In Italia tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) copre ogni infortunio sul lavoro che:
In caso di infortunio con un macchinario non guaribile entro tre giorni (escluso quello dell’evento) il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (art. 53 D.P.R. 1124/1965).
In caso di infortunio mortale, la segnalazione deve avvenire entro le 24 ore successive all’evento stesso.
La denuncia/comunicazione di infortunio con un macchinario può essere inoltrata esclusivamente tramite servizi telematici dell’INAIL, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL. Alla sezione “Denunce” è quindi possibile presentare la “Denuncia/comunicazione di infortunio”.
Sulla base dell’entità dell’infortunio, l’ASL valuta la necessità di avviare le indagini opportune effettuando anche uno, o più sopralluoghi, presso l’azienda.
Vediamo di seguito le diverse situazioni:
Alcuni dubbi frequenti sugli infortuni:
Il lavoratore infortunato deve consegnare al datore di lavoro qualche tipo di documentazione relativamente all’infortunio?
Sì – Il medico che visita il lavoratore infortunato deve rilasciare un certificato medico, in più copie, in cui siano indicati la diagnosi e il numero di giorni di inabilità. Il lavoratore deve consegnare una copia al datore di lavoro. In caso di ricovero, è cura dell’ospedale trasmettere copia del certificato medico al datore di lavoro.
Alla denuncia/comunicazione di infortunio deve essere allegato il certificato medico?
No – La trasmissione del certificato medico all’INAIL deve essere effettuata solo su specifica richiesta formale dell’INAIL.
In caso l’infortunio inizialmente prognosticato guaribile in meno di tre giorni si prolungasse oltre al terzo giorno, sono necessarie comunicazioni particolari?
Sì – Entro due giorni dalla ricezione del certificato medico che attesti il prolungamento dell’infortunio oltre il terzo giorno, il datore di lavoro deve effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio con le modalità sopra indicate.
Oltre alla denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL il datore di lavoro deve effettuare altre comunicazioni?
No – L’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro per infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (art. 24 del D.P.R. 1124/1965) si considera automaticamente assolto con la denuncia/comunicazione di infortunio all’INAIL (D.Lgs. 151/2015).
Sussiste ancora l’obbligo della tenuta del registro infortuni?
No – L’obbligo per il datore di lavoro della conservazione del registro infortuni era stato istituito con D.P.R. n. 403 del 24.04.1955. Il decreto legislativo 151/2015 ha successivamente previsto l’abolizione del registro stesso, a partire dal 23 dicembre 2015 scorso.
Sul registro infortuni era necessario registrare sia gli eventi con prognosi superiore ai tre giorni (da denunciare anche all’INAIL) sia gli eventi con prognosi superiore ad un giorno ma inferiori a tre. Con l’abolizione del registro, non resta nessuno strumento ufficiale per la registrazione degli infortuni di durata compresa tra uno e tre giorni. Tale lacuna dovrebbe essere sanata con l’istituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione), ad oggi non ancora in funzione.
Fino ad allora si consiglia di continuare a compilare il registro infortuni, o uno strumento analogo, almeno per gli infortuni di durata compresa tra uno e tre giorni.
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