Verifica delle macchine in servizio per D.Lgs 81/08

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La verifica delle macchine in servizio è uno dei requisiti del D.Lgs 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D. Lgs. 81/2008  prescrive infatti che il datore di lavoro:

  • metta a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, con particolare riferimento alla direttiva macchine; a tale proposito la recente giurisprudenza tende a ritenere sussistente una responsabilità del datore di lavoro anche nel caso in cui una macchina marcata CE presenti non conformità ai requisiti di sicurezza in ragione di vizi “palesi”, ovvero “evidenti ed immediatamente percepibili”;
  • aggiorni le misure di prevenzione in relazione alle modifiche che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; diventa quindi fondamentale per il datore di lavoro mantenere aggiornate le misure di protezione delle macchine, inclusi i dispositivi di protezione, in funzione dello stato dell'arte in materia;
  • metta a disposizione dei lavoratori procedure per l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e delle macchine (gestione dei rischi residui, adozione di misure di prevenzione, ecc.) e fornisca adeguata formazione, informazione e addestramento sulle attività che prevedono l'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro;
  • all’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro effettui una valutazione dei rischi che tenga in considerazione:
    • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
    • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
    • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
    • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Valutazione dei rischi di una macchina: come funziona?

Uno dei principali obiettivi dell'analisi tecnica e valutazione del rischio di una macchina è l'individuazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari.

Una volta che la macchina è stata riscontrata conforme alle disposizioni legislative applicabili, il corrispondente documento di valutazione dei rischi della macchina (adeguatamente aggiornato se necessario) potrà entrare a far parte del documento di valutazione dei rischi dell’azienda previsto agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Tale valutazione dei rischi riguarderà le attività svolte dal personale per l'uso e la manutenzione della macchina.

Adeguamento macchine non marcate CE

 

L’approccio dell’Unione europea è quello di tenere nettamente distinto il trattamento delle macchine nuove da quello delle macchine usate:

  • le macchine nuove sono regolamentate dalle direttive di prodotto, nella fattispecie dalla direttiva macchine;
  • le macchine usate sono soggette all’applicazione delle direttive sociali (ad esempio direttiva 2009/104/CE).

Le cosiddette “direttive sociali” stabiliscono i requisiti di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro a cui tutti gli Stati membri devono uniformarsi; il loro scopo è quello di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i lavoratori europei. In Italia, la principale disposizione legislativa di recepimento delle direttive sociali è il D.Lgs. 81/2008.

La procedura per la marcatura CE di una macchina usata deve essere messa in atto solamente quando necessario, ovvero quando gli interventi eseguiti su una macchina sono sostanziali e soprattutto introducono nuovi pericoli e/o aumentano il livello dei rischi esistenti.

L’interpretazione sopra esposta è confermata dal comma 5 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008:

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

L'allegato V del D.Lgs 81/2008

L’allegato V del D.Lgs. 81/2008 “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione” definisce i requisiti tecnici minimi applicabili alle attrezzature di lavoro in servizio, non soggette all’applicazione di direttive di prodotto.

Questi requisiti sono applicabili alle macchine messe in servizio prima che la direttiva macchine divenisse applicabile, ma non sono applicabili alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio ai sensi della direttiva macchine.

Come possiamo aiutarti per garantire la sicurezza delle macchine che usi?

Per supportare le aziende, negli adempimenti relativi alla sicurezza delle macchine in uso, Quadra propone un servizio di verifica che prevede:

  • censimento delle macchine in azienda per determinare se sono ante o post Direttiva macchine, per determinarne la tipologia, se sono accompagnate dalla necessaria documentazione e se hanno subito modifiche tali da richiedere una nuova marcatura CE
  • analisi delle macchine e delle attrezzature di lavoro per verificarne la conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di sicurezza ed individuare le eventuali non conformità;
  • definizione degli interventi di adeguamento necessari a rendere le macchine e le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni applicabili (ripari, dispositivi di sicurezza, ecc.);
  • redazione di un rapporto attestante la conformità delle macchine alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti dell'allegato V del D. Lgs. 81/2008 (per macchine non marcate CE);
  • redazione del documento di valutazione dei rischi legati all'utilizzo di macchine e attrezzature, che rappresenta un’integrazione indispensabile della valutazione dei rischi dell’azienda prevista dagli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008;
  • valutazione dei rischi specifici legati all'utilizzo di macchine e attrezzature, quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ergonomia, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico;
  • stesura delle procedure di sicurezza per operare sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008;
  • formazione dei lavoratori sull'uso sicuro delle macchine ed attrezzature di lavoro, come previsto dagli art. 37 e 73 del D. Lgs. 81/2008;
  • assistenza per la marcatura CE per esempio macchine autocostruite o modificate.
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