Regolamento 2019/1020: La sorveglianza del mercato e gli operatori economici

Il 16 luglio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, che ha modificato la direttiva 2004/42/CE[1], il regolamento (CE) n. 765/2008[2] e il regolamento (UE) n. 305/2011[3].

Il regolamento (UE) 2019/2010, del quale nel presente documento si analizzano soltanto alcuni aspetti, rappresenta uno strumento normativo molto ampio che è destinato a costituire un riferimento preciso e articolato per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici e l’attività di sorveglianza del mercato: il suo rispetto assume un ruolo decisivo ed imprescindibile nella gestione della conformità dei prodotti e dei rapporti commerciali finalizzati all’immissione dei prodotti sul mercato europeo.

Per questa ragione l'ing. Ernesto Cappelletti,  di Quadra, e l'Avv. Giorgio Caramori, dello Studio De Capoa & Partners,  hanno scritto a 4 mani questo articolo di approfondimento sulla sorveglianza del mercato, nuovi obblighi per l’importazione dei prodotti da paesi extra UE e ruolo degli operatori economici

[1]     Direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

[2]     Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

[3]     Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

1.     Il regolamento (UE) 2019/1020: finalità e campo di applicazione

Ai fini della presente trattazione, gli aspetti più rilevanti riguardano le modifiche apportate dal nuovo testo al regolamento (CE) n. 765/2008, relativamente alle disposizioni riguardanti la sorveglianza del mercato e la conformità dei prodotti.

Ricordiamo sinteticamente che il regolamento (CE) n. 765/2008 fissava le norme relative all’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e stabiliva le norme in materia di vigilanza del mercato allo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori[4]. In particolare, il capo III (articolo 16, comma 2) prevedeva che:

La vigilanza del mercato garantisce che i prodotti coperti dalla normativa comunitaria di armonizzazione, suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli utenti, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione, o in condizioni ragionevolmente prevedibili, e sono installati e mantenuti correttamente o che, per altro verso, non sono conformi alle disposizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione, siano ritirati o la loro messa a disposizione sul mercato sia vietata o ristretta e che il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri, ne siano conseguentemente informati.

Il sopra citato regolamento stabiliva altresì:

  • i criteri generali di funzionamento degli organismi di sorveglianza del mercato e le azioni dagli stessi adottabili al fine di garantire la sicurezza dei prodotti;
  • le azioni per i prodotti che “comportano un rischio grave”;
  • le misure restrittive da adottarsi da parte degli organismi di sorveglianza del mercato;
  • le procedure di consultazione con gli operatori economici;
  • un sistema rapido di scambio di informazioni a livello comunitario;
  • i controlli da adottarsi nei confronti dei prodotti che entrano nel territorio comunitario (articoli 27, 28 e 29);
  • gli obblighi e le responsabilità di ordine generale connesse alla marcatura CE dei prodotti.

Il regolamento (UE) n. 2019/1020 pone tra i suoi primi obiettivi in materia di sorveglianza del mercato quello di garantire un quadro uniforme per il controllo della conformità dei prodotti al fine di “aumentare la fiducia dei consumatori e di altri utilizzatori finali nei prodotti immessi sul mercato dell’Unione”; a tale scopo il nuovo regolamento ha modificato il precedente regolamento (CE) n. 765/2008, abrogando e sostituendo alcuni suoi articoli, razionalizzando e semplificando il sistema normativo attraverso:

  • l’allineamento delle definizioni rese dalla precedente normativa con riferimento alle figure del «fabbricante», dell’«importatore», del «rappresentante autorizzato» (o «mandatario») e del «distributore», specificando i rispettivi obblighi e responsabilità, anche con riferimento ad azioni “spontanee” che gli stessi dovrebbero adottare in caso di prodotti non conformi[5];
  • l’individuazione di ruoli, obblighi (anche di cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato e di “segnalazione” dei prodotti non conformi) e responsabilità degli operatori che, a vario titolo, intervengono nella catena di commercializzazione dei prodotti, con riferimento alla conformità alle norme comunitarie (anche tecniche);
  • l’applicazione delle disposizioni del regolamento anche alle vendite online;
  • l’implementazione dell’attività ispettiva e di controllo, anche a livello doganale, per i prodotti provenienti da paesi extra UE;
  • l’esercizio di poteri atti ad impedire la prosecuzione di attività di commercializzazione di prodotti non conformi;
  • l’interscambio di informazioni tra le varie autorità di sorveglianza nazionali;
  • l’implementazione dei controlli doganali.

