE(1) indica:

229 […] It is important to distinguish the exposure of persons to noise from the emission fo noise by machinery. The emission of noise from machinery, measured under defined contitions, is an intrinsic property of the machinery. The exposure of persons to noise from machinery depends on factors such as the installation of the machinery, the conditions of use of the machinery, the characteristics of the workplace (such as, for example, noise absorption, the scattering of noise, noise reflections), noise emissions from other sources (such as, for example, from other machinery), the position of persons with respect to the sources of noise, the duartion of exposure and the use of personal protective equipment (hearing protectors). The machinery manufacturer  is responsible for the contribution of his machinery tot he risk due to noise.

[…] The Machine Directive does not set noise emission limits, but requires manufacturers to reduce risks due to noise emission to the lowest level, taking into account of technical progress and the availability of means of reducing noise..

Le uniche macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica sono quelle contemplate all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE (rettificata), tra cui, per esempio, martelli demolitori tenuti a mano, argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna), motocompressori (< 350 kW), ecc.

Le macchine devono comunque essere costruite in modo da ridurre il più possibile la loro emissione acustica; a tale proposito, sono sicuramente utili le indicazioni contenute nelle norme UNI EN ISO 11688-1:2009 e UNI EN ISO 11688-2:2002, che forniscono suggerimenti pratici per la progettazione di macchine e apparecchiature a bassa emissione di rumore.

Il valore del livello di rumore aereo prodotto dalla macchina e dichiarato dal costruttore non può essere utilizzato direttamente per stabilire l’esposizione degli operatori; la valutazione del rischio rumore in ambiente lavorativo deve essere effettuata secondo la legislazione in materia in vigore nel luogo di utilizzo delle macchine, in Italia il capo II del D.Lgs. 81/2008 (che attua quanto prescritto dalla direttiva 2003/10/CE).

Le misure da attuare per la protezione degli operatori sono funzione dell’esposizione quotidiana del lavoratore, che dipende da molteplici fattori, tra cui:

  • l’effettiva modalità di utilizzo delle macchine — per esempio, la tipologia di utensili e di materiale, i cicli di lavoro, ecc. — e delle altre sorgenti di rumore;
  • la presenza di sorgenti di rumore attive contemporaneamente che contribuiscono al livello di rumorosità presente nell’ambiente;
  • le caratteristiche dell’ambiente, per esempio le sue dimensioni, le superfici riflettenti presenti, ecc.;
  • il tempo di permanenza degli operatori in ogni postazione di lavoro.

Non è quindi possibile fare nessun tipo di correlazione a priori tra la rumorosità emessa da una singola macchina e l’esposizione dei lavoratori al rischio rumore.

Indicazioni utili per la riduzione del livello di rumore a cui sono esposti i lavoratori possono essere trovate anche nelle norme UNI EN ISO 11690-1:1998, UNI EN ISO 11690-2:1999 e UNI EN ISO 11690-3:2000, che forniscono raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso livello di rumore contenenti macchinario.

(1) Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE, edizione 2.2 dell’ottobre 2019, Commissione Europea Imprese e Industria.

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