Marcatura CE: guida completa per macchine e dispositivi
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Indice
La marcatura CE è un simbolo grafico, il marchio CE che il fabbricante deve apporre sul prodotto per attestarne, in modo facilmente riconoscibile, da parte dell’acquirente, la conformità alle direttive comunitarie ad esso applicabili. Normalmente è il fabbricante stesso che marca CE la macchina attraverso l’apposizione del marchio CE.
La procedura di marcatura CE è obbligatoria per i fabbricanti di prodotti (ad esempio macchine industriali) destinati ai paesi dell’Unione Europea,e viene evidenziata con l’apposizione del marchio CE sulla macchina è obbligatoria
Essa attesta la conformità CE dei prodotti alle direttive comunitarie ad essi applicabili.

La marcatura CE ha valore esclusivamente all’interno dell’unione europea o in paesi per i quali esistono accordi di mutuo riconoscimento (es. Turchia).
Le direttive applicabili alle macchine industriali possono essere più di una.
Marcatura CE e Certificazione CE?
Molti clienti ci scrivono chiedendo se possiamo assisterli per la certificazione CE delle macchine che fabbricano, o che utilizzano. La definizione “certificazione CE ” è quasi sempre impropria e, se viene usata ad esempio da un consulente come descrizione delle proprie attività, e non da un Ente Notificato (Organismo di Certificazione), è un errore.
La certificazione CE è infatti una procedura che implica che un Ente Notificato, esterno al fabbricante, certifichi la conformità della macchina, mentre normalmente è il fabbricante stesso che marca CE la macchina ed emette una dichiarazione di conformità in quanto fabbricante.
In alcuni casi invece la certificazione CE è necessaria (per le macchine elencate in allegato IV della direttiva macchine). In questo caso un Ente Notificato esterno emette un certificato ma casi sono rari.
Apposizione della marcatura CE
La marcatura CE per le macchine industriali è l’atto finale di un percorso che attesta la conformità delle macchine a tutte le direttive comunitarie applicabili ed ha l’obiettivo di garantire la sicurezza della macchina.
L’apposizione della marcatura CE su una macchina significa che la macchina è conforme a tutte le direttive in cui ricade che prevedono tale marcatura, come indicato dal paragrafo 4 dell’articolo 5 della direttiva 2006/42/CE:
Qualora alcune direttive applicabili al prodotto siano nel periodo transitorio — ovvero il fabbricante abbia la possibilità di applicare o meno tali direttive — l’indicazione di quali direttive sono state effettivamente applicate deve essere riportata nella dichiarazione CE di conformità (paragrafo 4 dell’articolo 5):
Come si fa ad ottenere il marchio CE?
Il marchio CE è solo “la ciliegina sulla torta” di un processo che assicura che la macchina sia sicura e conforme a tutte le direttive applicabili. Il processo è descritto nel paragrafo a seguire.
I passi fondamentali per la marcatura CE
I passi necessari per la corretta marcatura CE di macchine, ed insiemi di macchine, secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE sono:
1
identificazione dei requisiti legislativi e norme applicabili alla specifica tipologia di macchina;
2
analisi della macchina rispetto ai requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed a norme specifiche della macchina;
3
analisi dell'equipaggiamento elettrico, pneumatico ed idraulico della macchina
4
valutazione del rischio secondo la direttiva 2006/42/CE e costituzione del fascicolo tecnico della macchina . Il nostro standard di fascicolo tecnico comprende una stima dei rischi numerici secondo un metodo conforme alle indicazioni delle norme UNI EN ISO 2100:2010 e UNI ISO/TR 14121-2:2010;
5
redazione del manuale di istruzioni della macchina;
6
esecuzione delle prove strumentali (rumore, vibrazioni, ROA, campi elettromagnetici, sicurezza elettrica EN 60204-1, compatibilità elettromagnetica);
7
analisi e la verifica dei circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza (PL & SIL);
8
validazione dei circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza secondo UNI EN ISO 13849-1:2023 e UNI EN ISO 13849-2:2013;
9
validazione del software aventi funzioni di sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 13849-1:2023 e UNI EN ISO 13849-2:2013.