La particolare rilevanza del regolamento (UE) 2019/1020 deriva dal fatto che esso ha per oggetto un ambito molto ampio di prodotti, e quindi il suo campo di applicazione è molto vasto e articolato.

Precisa infatti l’articolo 2 del regolamento:

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione che figura nell’allegato I[6] («normativa di armonizzazione del­l’Unione»), se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme.

Ciò significa che se le normative di armonizzazione[7] prevedono disposizioni specifiche su determinati aspetti della marcatura CE, o figure particolari che siano destinatarie degli obblighi di legge, tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto dal regolamento, sia con riferimento agli aspetti di conformità e obblighi in materia di sorveglianza del mercato, sia con riferimento all’individuazione di nuovi soggetti che divengono destinatari degli obblighi previsti dalla normativa di armonizzazione.

Quindi quanto prescritto dal regolamento (UE) 2019/1020 si applica in aggiunta a quanto già previsto dalle direttive e dai regolamenti elencati nell’allegato I del regolamento; ad esempio, la direttiva macchine 2006/42/CE non contempla la figura dell’importatore o quella del distributore, che quindi sarà disciplinata secondo quanto indicato dal regolamento (UE) 2019/1020 anche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione di questa direttiva.

Infine è da sottolineare che il regolamento “è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, il che significa che i suoi destinatari sono immediatamente obbligati al rispetto delle sue prescrizioni, senza che sia necessario alcun atto di recepimento da parte dei singoli Stati membri.

[1]     Direttiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

[2]     Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

[3]     Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

[4]     Articolo 1 del regolamento (CE) n. 765/2008:

  1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accre­di­ta­men­to degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità.
  2. Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza pubblica.
  3. Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi.
  4. Il presente regolamento stabilisce i principi generali della marcatura CE.

[5]     Si riporta il testo di due “considerando” del regolamento n. 2019/1020, a chiarimento di tale aspetto:

(11)   Alcune definizioni che figurano attualmente nel regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbero essere allineate alle definizioni contenute in altri atti giuridici dell’Unione e dovrebbero, se del caso, rispecchiare l’architettura delle moderne catene di fornitura. La definizione di «fabbricante» di cui al presente regolamento non dovrebbe sollevare i fabbricanti dagli obblighi che potrebbero avere ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione laddove siano applicate definizioni specifiche di fabbricante, che potrebbero riguardare qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile possa essere influenzata e immetta tale prodotto sul mercato, o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto apponendovi il proprio nome o marchio.

(12)   Gli operatori economici lungo l’intera catena di fornitura, quando immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato, dovrebbero essere tenuti ad agire in modo responsabile e nel pieno rispetto delle prescrizioni giuridiche applicabili, al fine di assicurare la conformità alla normativa di armonizzazione dell’Unione relativa ai prodotti. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nel processo di fornitura e di distribuzione sulla base delle disposizioni specifiche contenute nella normativa di armonizzazione dell’Unione e il fabbricante dovrebbe mantenere la responsabilità ultima per quanto riguarda la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione.

[6]     Tra le normative di armonizzazione dell’Unione elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 figurano i seguenti regolamenti e direttive:

  • direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
  • direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
  • direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
  • direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia;
  • direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
  • direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
  • direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione;
  • direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
  • direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  • direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;
  • direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  • direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
  • direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
  • direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione;
  • regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  • regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
  • regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

[7]     Le normative di armonizzazione dell’Unione sono tutte le disposizioni fonte il cui obiettivo è quello di creare un sistema giuridico armonizzato che garantisca, da una parte, la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, dall’altra, di assicurare un elevato e uniforme livello di sicurezza per i consumatori europei.

2.     I soggetti della catena produttiva e di commercializzazione

Ai fini della presente trattazione, ciò che desta particolare interesse è la modifica della normativa riguardante l’individuazione dei destinatari degli obblighi di conformità dei prodotti, a seconda del loro ruolo nella catena di distribuzione o immissione sul mercato dei prodotti: da questo punto di vista le disposizioni del nuovo regolamento risultano alquanto articolate e stringenti.

