Macchine industriali e sicurezza: la guida completa

Il 29 dicembre 2009 è stata attuata la direttiva macchine 2006/42/CE, che ha sostituito la direttiva 98/37/CE: per poter circolare liberamente all’inter­no del mercato dell’unione europea le macchine devono obbligatoriamente rispettare tale direttiva, che essenzialmente stabilisce alcune regole per la sicurezza ( resta sempre aggiornato sui cambiamenti della direttiva macchine: clicca qui).

Macchine industriali e sicurezza

Nel campo di applicazione della direttiva macchine rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.

Il rispetto della direttiva macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità stilata dal produttore che deve accompagnare ogni esemplare prodotto e l’apposizione sulla macchina stessa della marcatura ; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato a seconda della potenziale pericolosità della macchina e della procedura scelta dal fabbricante, come sancito dall’allegato IV della direttiva.

La procedura di certificazione per la direttiva macchine

Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della direttiva 2006/42/CE:

  1. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.
  2. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
  3. a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;
  4. b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
  5. c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
  6. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
  7. a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
  8. b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

Per attenersi ai requisiti della direttiva macchine è necessario effettuare l’analisi di rischio, costituire il “fascicolo tecnico” di costruzione (o la “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine) — come previsto dall’allegato VII della direttiva — ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.

Manuale di sicurezza macchine

Il punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri; anche le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio secondo quanto stabilito dall’allegato VI della direttiva.

Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della consegna della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.

Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l'uso.

Requisiti essenziali di sicurezza per le macchine industriali

L’allegato I della direttiva 2006/42/CE contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro.

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:

  • la prima parte si applica a tutte le macchine indistintamente;
  • la seconda parte contiene requisiti supplementari per talune categorie di macchine e più precisamente:
  • macchine alimentari per prodotti cosmetici o farmaceutici;
  • macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
  • macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
  • macchine per l’applicazione di pesticidi;
  • la terza parte si riferisce ai requisiti per ovviare ai pericoli particolari dovuti alla mobilità delle macchine; questi requisiti sono da considerare sia nel caso di movimento della macchina durante il lavoro, sia nel caso di un suo spostamento tra le fasi di lavoro o tra cantieri; si badi bene che la mobilità è da intendersi della macchina nel suo insieme e non solamente di sue parti (per esempio, un robot cartesiano non è considerato una macchina mobile anche se una sua parte si muove durante il lavoro, mentre un carrello elevatore è una macchina mobile);
  • la quarta parte si riferisce ai requisiti per prevenire i pericoli dovuti a operazioni di sollevamento;
  • la quinta parte si applica a macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei;
  • la sesta e ultima parte comprende i requisiti per evitare i rischi connessi al sollevamento delle persone; questi requisiti sono aggiuntivi e non alternativi a quelli contenuti nella quarta parte, che si riferisce a operazioni di sollevamento di cose e/o persone.

Principi di integrazione della sicurezza

I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.

Innanzitutto, la direttiva macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Quindi la direttiva pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.

Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?

A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:

  • 172 Reasonably foreseeable misuse

The first step of the risk assessment process described in General Principle 1 also requires the manufacturer to take account of reasonably foreseeable misuse of machinery. The machinery manufacturer cannot be expected to take account of all possible misuse of the machinery. However, certain kinds of misuse, whether intentional or unintentional, are predictable on the basis of experience of past use of the same type of machinery or of similar machinery, accident investigations and knowledge about human behaviour […].

Il 29 dicembre 2009 è stata attuata la direttiva macchine 2006/42/CE, che ha sostituito la direttiva 98/37/CE: per poter circolare liberamente all’inter­no del mercato dell’unione europea le macchine devono obbligatoriamente rispettare tale direttiva, che essenzialmente stabilisce alcune regole per la sicurezza.

Macchine industriali e sicurezza

Nel campo di applicazione della direttiva macchine rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.

Il rispetto della direttiva macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità stilata dal produttore che deve accompagnare ogni esemplare prodotto e l’apposizione sulla macchina stessa della marcatura ; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato a seconda della potenziale pericolosità della macchina e della procedura scelta dal fabbricante, come sancito dall’allegato IV della direttiva.

La procedura di certificazione per la direttiva macchine

Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della direttiva 2006/42/CE:

  1. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.
  2. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
  3. a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;
  4. b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
  5. c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
  6. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
  7. a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3;
  8. b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

Per attenersi ai requisiti della direttiva macchine è necessario effettuare l’analisi di rischio, costituire il “fascicolo tecnico” di costruzione (o la “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine) — come previsto dall’allegato VII della direttiva — ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.

Manuale di sicurezza macchine

Il punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri; anche le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio secondo quanto stabilito dall’allegato VI della direttiva.

Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della consegna della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.

Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l'uso.

Requisiti essenziali di sicurezza per le macchine industriali

L’allegato I della direttiva 2006/42/CE contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro.

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:

  • la prima parte si applica a tutte le macchine indistintamente;
  • la seconda parte contiene requisiti supplementari per talune categorie di macchine e più precisamente:
  • macchine alimentari per prodotti cosmetici o farmaceutici;
  • macchine portatili tenute e/o condotte a mano;
  • macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
  • macchine per l’applicazione di pesticidi;
  • la terza parte si riferisce ai requisiti per ovviare ai pericoli particolari dovuti alla mobilità delle macchine; questi requisiti sono da considerare sia nel caso di movimento della macchina durante il lavoro, sia nel caso di un suo spostamento tra le fasi di lavoro o tra cantieri; si badi bene che la mobilità è da intendersi della macchina nel suo insieme e non solamente di sue parti (per esempio, un robot cartesiano non è considerato una macchina mobile anche se una sua parte si muove durante il lavoro, mentre un carrello elevatore è una macchina mobile);
  • la quarta parte si riferisce ai requisiti per prevenire i pericoli dovuti a operazioni di sollevamento;
  • la quinta parte si applica a macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei;
  • la sesta e ultima parte comprende i requisiti per evitare i rischi connessi al sollevamento delle persone; questi requisiti sono aggiuntivi e non alternativi a quelli contenuti nella quarta parte, che si riferisce a operazioni di sollevamento di cose e/o persone.

Principi di integrazione della sicurezza

I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.

Innanzitutto, la direttiva macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Quindi la direttiva pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.

Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?

A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:

  • 172 Reasonably foreseeable misuse

The first step of the risk assessment process described in General Principle 1 also requires the manufacturer to take account of reasonably foreseeable misuse of machinery. The machinery manufacturer cannot be expected to take account of all possible misuse of the machinery. However, certain kinds of misuse, whether intentional or unintentional, are predictable on the basis of experience of past use of the same type of machinery or of similar machinery, accident investigations and knowledge about human behaviour […].

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