Transizione 4.0, Credito d’imposta 2023-2024-2025: le novità

INDICE

In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0,ovvero il credito di imposta valido per il triennio 2023-2025 e sui definiti beni "Industria 4.0".

L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0 .

Transizione 4.0 2024 conferma, e prolunga, il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”.

La differenza sostanziale dell’agevolazione 2024, rispetto all’agevolazione Industria 4.0, è che, iniziando dal 2020, l’iperammortamento diviene un credito di imposta ed il beneficio fiscale viene calcolato direttamente come percentuale del costo di acquisizione del bene (per bene si intende ad esempio un macchinario.

Di seguito troverai spiegate anche le differenze tra iperammortamento e credito di imposta.

Alla fine dell’articolo sono elencati alcuni suggerimenti tecnici per gli acquisitori e fabbricanti di macchine industriali.

Se l’articolo ti piace, puoi linkarlo nel tuo sito, citando la fonte; evita per favore di copiarlo, non solo perché è vietato dalla legge, ma anche perché è già stato copiato molte volte e Google, riconoscendo le pagine copiate, non posizionerebbe bene il tuo sito.

Nel nostro blog troverai anche un’analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni “Miti, leggende ed errori” a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.

Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2017 al 2020 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.

Ti consiglio di leggere anche questo articolo interessante “Come scegliere il perito per Industria/Transizione 4.0” ed evitare errori che potrebbero essere molto costosi.

Contenuto  aggiornato con la Circolare 4E del 30/03/2017, Circolare n. 9/E/2021, Circolare 14/E del 17/5/2022, Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 modificata dalla legge n. 234/2021 art.1 comma 44,  Decreto Milleproroghe del 24 febbraio 2022 e Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022, DL 198/2022 Milleproroghe 2023

Transizione 4.0 2024:  quali sono le principali modifiche rispetto al 2023 e 2022?

Nel 2024 non cambia nulla di quanto è stato valido nel 2023.

Nel 2023 infatti, rispetto al 2022, diminuiscono i vantaggi per chi acquista macchinari (peggioramento già previsto dalla legge di bilancio 2021), questo perché vengono gradualmente diminuite sia le percentuali del costo del bene, che va a credito di imposta, sia il massimale degli investimenti ammissibile per singolo periodo di tempo.

La legge di bilancio 2024 non ha toccato le leggi già in vigore per quanto concerne le agevolazioni Transizione 4.0.

Tutto è rimasto immutato in attesa di un decreto "Transizione 5.0" previsto inizialmente in febbraio 2024, ma sempre posposto, che dovrebbe introdurre significativi vantaggi per investimenti green.

Quindi dal 2021 vale la legge 78/2020, con le successive modifiche ed integrazioni,  che prevede incentivi per l’acquisto di beni strumentali interconnessi da parte delle imprese in forma di credito di imposta.

Le percentuali del costo del bene, che va a credito di imposta, ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, sono riassunti nella tabella che segue.

CREDITO D’IMPOSTA 2021- 2025 PER BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE (allegato A annesso alla Legge di bilancio 236/2017)
Periodo di ultimazione dell'investimento % Credito d'imposta massimo Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022)
16/11/2020 – 31/12/22 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2021 (*)

(*) Proroga predisposta dalla conversione in legge del 24 febbraio 2022 del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)

50% del costo del bene Fino a 2,5 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

40% del costo del bene Fino a 2,5 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

20% del costo del bene Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)

10% del costo del bene Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)
Dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025) 20% del costo del bene Fino a 2,5 milioni (€)
10% del costo del bene Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)
5% del costo del bene Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)

Per investimenti che superano i 2,5 milioni di euro esiste comunque la possibilità di godere di credito di imposta, ma in misura minore alle percentuali esposte in tabella nella seconda colonna.

Anche nel 2024-2025 sarà possibile usare il credito immediatamente nell’anno dell’interconnessione della macchina, senza attendere l’anno successivo, come era fino al 2020.

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.

Ci sono alcuni adempimenti burocratici obbligatori da non scordare:

  • le imprese che godono delle agevolazioni 2023 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • deve essere redatta una perizia asseverata (o attestazione da ente) per i beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla legge 234/2021, art. 1, comma 44.

Qui di seguito troverai maggiori dettagli per tutti gli adempimenti elencati sopra.

Come si calcola il credito di imposta 2024 per i macchinari?

La legge di bilancio 2022 ha definito le aliquote differenziate per calcolare il credito di imposta degli investimenti in beni materiali iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025.

