Macchine alimentari e MOCA: cosa bisogna fare? (prima parte)

In questo articolo troverai una sintesi degli obblighi legislativi applicabili alle macchine a contatto con gli alimenti e dichiarazione MOCA.

Ci sono 2 tipologie di macchine, destinate a lavorare in ambito alimentare, con diversi  obblighi ed implicazioni:

  1. le macchine che entrano a contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti che esse trasformano e/o confezionano, nel seguito macchine alimentari;
  2. le macchine che non entrano a contatto con prodotti alimentari ma “solo” con il loro packaging (ad esempio macchine/linee che producono imballaggi o parti di imballaggi utilizzati per confezionare alimenti), nel seguito macchine per il food packaging.

In questa primo articolo sono trattati i requisiti delle macchine alimentari, mentre in un secondo articolo saranno trattati i requisiti per le macchine di food packaging.

Premessa importante: l’ambito di riferimento è quello europeo e italiano.

La legislazione citata è cogente per tutte le macchine vendute nel territorio dell’Unione Europea e quella italiana per le macchine destinate al mercato nazionale (i requisiti non sono sempre sovrapponibili, in tema di materiale a contatto con alimenti).

1. Macchine alimentari

Per queste macchine valgono due riferimenti legislativi, per i nostri scopi sostanzialmente sovrapponibili:

  • Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (Drettiva Macchine); in particolar modo il punto 2 dell’Allegato I “Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine”
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che è il recepimento nazionale della Direttiva Macchine

Di seguito è riportato il testo — comune a Direttiva Macchine e D.Lgs. 17/2010 — dell’allegato I, punto 2.

2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazioni generali

Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.

Vanno osservati i seguenti requisiti:

a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;

b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:

  • essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
  • essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
  • poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;

c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l’esterno della macchina (se possibile in una posizione «pulizia»);

d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l’ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;

e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All’occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

2.1.2. Istruzioni

Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.

La Direttiva Macchine, ed il suo recepimento italiano, pongono l’accento sui requisiti di corretta progettazione delle macchine alimentari, allo scopo di garantire l’igiene e la sicurezza del prodotto alimentare, e quindi del consumatore finale del prodotto.

Al punto a) dell’art. 2.1.1 viene anche richiesta la conformità alle direttive in materia dei materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari.

Infatti, il punto 2.1.1, lettera a) tratta dei materiali con cui è costruita la macchina che si prevede entreranno a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.

Fra le “direttive pertinenti” di cui al punto 2.1.1, lettera a) bisogna considerare:

  • il regolamento CE n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • la direttiva 84/500/CEE per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
  • il regolamento UE n. 10/2011 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (abroga la direttiva 2002/72/CE) .

In aggiunta a questi riferimenti legislativi, obbligatori, di provenienza UE, il produttore delle macchine è anche tenuto — per le macchine destinate a mercato nazionale — a rispettare la ampia e articolata legislazione italiana in merito, che ha come base il D.M. del 21 marzo 1973 e le sue numerosissime modifiche e integrazioni, nonché la legislazione specifica per diversi materiali, alcuni dei quali (ad esempio materiali metallici, acciaio inox) non normati dalla legislazione europea se non a livello generale dal regolamento CE n. 1935/2004.

Nella Direttiva Macchine allegato I, i requisiti di cui al punto 2.1.1, lettere da a) ad e) hanno lo scopo di prevenire il pericolo di contaminazione dei prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici, da parte dei materiali che costituiscono la macchina, da parte dell’ambiente in cui questa si trova o di sostanze accessorie utilizzate con la stessa.

Tali requisiti devono essere applicati tenendo conto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui al punto 1.1.3 concernente materiali e prodotti, il punto 1.5.13 concernente l’emissione di materie e sostanze pericolose e il punto 1.6, relativo alla manutenzione.

Quando i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono corredati da una dichiarazione scritta (come la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 16 del regolamento CE n. 1935/2004, anche definita dichiarazione MOCA), tale dichiarazione deve essere inclusa nel fascicolo tecnico della macchina, a norma del nono trattino dell’allegato VII, sezione A, punto 1, lettera a).

Altrimenti, il fabbricante della macchina deve documentare l’idoneità di tali materiali nel fascicolo tecnico della macchina.

Il punto 2.1.1  prevede che la macchina sia progettata e costruita in modo da consentire la pulitura completa e approfondita ed altri requisiti importanti per garantire la sicurezza degli alimenti.

Ad esempio:

  • La macchina deve essere progettata in modo da permettere che possano defluire completamente verso l’esterno della macchina le sostanze che potrebbero contaminare i prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici quali, ad esempio, i rifiuti, i prodotti di pulizia, disinfezione o risciacquatura.

Le specifiche generali sui requisiti di igiene per le macchine sono fornite dalla norma UNI EN ISO 14159.

Le specifiche per i requisiti di igiene per le macchine per l’industria alimentare sono fornite dalla norma UNI EN 1672-2.

Entrambe le norme sono citate nella Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, ovvero la pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate aggiornato al 28 novembre 2013.

In estrema sintesi, la Direttiva Macchine — nel suo allegato I — pone l’attenzione sull’obbligo dgarantire una corretta progettazione perché il prodotto alimentare che le macchine tratteranno non subisca:

  • contaminazione microbiologica;
  • cross contamination di sostanze (con attenzione particolare agli allergeni);
  • contaminazione “fisica” da corpi estranei (di tipo biologico, come insetti o materiale organico, o da frammenti di materiali estranei al prodotto, come legno, plastica, vetro, metallo, …);
  • contaminazione chimica derivante da residui di detergenti e da lubrificanti.

Ma è necessario anche  scegliere i materiali costruttivi che entreranno a contatto con gli alimenti in modo che rispettino le leggi concernenti questo aspetto.

Il requisito principale del Regolamento europeo principale, il n. 1935/2004, riporta all’art. 3, requisiti generali:

I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o
  • comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

La legislazione europea e nazionale specifica sui vari tipi di materiali ha lo stesso scopo; in modo tecnicamente dettagliato stabiliscono caratteristiche dei materiali, intese soprattutto come liste positive di materiali, composizione e limiti di migrazione di sostanze, al fine di rendere sicuro il consumo dei prodotti alimentari che con essi entrano in contatto, direttamente o indirettamente.

Come ultimo aspetto, ma non meno importante, i produttori di macchine alimentari entrano a far parte della logica di sicurezza alimentare che per l’industria alimentare  è resa obbligatoria dal Regolamento CE n. 852/2004, regolamento che rende cogente l’analisi dei pericoli presenti nei cicli produttivi alimentari, e la gestione di questi ultimi, utilizzando un metodo denominato HACCP.

Quindi l’operatore alimentare per ottemperare ai requisiti legislativi deve anche rivolgersi ai propri fornitori, in questo caso i fornitori di macchine,  e poter ottenere quanto richiesto dalla legge vigente.

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