In questa sede, si presterà particolare attenzione all’incidenza del regolamento rispetto alla immissione sul mercato di macchine, quindi con riferimento alla direttiva macchine 2006/42/CE.

I prodotti rientranti nel campo di applicazione di queste disposizioni legislative possono essere immessi sul mercato[1] dell’Unione europea solamente da un “operatore economico”, il quale viene individuato[2] come “il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione”. Dunque la definizione si intende riferita a:

  • un fabbricante;
  • un importatore o un distributore;
  • un rappresentante autorizzato[3];
  • un fornitore di servizi di logistica.

Il regolamento fornisce distinte definizioni per tali figure, in parte nuove e in parte “sintesi” delle stesse definizioni rese in altri documenti o provvedimenti normativi comunitari. È quindi necessario esaminare le singole definizioni, per meglio comprendere gli obblighi imposti ai destinatari del regolamento.

[1]     Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce (articolo 3, punto 2):

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione.

[2]     Articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020.

[3]     La direttiva macchine usa il termine “mandatario”, definito come (direttiva 2006/42/CE, articolo 2, lettera j):

«mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva.

3.     Il fabbricante

Il regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 3, punto 8) definisce:

«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Quindi il fabbricante è il soggetto che fabbrica (cioè progetta e realizza) un prodotto, oppure lo fa progettare e costruire da terzi e vi appone il proprio nome (o marchio): il soggetto che compie tali azioni si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile a quel prodotto.

Chi progetta e costruisce un prodotto è il fabbricante “reale” del prodotto, ma nulla vieta che un prodotto sia, in tutto o in parte, progettato o realizzato da un terzo per un altro soggetto, che andrà poi ad apporre sul prodotto il proprio nome e/o marchio commerciale (divenendo cioè il fabbricante “apparente”): questo soggetto, indipendentemente dal fatto che abbia ideato e/o realizzato il prodotto, è il “fabbricante” agli effetti della normativa di armonizzazione e, come tale, obbligato agli adempimenti previsti dalla legge in materia di conformità. La prassi commerciale di vendere prodotti con marchio diverso da quello del fabbricante “reale”, per esempio da parte di distributori, non è vietata dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

Il fabbricante può essere stabilito nell’Unione europea o in qualsiasi altro paese extra UE; alcune disposizioni legislative settoriali prevedono soggetti stabiliti nell’Unione europea per svolgere compiti specifici[1] se il fabbricante è stabilito in un paese extra UE[2].

[1]     È questo, ad esempio, il caso della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico prevista dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

[2]     In materia di macchine, anche un fabbricante extra UE può adempiere direttamente agli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2006/42/CE; la Commissione europea, nella propria guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE (edizione 2.2, ottobre 2019), ha chiarito che:

  • 81 […] If a machinery manufacturer established outside the EU takes the decision to place his products on the market in the EU, he is able to fulfil his obligations under the Machinery Directive himself or mandate an authorised representative to perform all or part of these obligations on his behalf.

e che:

  • 84 […] It is not an obligation for a manufacturer established outside the EU to nominate an authorised representative: such a manufacturer can accomplish all of his obligations directly.

 

4.     Il rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato è un soggetto che ha ricevuto un mandato da un fabbricante per svolgere in sua vece alcuni compiti, come definito dal regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 3, punto 12):

«rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nel­l’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento.

Non è detto che un fabbricante stabilito all’esterno dell’UE debba obbligatoriamente nominare un rappresentante autorizzato nel territorio dell’Unione; la designazione di un rappresentante autorizzato è un’opportunità che viene lasciata ai fabbricanti, ma non è assolutamente un obbligo: infatti un fabbricante extraeuropeo può tranquillamente espletare direttamente e in prima persona tutti gli adempimenti relativi alla normativa di armonizzazione dell’Unione.

Il rappresentante autorizzato può essere l’operatore economico individuato dal­l’arti­colo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 solamente se il mandato comprende tutti i compiti elencati nell’articolo 4, paragrafo 3 del sopra citato regolamento[1].

Se il prodotto è spedito dal di fuori dell’UE direttamente a un utilizzatore finale nell’UE e un rappresentante autorizzato è stato incaricato per iscritto di svolgere i compiti specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020, questi è l’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto. Se il fabbricante non ha nominato un rappresentante autorizzato, il prodotto non può essere offerto per la vendita agli utilizzatori finali dell’UE[2].

[1]     Vedi quanto indicato al paragrafo 8.