Esse sono:

  • CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
  • CREDITO DI IMPOSTA del 5% del valore del bene per gli investimenti da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa nel 2023 è quindi il 20% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Questa agevolazione rimane la stessa per beni consegnati entro il 30/06/2026 con un contratto di acquisto e un acconto (almeno il 20%) pagato entro 31 dicembre 2025.

Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2024 per i software?

L’aliquota del credito di imposta per l’acquisto dei software, che nel 2022 era stata alzata al 50% dal Decreto Aiuti, torna a quella prevista originariamente del 20%.

Attualmente quindi si applica la legge 178/2020 che prevede:

  • CREDITO DI IMPOSTA per i software è del 20% del valore del bene immateriale, per gli investimenti fino a 1.000.000 euro per anno.

Il credito del 20% si applica a decorrere dal 16 novembre 2020, e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, con un contratto di acquisto e un acconto (almeno il 20%) pagato entro il 31 dicembre 2023.

Quale dicitura devono riportare nel 2024 le fatture/documenti dei beni acquistati?

Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:

“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”

Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?

Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.

La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”

Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.

In pratica, semplificando:

  • se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
  • se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
    • stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
    • realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

Industria 4.0 e credito d’imposta, cosa cambia?

Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Industria 4.0 (iperammortamento) e Transizione 4.0 (credito di imposta) la legge su cui si baserà tutto l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è la stessa,cioè la Legge 232/2016.

Infatti le agevolazioni, dal 2020, diventano credito di imposta Transizione 4.0 ed in questa forma rimarranno fino al 2025.

Questa legge definisce negli allegati A e B le tipologie di beni che sono oggetto di agevolazione ed, a parte una modica minore della finanziaria 2019 sui software, rimane ancora oggi il riferimento per la classificazione dei beni agevolabili.

La stessa legge definisce le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.

Transizione 4.0, rispetto a Industria 4.0, ha aggiunto alcuni adempimenti formali, tra cui una comunicazione a fini statistici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Iperammortamento

L’iperammortamento, detto in parole semplici da tecnici, come siamo noi in Quadra, è un meccanismo tale per cui il costo di un bene strumentale viene “contato” maggiorato rispetto al costo reale di acquisto del bene; in questo modo l’utile dell’impresa, essendo i costi strumentali più alti, diminuisce e l’impresa pagherà meno tasse.

In realtà i costi dei beni strumentali non vengono mai conteggiati sull’anno dell’investimento ma vengono spalmati su vari anni in quote annuali di ammortamento; con l’iperammortamento queste quote, fiscalmente deducibili, saranno più alte.

La deduzione si opera in via extracontabile, ma queste sono cose che farà il tuo fiscalista in fase di bilancio.

Cos’è il credito di imposta?

Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è una percentuale del costo di acquisizione (nel 2023 è il 20% del valore imponibile della macchina), ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.

Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei 6 SPECIALI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 da utilizzare in compensazione dei bonus Transizione 4.0.

L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.

ATTENZIONE!!!

Rispetto alle regole del 2017, 2018 e 2019 dal 2020 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

I modelli di comunicazione sono stati resi disponibili solo il 20 ottobre 2021, SCARICALI QUI.

Tipologia di beni materiali agevolabili

Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:

  • ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
  • ai materiali di consumo.

I beni devono essere nuovi?

Ai fini dell’agevolazione i beni devono presentare il requisito di novità e pertanto la stessa non spetta per i beni ”a qualunque titolo già utilizzati”.

L’agevolazione è riconosciuta anche in presenza di beni complessi, realizzati in economia, anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il medesimo requisito è richiesto qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato sia stato acquistato da terzi.

In tal caso il venditore deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Come possono essere acquistati i beni?

I beni agevolabili possono essere acquisiti mediante:

  • acquisto in proprietà;
  • leasing (agevolabili quota capitale e prezzo del riscatto);
  • appalto;
  • costruzione in economia;
  • sale and lease back.

Beni realizzati in economia

Per i beni realizzati in economia, all’intero dell’impresa e risorse dell’impresa, vanno considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza.

Contratto di appalto a terzi

Qualora linvestimento sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza, i costi si considerano sostenuti dal committente:

  • alla data di ultimazione della prestazione;
  • in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui lopera / porzione dellopera è verificata ed accettata dal committente.

Quale è il periodo di effettuazione dell’investimento?

In merito all’individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento è necessario considerare il principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, in base al quale le spese di ”acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.

Per i beni in leasing, ai fini dell’agevolazione:

  • rileva la data di consegna del bene, ossia il momento in cui entra nella disponibilità del locatario;
  • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo;
  • non è rilevante la data del riscatto.

