ROHS e RAEE quando si applicano alle macchine industriali?

Forse non tutti i produttori di macchinari industriali sanno che i prodotti della propria attività possono anche essere definiti come “apparecchiature”. Questo può significare che risultino applicabili ai macchinari industriali anche direttive, come RAEE e ROHS, tipicamente applicabili alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Infatti, sebbene possa apparire come una mera questione di “denominazione”, potrebbe invece comportare per i produttori più attenti, adempimenti specifici nel rispetto di norme emanate a livello europeo che, come vedremo, sono legate più o meno direttamente con la norma principale di riferimento del settore Macchine, ovvero la Direttiva 2006/42/CE.

Stiamo parlando della Direttiva 2012/19/UE e della Direttiva 2011/65/UE che vengono spesso citate mediante gli acronimi RAEE e ROHS ovvero “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” e “Restriction Of Hazardous Substances”.

Entrambe le Direttive hanno come principale campo di applicazione quello delle “Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”, definite come:

“Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”

La Direttiva RAEE ha la finalità di migliorare e regolamentare la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (quindi considerate come Rifiuti), mentre la Direttiva ROHS interviene nelle fasi progettazione e produzione delle apparecchiature, limitandone la presenza di determinate sostanze pericolose (Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente e altri composti chimici organici quali ftalati e composti fenilici).

Si capisce come il campo di applicazione sia piuttosto ampio e, soprattutto, come al suo interno possano ricadere diverse macchine industriali prodotte e immesse sul mercato.

In base al campo di applicazione della direttiva RAEE, la direttiva non si applica agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (articolo 2, lettera b) e agli  impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti  (articolo 2.c).

Queste esclusioni sono molto importanti per i costruttori di macchinari industriali ed impianti per capire se le macchine prodotte ricadano nel campo di applicazione della direttiva, ma non esiste un orientamento univoco nei diversi stati europei su cosa si intenda esattamente per grandi dimensioni.

A partire dal 15 agosto 2018 è anche prevista l’entrata in vigore del cosiddetto “open scope” che amplia il campo di applicazione a tutte la Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non esplicitamente escluse.

Analizzando quindi in dettaglio le Direttive sopra citate si scopre come l’ampio campo di applicazione sia stato definito in modo puntuale ma che, allo stesso tempo, permangono alcune “zone grigie” in merito all’assoggettabilità e alla esclusione di alcune tipologie di apparecchiature.

DIRETTIVA RAEE: a cosa si applica

La Direttiva RAEE si applica, a decorrere dal 15/08/2018, alle seguenti categorie di apparecchiature:

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

DIRETTIVA ROHS: a cosa si applica

La Direttiva ROHS si applica invece alle seguenti categorie di apparecchiature:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  10. Distributori automatici
  11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Cosa è escluso da ROHS e RAEE ?

Entrambe le Direttive prevedono delle esclusioni dal proprio campo di applicazione che riportiamo di seguito (da notare come le esclusioni siano leggermente differenti per le due Direttive:

 

CATEGORIA ESCLUSIONE

RAEE

ESCLUSIONE

ROHS

1 Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; X X
2 Apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura X X
3 Lampade a incandescenza X
4 Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio X X
5 Utensili industriali fissi di grandi dimensioni; X X
6 Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; X X
7 Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; X X
8 Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale X X
9 Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; X X
10 Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. X
11 Dispositivi medici impiantabili attivi X
12 Pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali X

 

Cosa si intende per grandi dimensioni?

Proprio con specifico riferimento alle esclusioni di cui ai punti 5 e 6, che certamente comprendono un buon numero di macchine soprattutto ad uso industriale, rimangono delle incertezze in quanto le norme non definiscono in modo univoco e puntuale il concetto di “grandi dimensioni” e talvolta sono necessarie delle valutazioni “caso per caso” per le quali ci si può avvalere anche di altri documenti messi a disposizione dagli Organi europei.

Permane quindi la necessità di valutazioni puntuali delle singole apparecchiature.

Il Ministero dell’Ambiente italiano nella guida, per l'applicazione delle direttive del maggio 2018,  ha adottato le seguenti definizioni della EWRN (Rete europea dei registri WEEE).

Utensili industriali fissi di grandi dimensioni:

Per essere considerati tali devono essere rispettati tutti e tre i seguenti requisiti:

  • Il prodotto è immesso sul mercato come singolo utensile
  • È installato in un dato luogo in modo permanente. L'utensile non cambia la sua posizione per tutto il  ciclo di vita pur godendo di mobilità all'interno del sito. Inoltre deve essere installato e disinstallato solo da professionisti.
  • È di grandi dimensioni. In particolare le dimensioni di riferimento sono il peso maggiore di 2 tonnellate ed il volume di 15,625 m3 o superiore. I due parametri, secondo le indicazioni del EWRN, devono essere rispettati contemporaneamente.

Installazioni fisse di grandi dimensioni (ad es. linee di produzione):

Per essere considerata “grande” una installazione fissa deve possedere o eccedere uno dei seguenti criteri:

  • quando è installata o viene disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più perché  dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 32,07 m3 risultante da 5,71 m x 2,35 m x 2,39 m;
  • quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore;
  • per l’installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante;
  • per l’installazione è necessario che siano apportate modifiche strutturali nell’ambiente in cui va inserita (ad esempio necessita di aree di accesso nuove, di fondamenta);
  • l’installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 kW

Quali sono gli adempimenti ROHS e RAEE per il produttore  di macchinari?

Qualora comunque una macchina dovesse ricadere in una delle categorie di cui ai campi di applicazione delle due Direttive oggetto di analisi, il produttore, definito come colui che fabbrica e/o commercializza apparecchiature recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure che rivende sul mercato nazionale apparecchiature prodotte extra UE, è soggetto ad una serie di adempimenti sostanzialmente differenti per le due Direttive.

Se, da un lato, la Direttiva RAEE, prevede adempimenti di carattere amministrativo/finanziario legati al contributo alla corretta gestione delle apparecchiature a fine vita (Iscrizione al Registro nazionale dei Produttori e finanziamento del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature mediante appositi Consorzi), la Direttiva RoHS prevede adempimenti di carattere tecnico/documentale, riconducibili a quelli della Direttiva macchine.

Quali sono gli obblighi per il produttore?

Un elemento di novità dell’attuale Direttiva RoHS è infatti rappresentato dagli ADEMPIMENTI dei produttori di apparecchiature ovvero:

  • Marcatura CE
  • Redazione di Dichiarazione di Conformità
  • Preparazione di Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei costituenti l’apparecchiatura

Per tutte queste attività noi di Quadra possiamo aiutarti con consulenza ed assistenza applicativa.

All'atto dell'immissione sul mercato il fabbricante deve quindi assolvere ai seguenti obblighi:

  • Garantire che l’apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata conformemente alle restrizioni relativamente alle sostanze di cui alla Direttiva RoHS II
  • Predisporre la documentazione tecnica in accordo alla norma armonizzata EN 50581:2012 e predisporre una procedura di controllo della produzione conformemente all’allegato II Modulo A della Decisione n° 768/2008/CE
  • Redigere una dichiarazione UE di conformità con i contenuti di cui all’Allegato VI della Direttiva (Allegato IV del D.Lgs. 27/2014) e apposizione della marcatura CE sul prodotto finito secondo i principi generali di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n° 765/2008.

Da notare che, qualora dovessero essere presenti altre direttive applicabili, che richiedessero la valutazione della conformità (ad esempio direttiva macchine, direttiva PED, ecc.), potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.

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