[2]     Vedi quanto illustrato in Figura 1 al paragrafo 7 del presente documento.

5.     L’importatore e il distributore

La figura dell’importatore è definita dal regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 3, punto 9):

«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.

Questa definizione assume particolare importanza nell’individuazione dei destinatari dei compiti imposti dal regolamento, perché stabilisce ulteriormente quali siano gli obblighi del soggetto che, anche senza la consapevolezza di tale ruolo (in relazione alla “dinamicità” dei rapporti commerciali), si trovi ad assumere la qualifica di «importatore». Infatti, chiunque immetta sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, ovvero lo metta a disposizione per la prima volta, ne diventa l’importatore.

Un importatore stabilito nell’Unione europea è dunque l’operatore economico che dovrà svolgere i compiti elencati nell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020[1], a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato incaricato di svolgere i compiti specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020.

In altre parole, l’obbligo introdotto dal regolamento (UE) 2019/1020 per i fabbricanti extraeuropei è quello di avere o un rappresentante autorizzato (in ambito macchine, il cosiddetto mandatario) o, diversamente, un importatore che assuma gli obblighi previsti dal regolamento stesso.

Il problema può sorgere nel caso in cui il fabbricante extraeuropeo non abbia proceduto alla nomina di un importatore; nel settore delle macchine, la qualifica di importatore si assume o in base a specifici accordi commerciali oppure “di fatto”, per avere il soggetto materialmente immesso sul mercato o messo in servizio la macchina. Quindi, nel caso in cui il fabbricante extraeuropeo non abbia nominato un importatore, può essere l’utilizzatore europeo stesso ad essere individuato come “importatore” ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e, quindi, come operatore economico graveranno su di lui gli obblighi previsti dal regolamento stesso.

Se più importatori gestiscono lo stesso tipo di prodotto, ciascuno di questi sarà l’operatore economico, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, per le unità da questo immesse sul mercato dell’UE. In particolare, ogni unità importata dovrà riportare le informazioni sul soggetto che l’ha importata[2]: unità identiche recheranno quindi nomi diversi se importate da soggetti differenti.

Il regolamento (UE) 2019/1020 individua la figura del «distributore» — già qualificata in altre normative comunitarie, incluso il regolamento (CE) 765/2008 — definendola come (articolo 3, punto 10):

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato.

Anche la figura del distributore rientra nella definizione di operatore economico ai sensi del regolamento, ma non sono direttamente a lui applicabili tutti gli obblighi — previsti dal regolamento (UE) 2019/1020 — che gravano, ad esempio, sugli importatori. Conseguentemente il distributore sarà soggetto agli obblighi (generalmente di controllo circa la presenza degli elementi documentali della marcatura CE) previsti a suo carico dalle specifiche normative comunitarie[3].

[1]     Vedi quanto indicato al paragrafo 8.

[2]     Vedi quanto indicato al paragrafo 9.

[3]     Ad esempio, il regolamento UE 2017/1369 sull’etichettatura energetica definisce:

«distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno.

La direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica definisce invece:

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato.

In modo del tutto analogo, la direttiva 2014/35/UE riguardante il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione definisce:

«distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

6.     Il fornitore di servizi di logistica

Il fornitore di servizi di logistica è [regolamento (UE) 2019/1020, articolo 3, punto 11]:

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1], i servizi di consegna dei pacchi come definiti all’articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

La comunicazione della Commissione 2021/C 100/01[3] ha chiarito il ruolo dei fornitori di servizi di logistica:

  • 4.4 […] I fornitori di servizi di logistica generalmente immagazzinano prodotti nell’UE, in modo che possano essere rapidamente consegnati ai consumatori o ad altri utilizzatori finali dell’UE non appena ordinati online. Pertanto, essi forniscono servizi ad altri operatori economici. Al ricevimento di un ordine, essi imballano il prodotto (a meno che non sia già stato adeguatamente imballato per il trasporto), appongono l’indirizzo di consegna e lo spediscono, consegnandolo a un servizio postale, di consegna dei pacchi o di trasporto oppure consegnandolo direttamente. […]

I fornitori di servizi di logistica stabiliti nell’UE agiscono in qualità di operatore economico […] per i prodotti da loro gestiti qualora non vi siano fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati nell’UE per tali prodotti. Pertanto, prima di accettare di prestare il servizio di logistica per un prodotto […], dovrebbero verificare col proprio cliente se esiste già nell’UE uno degli altri tipi di operatore economico per quel prodotto. In caso negativo, assumono il ruolo di operatore economico […].