La risposta ad interpello AdE 1 del 03/02/2022 ha precisato:

In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, circolare n. 9/E del 2021 chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Entrata in funzione del bene

Per fruire dell’agevolazione è richiesta l’entrata in funzione del bene e l’interconnessione.

È pertanto necessario verificare i 2 momenti fondamentali, ovvero quando:

  • viene effettuato l’investimento nel periodo agevolato;
  • il momento a partire dal quale l’azienda inizia a fruire dell’agevolazione (iperammortamento o credito di imposta), costituito dall’entrata in funzione del bene e dell’avvenuta interconnessione, momento formalmente identificato tramite un’attestazione o perizia.

Esempio: un’impresa acquista una macchina consegnata il 30/12/2021. La stessa entra in funzione, e viene interconnessa, il 10/07/2022. Pertanto:

  • l’azienda matura il diritto alla percentuale di credito fissato dalla legge 178/2020 per l’anno 2021, in quanto l’investimento nel bene materiale strumentale nuovo è “effettuato” entro il 31/12/2021;
  • il credito di imposta può essere fruito solo dal mese di agosto 2022 in quanto è in tale anno che il bene “entra in funzione” e viene interconnesso (interconnessione successiva).

Transizione 4.0 e imprese: soggetti beneficiari

Il credito di imposta per i beni interconnessi riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Possono accedere al credito d’imposta 2022-25 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).

Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2024-2025?

Le tempistiche sono quelle espresse nella tabella riportata più sopra.

Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito di imposta?

Il credito d’imposta si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

  • beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
  • beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

  • A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
  • A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
  • A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinare per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

Nota 1: La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
  3. integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
  4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
  5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

  • il bene scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2024?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, oppure deve emettere l’ ordine di acquisto e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025. Deve poi mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione del legale rappresentante che dimostri che il bene:

  • possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
  • sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di valore superiore deve acquisire una perizia ASSEVERATA.

Chi deve fare la perizia asseverata per l’agevolazione?

Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato per la tipologia di bene) che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

Quando deve essere fatta la perizia asseverata per il credito di imposta?

L’attestazione, o la perizia asseverata, va fatta entro il periodo di imposta in cui il bene viene interconnesso con la fabbrica, anche con una interconnessione successiva al momento dell’entrata in funzione del bene.

Solo dal momento dell’interconnessione infatti è usabile il credito di imposta.

Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

L’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati in leasing, il costo da considerare, per il calcolo del credito di imposta, è quello di acquisizione del bene da parte del leasing.

Chi compra beni per darli in noleggio può godere del credito di imposta?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2017, relativa ad INDUSTRIA 4.0, ha chiarito che:

sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.

Infine è stata pubblicata una FAQ del Mise NEL 2018:

DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

Tutti i chiarimenti dati per l’iperammortamento Industria 4.0 sono da ritenersi validi anche per il credito di imposta Transizione 4.0.

I beni usati ed il revamping sono compresi nel credito di imposta/iperammortamento?

Il decreto milleproroghe 2017 ha chiarito che:

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Quindi beneficiano dell’iperammortamento/credito di imposta anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni nuovi descritti più sopra.

A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la circolare 4E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE, chiarendo che:

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia i) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che ii) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel caso i), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.

Nell’ipotesi ii), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.

Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) con iperammortamento.

Cosa succede se si vende una macchina che ha goduto del credito 4.0/iperammortamento?

Non è vietato vendere un bene acquistato al fine di garantire l’aggiornamento e l’efficienza produttiva dell’impresa.

La legge 178/2020, art.1, in caso di investimenti sostitutivi, che hanno goduto del credito di imposta dice:

comma 1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Restano quindi confermate le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dalla legge n. 205 del 2017, che intendono evitare che il beneficio interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa avere l’esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

In tali casi, si prevede che la sostituzione della macchina non determini la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene “nuovo” abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o asseverata o attestato di conformità).

Quindi il nuovo bene deve soddisfare esattamente i requisiti richiesti dalla legge come il vecchio bene, anche se con modalità diverse (ad esempio cambio di un software), ma questo deve essere dimostrato e periziato, o attestato, come è stato fatto in origine per il bene originale.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene originale, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Ritardata interconnessione

La circolare n. 9/E del 2021 dell’AdE (paragrafo 6.4.1) ha specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del superammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti da ultimo forniti con la circolare n. 9/E del 2021.

In tale ultimo documento di prassi è stato chiarito che, sebbene le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti, sul punto tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta previsto dalle leggi di Bilancio successive.

Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.


