Parti di macchinari che non necessitano di essere protetti

Parti di macchinari che non necessitano di essere protetti

La pericolosità degli elementi in movimento può essere considerata sufficientemente bassa da non richiedere alcun tipo di protezione quando il loro movimento può essere interrotto dalla forza di reazione del corpo, senza causare rischi di lesione.
Un riferimento può essere la norma UNI EN 415-10:2014 che al §5.2.1.1 indica che i valori riportati nella tabella B.1 della stessa norma (contenuta nell’allegato informativo B) possono essere utilizzati come esempi di forze e pressioni ritenuti tali da non causare lesioni per le persone.

Se i valori indicati in questa tabella non sono rispettati, l’energia degli elementi mobili non deve superare i 4 J oppure i 10 J se il movimento viene automaticamente invertito entro 1 s dal momento in cui viene individuata una resistenza all’avanzamento.
Qualora non esistano norme di tipo B che coprono un particolare aspetto di sicurezza, è lecito utilizzare una parte di una norma di tipo C di valenza sufficientemente generale a essere estesa al di fuori della tipologia di macchine oggetto della norma; infatti, nel caso specifico, il fatto che gli elementi non protetti appartengano a macchine specifiche e oggetto di norme di tipo C non cambia la natura dei rischi da questi causati.
Per definire se un elemento pericoloso è a portata dell’operatore, ovvero se devono essere valutate la necessità e le modalità per la sua protezione, si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO 13857:2020.
In tale norma, una zona pericolosa viene considerata raggiungibile con gli arti superiori quando si trova:

  • a un’altezza dal piano di riferimento h inferiore a 2500 mm, se la zona pericolosa è a rischio ridotto;
  • a un’altezza dal piano di riferimento h inferiore a 2700 mm, se la zona pericolosa è a rischio elevato.

Il piano di riferimento è il piano di calpestio su cui si trova l’operatore, considerando gli elementi su cui l’operatore può stazionare — piattaforme, pedane, scale, ecc. — installati in modo permanente nel luogo in esame[2]; non viene presa in considerazione la possibilità che l’operatore salga su elementi quali scale non fissate stabilmente, parti della macchina[3] non previste per tale scopo, ecc.
La norma UNI EN ISO 13857:2020 non indica alcun criterio in base al quale definire la pericolosità della zona, ovvero se il rischio è elevato o ridotto: sarà quindi necessario stabilire un criterio, nell’ambito della valutazione dei rischi, per effettuare tale distinzione.

Protezioni perimetrali e ripari fisici

I ripari fisici sono presenti praticamente sulla totalità delle macchine e, pur se si tratta di dispositivi di sicurezza in sé semplici, è necessario conoscere le norme applicabili in modo da realizzarli conformemente ai requisiti di sicurezza.
Anche le protezioni perimetrali sono largamente diffuse nel campo delle macchine e degli impianti produttivi di dimensioni rilevanti; la loro realizzazione, il loro dimensionamento e posizionamento possono essere effettuati secondo le indicazioni delle norme applicabili in materia.

Il regolamento (UE) 2023/1230 definisce «riparo» [allegato III, parte A, lettera f)]:

“elemento della macchina o di un prodotto correlato utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale”

Quindi una parte della macchina che ha scopi funzionali o strutturali e che, con la sua presenza, impedisce il raggiungimento di zone pericolose non rientra nella definizione di “riparo” in quanto il suo scopo primario non è quello di assicurare “specificamente” una protezione[4].
In altre parole, la presenza di quella parte della macchina è necessaria affinché la macchina svolga il suo compito, quindi la sua integrità ed effettiva presenza sulla macchina sono richieste dal normale funzionamento della stessa.
Può essere questo il caso, ad esempio, di una tramoggia di carico, la cui presenza impedisce l’accesso alla coclea di trasporto del prodotto posta sotto alla tramoggia; allo stesso modo, una trave che fa parte del telaio della macchina non è considerabile un riparo in quanto la sua assenza comprometterebbe la struttura di sostegno della macchina.

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