A differenza degli importatori e dei rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica non hanno automaticamente un nesso formale con il fabbricante che consenta loro di svolgere i compiti dell’operatore economico elencati nell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020[4]. Dovranno pertanto concludere accordi con gli operatori economici ai quali forniscono servizi di logistica (i loro “clienti”) per garantire che questi, o direttamente il fabbricante, forniscano loro i mezzi per adempiere ai propri obblighi in qualità di operatore economico, ad esempio tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti della normativa di armonizzazione dell’Unione.

[1]     Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

[2]     Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

[3]     Comunicazione della Commissione 2021/C 100/01 – Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull’attuazione pratica dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

[4]     Vedi quanto indicato al paragrafo 8.

7.     L’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020

La Commissione europea è intervenuta a chiarire alcuni dubbi interpretativi proprio in relazione all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 con la pubblicazione della comunicazione della Commissione 2021/C 100/01.

Infatti, alcuni problemi interpretativi si sono posti in relazione a quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento, il quale, come abbiamo visto, prevede che un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione possa essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3.

Questa formulazione induce a due considerazioni: la prima, riguarda il fatto che i compiti normalmente previsti in materia di marcatura CE, a carico del rappresentante autorizzato (ma anche dell’importatore), appaiono ulteriormente precisati e dettagliati in particolare per quanto riguarda la “risposta” ad eventuali azioni di sorveglianza del mercato; la seconda — ma non in ordine di importanza — riguarda il fatto che, restando nell’ambito delle macchine, l’importazione di macchine provenienti da paesi extra UE è possibile solo se sia stabilito nel territorio europeo un operatore economico che sia responsabile degli adempimenti specifici previsti dal regolamento al paragrafo 3 dello stesso articolo 4[1].

Quindi, se un fabbricante extraeuropeo intende immettere sul mercato europeo una macchina (anche marcata CE), occorre che nel territorio europeo un soggetto economico — un importatore, un distributore, un fornitore di servizi di logistica — si assuma, in particolare, i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/1020[2], primo fra tutti quello che riguarda la verifica che la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, l’obbligo di conservare la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa, la garanzia che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto.

Come si può vedere nel diagramma di flusso riportato in Figura 1, il fabbricante stabilito nell’Unione europea può non essere l’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato di un prodotto nel caso in cui abbia incaricato per iscritto un rappresentante autorizzato di svolgere i compiti specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020.

[1]     Vedi quanto indicato al paragrafo 8.

[2]     Vedi quanto indicato al paragrafo 8.

Figura 1 — Individuazione dell’operatore economico
(riquadro 1 della comunicazione della Commissione 2021/C 100/01)
Figura 1 — Individuazione dell’operatore economico (riquadro 1 della comunicazione della Commissione 2021/C 100/01)

8.     Compiti degli operatori economici

I compiti degli operatori economici sono elencati all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020.

In particolare, un operatore economico, per ogni prodotto da esso immesso sul mercato, deve:

  • verificare che sia stata redatta la dichiarazione di conformità[1] (o di prestazione) e conservarla per almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto;
  • verificare che la documentazione tecnica richiesta dalla normativa di armonizzazione dell’Unione[2] sia stata redatta e che possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato quando richiesto; la documentazione tecnica può essere conservata dall’operatore economico oppure quest’ultimo dovrà ottenere adeguate garanzie da parte del fabbricante che tale documentazione, a seguito di una richiesta da parte di un’autorità di vigilanza del mercato, sarà trasmessa all’operatore economico o direttamente alla stessa autorità richiedente.

Inoltre, qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio[3], l’operatore economico deve:

  • informare le autorità di vigilanza del mercato, in ogni Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione;
  • garantire che sia tempestivamente messa in atto un’adeguata azione correttiva per risolvere le non conformità presenti sul prodotto o, qualora ciò non sia fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto; le autorità di vigilanza del mercato dovranno essere informate dell’azione correttiva che è stata o sarà adottata.

