La recente giurisprudenza continua a porre l’attenzione sulle responsabilità di chi interviene sulle macchine per garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza.
La sentenza n. 9983, del 16 marzo 2026, della Cassazione Penale rappresenta un passaggio particolarmente significativo, poiché chiarisce in modo netto gli obblighi dell’installatore e del soggetto incaricato degli adeguamenti.
Il pronunciamento ribadisce che tali figure non possono limitarsi a segnalare i rischi, o a proporre interventi aggiuntivi, ma devono adottare direttamente tutte le misure necessarie per mettere la macchina in condizioni di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. Il testo che segue illustra nel dettaglio questo importante principio.

La sentenza n. 9983, della sezione 4 della Cassazione Penale, stabilisce il principio secondo cui il soggetto incaricato di intervenire su una macchina per renderla conforme ai requisiti di sicurezza è responsabile di infortuni avvenuti sulla stessa a causa di carenze delle misure di protezione.
Secondo quanto riportato nella sentenza, il soggetto, incaricato di rendere conforme la macchina ai requisiti di sicurezza, aveva segnalato all’utilizzatore la necessità di installare paratie o transenne per impedire agli operatori di avvicinarsi troppo a un organo in movimento che non era possibile proteggere.
Tale soggetto, invece, «era tenuto non soltanto a segregare per quanto possibile gli organi lavoratori in movimento, ma anche a segregare per quanto possibile le zone di operazione pericolose, e si rese inadempiente a questi obblighi proprio perché ritenne sufficiente ridurre al minimo indispensabile l’area non protetta dell’organo lavoratore in movimento e suggerire l’adozione di ulteriori misure per ridurre al minimo il pericolo».
La sentenza afferma, quindi, che è responsabilità del soggetto che esegue gli interventi di adeguamento della macchina adottare tutte le misure di sicurezza necessarie «ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 81/08 che impone agli “installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici” di attenersi, “per la parte di loro competenza”, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
Scarica la sentenza n°9983 della sezione 4 della Cassazione Penale datata 16 marzo 2026
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