Macchine industriali e sicurezza
Nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.
Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 non è sostanzialmente variato rispetto a quello della direttiva 2006/42/CE, se non per l’inclusione tra i componenti di sicurezza dei componenti digitali, compreso il software.
Il rispetto del regolamento macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante, che deve accompagnare ogni esemplare prodotto, e l’apposizione sulla macchina stessa di una targa identificativa che riporta la marcatura CE; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato come sancito dall’allegato I del regolamento macchine.
La procedura di certificazione per la direttiva macchine
Le procedure per la valutazione della conformità sono descritte nell’articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1230 e stabiliscono le modalità mediante le quali il fabbricante adempie agli obblighi previsti dal regolamento macchine.
La definizione delle possibili procedure applicabili da un fabbricante si basa sulla categoria di macchina o prodotto correlato fabbricato; in particolare è necessario determinare se la macchina o prodotto correlato rientri o meno tra le categorie previste all’allegato I del regolamento macchine. Rispetto a quanto previsto dall’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, l’elenco di categorie di macchine e prodotti correlati contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230 è stato ampliato e suddiviso in parte A e parte B.
Per i prodotti compresi nella parte A dell’allegato I è sempre necessario l’intervento di un organismo notificato:
- Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell’allegato I, parte A, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18 applica una delle procedure seguenti:
– l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII;
– la conformità basata sulla garanzia totale (modulo H) di cui all’allegato IX;
– la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato X.
Per i prodotti compresi nella parte B dell’allegato I è invece possibile applicare la procedura di controllo interno della produzione, senza l’intervento di un organismo notificato, ma solo se il prodotto è conforme ad una norma armonizzata o a una specifica comune che copre tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti: - Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell’allegato I, parte B, il abbricante o la persona fisica o giuridica di cui all’aricolo 18 applica una delle procedur seguenti:
– il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all’allegato VI;
– l’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII;
– la conformità basata sulla garanzia totale (modulo H) di cui all’allegato IX;
– la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato X.
Se, invece, i prodotti non sono compresi nell’allegato I del regolamento macchine il fabbricante deve applicare la procedura di controllo interno della produzione, senza l’intervento di un organismo notificato.
Per attenersi ai requisiti del regolamento macchine è necessario effettuare l’analisi del rischio, costituire la “documentazione tecnica” per le macchine e per le quasi-macchine) – come previsto dall’allegato IV del regolamento – ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.
Manuale di sicurezza macchine
Il punto 1.7.4 dell’allegato I del regolamento macchine prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri.
Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.
Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l’uso.
Requisiti essenziali di sicurezza per le macchine industriali
L’allegato III del regolamento 2023/1230 contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:
- La prima parte si applica a tutte le macchine indistintamente;
- La seconda parte contiene requisiti supplementari per talune categorie di macchine e più precisamente:
- macchine e prodotti correlati alimentari e macchine e prodotti correlati per prodotti cosmetici o farmaceutici;
- macchine o prodotti correlati portatili tenuti o condotti a mano;
- macchine o prodotti correlati per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili;
- macchine o prodotti correlati per l’applicazione di prodotti fitosanitari;
- La terza parte si riferisce ai requisiti per ovviare ai pericoli particolari dovuti alla mobilità delle macchine; questi requisiti sono da considerare sia nel caso di movimento della macchina durante il lavoro, sia nel caso di un suo spostamento tra le fasi di lavoro o tra cantieri; si badi bene che la mobilità è da intendersi della macchina nel suo insieme e non solamente di sue parti (per esempio, un robot cartesiano non è considerato una macchina mobile anche se una sua parte si muove durante il lavoro, mentre un carrello elevatore è una macchina mobile);
- La quarta parte si riferisce ai requisiti per prevenire i pericoli dovuti a operazioni di sollevamento;
- La quinta parte si applica a macchine destinate a essere utilizzate nei lavori sotterranei;
- La sesta e ultima parte comprende i requisiti per evitare i rischi connessi al sollevamento delle persone; questi requisiti sono aggiuntivi e non alternativi a quelli contenuti nella quarta parte, che si riferisce a operazioni di sollevamento di cose e/o persone.
Principi di integrazione della sicurezza
I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.
Innanzitutto, il regolamento macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, ovvero pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.
Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?
A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:
§ 172 Reasonably foreseeable misuse
The first step of the risk assessment process described in General Principle 1 also requires the manufacturer to take account of reasonably foreseeable misuse of
machinery. The machinery manufacturer cannot be expected to take account of all possible misuse of the machinery. However, certain kinds of misuse, whether
intentional or unintentional, are predictable on the basis of experience of past use of the same type of machinery or of similar machinery, accident investigations and
knowledge about human behaviour […]. The “A” type standard EN ISO 12100:2010 gives the following examples of the kinds of misuse or readily predictable human behaviour that may have to be taken into account:
– loss of control of the machine by the operator;
– reflex behaviour of a person in case of malfunction, incident or failure during the use of the machine;
– behaviour resulting from lack of concentration or carelessness;
– behaviour resulting from taking the line of least resistance in carrying out a task;
– behaviour resulting from pressures to keep machinery running in all circumstances;
– the behaviour of certain persons such as children.
Such behaviour can result in a range of misuse situations, such as, for example, using a crane or a MEWP without deploying the stabilisers; leaving the door open on an earthmoving truck in hot weather thereby defeating the air filtering and noise control equipment; two people operating a press designed for use by a single person.
Particular attention must be given to factors that may lead to the removal, disabling or defeating of guards and protective devices.