Infine, su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, l’operatore economico deve:

  • fornire la dichiarazione di conformità (o di prestazione) e la documentazione tecnica relativa al prodotto richiesta da tale autorità; se la documentazione tecnica non è conservata dall’operatore economico, questi dovrà garantire che la documentazione tecnica richiesta venga fornita all’autorità dal fabbricante (o dall’eventuale soggetto da esso delegato, ad esempio dal rappresentante autorizzato);
  • cooperare con l’autorità per quanto da essa richiesto[4];
  • garantire che sia tempestivamente messa in atto un’adeguata azione correttiva[5] per risolvere le non conformità presenti sul prodotto o, qualora ciò non sia fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto; le autorità di vigilanza del mercato dovranno essere informate dell’azione correttiva che è stata o sarà adottata.

Come si vede, gli obblighi sopra descritti, solo in parte già desumibili da altre normative comunitarie, sono ora decisamente precisati e aumentati: la loro vincolatività è rafforzata oltre che dalle conseguenze ipoteticamente negative di un provvedimento di sorveglianza del mercato (in termini di “usabilità” e commerciabilità di un prodotto), ivi inclusi i divieti di utilizzo, l’obbligo di ritiro dal mercato o l’obbligo di distruzione, anche dal “recupero dei costi” di tali provvedimenti e dalle sanzioni che sono previste dai singoli Stati membri.

[1]     La direttiva macchine 2006/42/CE prevede che le quasi-macchine siano accompagnate da una dichiarazione di incorporazione, redatta ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione B della sopra citata direttiva.

[2]     Ad esempio, la direttiva macchine 2006/42/CE richiede che per le macchine sia costituito un fascicolo tecnico (allegato VII, parte A) e che per le quasi-macchine sia preparata la documentazione tecnica pertinente (allegato VII, parte B).

[3]     Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce (articolo 3, punto 19):

«prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l’ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto o nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all’installazione e alla manutenzione.

[4]     Le richieste da parte dell’autorità di vigilanza del mercato devono essere conformi al principio di proporzionalità, come indicato dal regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 14, paragrafo 2):

Le autorità di vigilanza del mercato esercitano i loro poteri di cui al presente articolo in modo efficiente ed efficace e conformemente al principio di proporzionalità, nella misura in cui tale esercizio riguardi l’oggetto, la finalità delle misure, la natura e il danno effettivo o potenziale complessivo del caso di mancata conformità.

[5]     La comunicazione della Commissione 2021/C 100/01 ha precisato che:

  • 3 […] L’operatore economico di cui all’articolo 4 non è tenuto ad adottare un’azione correttiva o ad attenuare il rischio se ciò non è richiesto dalla legislazione settoriale, ma deve garantire che tale azione sia adottata, ad esempio chiedendo al fabbricante di rispondere alla richiesta e verificando che questi abbia provveduto in tal senso.

9.     Informazioni sull’operatore economico

Il regolamento (UE) 2019/1020 richiede che (articolo 4, paragrafo 4):

Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale dell’operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

È quindi necessario che il nome (o il marchio) e i dati di contatto dell’operatore economico siano indicati almeno su uno dei seguenti elementi:

  • il prodotto;
  • l’imballo, ovvero l’imballaggio utilizzato per la vendita;
  • il pacco, ossia l’imballaggio per facilitare la movimentazione e il trasporto;
  • un documento di accompagnamento, ad esempio la dichiarazione di conformità (o di prestazione).

I dati di contatto dell’operatore economico devono comprendere un indirizzo postale — solitamente costituito da via/casella postale, numero civico, codice postale e località — e possono contenere anche un sito web, un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono per agevolare i contatti con le autorità competenti.

La comunicazione della Commissione 2021/C 100/01 ha chiarito che possono essere riportati i dati di più operatori economici:

  • 2.3 […] È possibile che sul prodotto o assieme al prodotto siano indicati i nomi e i dati di contatto di più operatori economici.

Sebbene possa non esservi un requisito esplicito in base al quale tali informazioni siano precedute dalle espressioni «manufactured by», «imported by», «represented by» o «fulfilled by», le informazioni non dovrebbero indurre in errore le autorità di vigilanza del mercato. Se i ruoli degli operatori non sono specificati, le autorità dovranno determinarli autonomamente. Ciascun operatore economico dovrebbe essere in grado di dimostrare il proprio ruolo.

Non vi è alcun obbligo di tradurre i termini inglesi «manufactured by», «imported by», «represented by» o «fulfilled by»; tali termini inglesi sono considerati facilmente comprensibili in tutta l’UE.

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