Suggerimenti per chi compra e per chi vende macchinari

Se sei un acquirente di macchine soggette allagevolazione del credito di imposta …

  • verifica che la macchina/bene strumentale che hai intenzione di acquistare rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
  • controlla che la macchina, in elenco A1, abbia le caratteristiche tassative, riportate di seguito per comodità:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • accertati, e fatti dichiarare dal costruttore nella conferma d’ordine, che la macchina, in elenco A1, abbia almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

Ricorda che, senza la dichiarazione/attestazione di interconnessione alla fabbrica NON potrai godere del credito di imposta, anche se la macchina ha tutte le caratteristiche di legge.

Ricorda inoltre che tutti i documenti relativi all’acquisizione del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc.) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato secondo i commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.

Cosa possiamo fare noi di Quadra Srl per aiutarti?

In Quadra ci occupiamo, dal 1995, di fornire consulenza e formazione sulla sicurezza delle macchine ed impianti industriali, dal 2017 di assistere le imprese con il piano INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0.

La nomina nel 2016 del nostro Responsabile tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, a Rappresentante Federmacchine in ambito UNI, relativamente agli aspetti normativi meccanici, ci permette di seguire i lavori di normazione fin dal loro inizio.

Per aiutare ad applicare correttamente il programma INDUSTRIA/TRANSIZIONE 4.0, possiamo fornirti la nostra consulenza tecnica.

In fase di selezione ed acquisto delle macchine verifichiamo le specifiche e le offerte dei costruttori per assicurare che le macchine soddisfino tutte le condizioni tecniche previste dalla legge con l’obiettivo di godere delle agevolazioni 2023.

Possiamo assisterti anche preparando una relazione tecnica per la dichiarazione dei requisiti di legge da parte del legale rappresentante.

Infine il nostro direttore tecnico, ing. Ernesto Cappelletti, Innovation Manager (iscritto dell’elenco Innovation Manager del MISE) può emettere la perizia tecnica asseverata obbligatoria per i beni superiori a 300.000 euro di costo.

IMPORTANTE: l’attività peritale è coperta da assicurazione LLOYD con massimale di 10 milioni di euro.

Nel 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 abbiamo assistito molte aziende in questo percorso, per un valore totale di beni agevolabili superiore ai 190 milioni di euro.

Fai attenzione che, anche in caso di dichiarazione da parte del legale rappresentante, una relazione tecnica potrebbe aiutarti a dimostrare l’esistenza dei requisiti dell’installazione richiesti dalla legge, soprattutto dopo molti anni in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La responsabilità per false dichiarazioni è penale, verifica bene la presenza delle caratteristiche tecniche prima di dichiarare cose non note.

Compila il modulo ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia asseverata necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

Se sei un fabbricante o venditore di macchine che possono godere del credito di imposta:

  • verifica che la macchina/bene strumentale che produci rientri nelle tipologie comprese nell’elenco dell’allegato A della legge (Gazzetta Ufficiale);
  • accertati la tua macchina, in elenco A1, abbia le 5 caratteristiche tassative o fai in modo che le abbia:
    • controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
    • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
    • integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
    • interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
    • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
  • controlla, e dichiara nella pubblicità della macchina, in elenco A1, e nella conferma d’ordine, l’esistenza di almeno 2 tra le seguenti caratteristiche:
    • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
    • sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
    • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

I dettagli tecnici esatti li trovi qui.

È importante che i tuoi commerciali conoscano queste agevolazioni e ne parlino ai clienti.

Verifica che il tuo materiale promozionale contenga e chiarisca queste informazioni.

A tale fine possiamo aiutarti organizzando training personalizzati dei tuoi venditori basati sulle caratteristiche delle tue macchine.

Stabilisci una collaborazione con chi potrà aiutare il tuo cliente con l’attestazione della conformità della macchina, e per questo possiamo aiutarti noi di Quadra.

Ricorda al tuo ufficio commerciale ed amministrativo che tutti i documenti relativi alla vendita del bene (fatture, ordini, contratti, leasing, documenti di trasporto, ecc.) dovranno riportare la dicitura che trattasi di bene agevolato.

Documenti di riferimento

Abbiamo scritto questa guida sulla base delle seguenti fonti:

Per ulteriori domande, informazioni o assistenza tecnica puoi chiamarci ai numeri 0396060351 – 0396060383 o scrivere a info@quadrasrl.net.

Clicca sul tasto arancione ad inizio pagina se vuoi ricevere una quotazione per la perizia asseverata necessaria per i beni superiori a 300.000 euro.

Per saperne di più sui meccanismi del credito di imposta invece chiama il tuo fiscalista.

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