Direttive RoHS e RAEE
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Quale assistenza possiamo fornire per aiutarti nell’applicazione delle Direttive RoHS e RAEE ai macchinari che produci?
Se produci macchine, o linee, potresti avere bisogno di una consulenza tecnica per stabilire se siano soggette a RoHS e RAEE e definire il percorso più corretto per ottenere la marcatura CE.
La Direttiva 2011/65/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2011 e nota anche come Direttiva RoHS II, è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n° 27 del 2014 e ha sostituito la precedente Direttiva 2002/95/EC, nota come Direttiva RoHS I.
Sia la Direttiva 2002/95/EC, che la vigente Direttiva 2011/65/UE, hanno imposto specifiche restrizioni alla presenza di alcune sostanze inquinanti all’interno di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), agendo nelle fasi di progettazione e produzione con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale in occasione del fine vita delle stesse. Le sostanze inquinanti soggette a restrizioni sono Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, PBB e PBDE.
La Direttiva 2011/65/UE è una direttiva cogente che ha previsto, anche a seguito delle modifiche apportate da altre Direttive (es. Direttiva delegata 2015/863 nota anche come Direttiva RoHS III) delle diverse tempistiche di applicazione in base alle diverse tipologie di apparecchiature oltre a esclusioni esplicite ed esenzioni specifiche.
I principali elementi di novità della Direttiva 2011/65/UE sono i seguenti adempimenti per i soggetti fabbricanti delle apparecchiature:
- preparazione del fascicolo tecnico, contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei che costituiscano l’apparecchiatura;
- obbligo di marcatura CE e redazione della Dichiarazione di Conformità.
La Direttiva 2011/65/UE infatti impone ai produttori, agli importatori e ai distributori, ovvero i soggetti che per primi immettono sul mercato europeo Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, di elaborare una documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei che costituiscono il prodotto e pertanto la conformità dell’intera apparecchiatura.
SCIP e notifica SCIP
Lo SCIP è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti nei prodotti o in oggetti complessi [“Substances
of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”] istituito per ottemperare alla direttiva quadro sui rifiuti.
La banca dati SCIP creata da ECHA (European Chemical Agency), raccoglie tali informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita di prodotti (articoli) e materiali, incluso lo stato di “rifiuto”.
Quali sono le sostanze SVHC?
L’acronimo SVHC sta per Substances of Very High Concern, ovvero “sostanze molto preoccupanti”, cui è dedicato l’allegato XIV del REACH.
Si tratta di sostanze estremamente preoccupanti largamente utilizzate in svariate tipologie di materiali (ad esempio il piombo delle leghe metalliche).
Per sapere se i prodotti contengono SVHC, bisogna fare un’analisi di dettaglio dei materiali e dei componenti.
Ai sensi della direttiva rifiuti 851/2018/UE — che ha modificato e integrato la direttiva quadro sui rifiuti (DQR, direttiva 2008/98/CE) — dal 5 gennaio 2021 i produttori, gli importatori, gli
assemblatori, i rivenditori e i distributori nell’Unione europea di articoli contenenti sostanze SVHC in quantità superiore allo 0,1 % in peso hanno obbligo di notifica presso la banca dati SCIP. Detto obbligo ricade anche su altri soggetti che immettono articoli sul mercato.
Chi deve presentare una notifica SCIP?
Tutte le aziende che gestiscono articoli (inteso come oggetti) sono obbligate all’invio della notifica SCIP qualora sia presente una concentrazione pari o superiore allo 0,1% p/p di sostanze SVHC. In particolare, devono presentare la notifica SCIP:
§ produttori e assemblatori dell’UE;
§ importatori nell’Unione europea;
§ distributori nell’ Unione europea di articoli ed altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono invece esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.
I nostri servizi per assisterti nella marcatura CE di macchine, ed insiemi di macchine, secondo le Direttive RoHS e RAEE sono:
1
verifica preliminare dell’assoggettabilità alle Direttive RoHS e RAEE, in considerazione soprattutto delle recenti modifiche apportate ad entrambe le Direttive, dell’adozione del campo di applicabilità esteso, il cosiddetto “Open scope”, e delle esenzioni specificatamente previste
2
successivamente, verificata l’assoggettabilità, ti possiamo assistere in tutte le attività di carattere amministrativo quali l’iscrizione al Registro dei Produttori di AEE e il corretto inquadramento delle categorie di AEE (professionali, domestiche, categoria di appartenenza), la comunicazione annuale delle AEE immesse sul mercato (con specifico riferimento alla Direttiva RAEE) e Notifica SCIP
Con specifico riferimento alla Direttiva RoHS, possiamo anche fornire assistenza tecnica nelle seguenti fasi:
3
raccolta dei dati e delle informazioni, analisi dei materiali, delle parti e dei componenti costituenti le apparecchiature
4
valutazione della documentazione fornita dai fornitori di parti, sotto-assiemi, materiali ecc
5
determinazione della probabilità di presenza di sostanze soggette a restrizioni nei componenti della macchina e valutazione dei fornitori
6
ed elaborazione di fascicolo tecnico e della documentazione a supporto per la verifica di conformità e della Dichiarazione di Conformità UE
A cosa si applicano le direttive RoHS e RAEE?
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