10
emissione della dichiarazione di conformità
11
apposizione della targa CE
Identificazione delle direttive applicabili
Il primo passo da compiere è quindi identificare tutte le direttive applicabili alla macchina che potrebbero essere, oltre alla direttiva macchine, la direttiva ATEX, la RoSH, la direttiva compatibilità elettromagnetica, ecc.
Come molti altri prodotti, anche le macchine industriali devono rispettare le disposizioni legislative vigenti nei paesi nei quali vengono commercializzate e messe in servizio.
L’applicazione delle direttive è supportato da numerose norme tecniche emanate da enti sovranazionali e nazionali (ISO, IEC, CEN, CENELEC, UNI, CEI, ecc.).
Le direttive applicabili alle macchine industriali
Le principali direttive comunitarie di interesse per le macchine possono essere:
- direttiva macchine 2006/42/CE ,
- direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE (PED),
- direttiva apparecchiature per atmosfere esplosive 2014/34/UE (ATEX) ,
- direttiva emissione acustica ambientale di macchine destinate ad essere utilizzate all’aperto 2000/14/CE,
- direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC).
Eccetto la prima direttiva, ognuna delle seguenti, può essere applicabile o meno in base alle caratteristiche della stessa; ad esempio la macchina rientrerà nel campo di applicazione della direttiva ATEX se è destinata a lavorare in atmosfera esplosiva.
In questa pagina troverai informazioni relative alla marcatura CE delle macchine secondo la direttiva macchine, se cerchi informazioni sulla marcatura CE secondo ATEX, puoi andare a la pagina dedicata.
Normativa CE
Per la marcatura CE ci vengono in aiuto le norme tecniche.
Le norme sono documenti emessi da organismi di diritto privato nazionali, o sovranazionali, allo scopo di definire determinate caratteristiche dei prodotti che ne consentano un’uniformazione sotto vari punti di vista.
Se sono armonizzate, rispettarle costituisce una presunzione di conformità alle direttive.
Se vuoi approfondire la tua conoscenza sulle norme armonizzate, e norme di tipo A,B e C, troverai qui un intero articolo dedicato.
Se vuoi avere un preventivo per l’assistenza in tutte le fasi per la marcatura CE, scrivici, o chiamaci, ne discuteremo insieme cercando il percorso più snello, ma accurato, per le tue esigenze.
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Identificazione delle norme specifiche applicabili
Quali sono le principali norme di tipo B per la marcatura CE delle macchine?
La conoscenza delle norme di tipo B principali applicabili alle macchine è essenziale per la corretta progettazione nel rispetto dei requisiti di sicurezza.
Infatti, le norme di tipo B forniscono utili indicazioni sulle soluzioni da adottare per le più comuni problematiche di sicurezza che si ritrovano sulle macchine e inoltre, nel caso queste norme siano armonizzate, assicurano l’automatica presunzione di conformità per gli aspetti trattati.
Inoltre, anche nel caso esistano norme di tipo C applicabili alla macchina in esame, per quanto riguarda particolari aspetti di sicurezza o dispositivi di protezione viene fatto riferimento alle norme di tipo B specifiche.
È quindi utile fare una panoramica delle norme di tipo B applicabili agli aspetti di sicurezza o ai dispositivi di protezione che più comunemente si incontrano sulle macchine.
Le norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine) contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari (per esempio, i carrelli industriali o le macchine per imballare).
Se esiste quindi una norma di tipo C applicabile alla specifica macchina, il fabbricante ha indicazioni particolareggiate sulle possibili soluzioni da adottare per garantire la sicurezza della macchina stessa.
Il secondo passo è quindi di cercare se esistono norme di tipo C specifiche per la macchina da marcare CE.
La valutazione di conformità della macchina
Il terzo passo è classificare la macchina e vedere quindi quale procedura di valutazione della conformità, tra quelle previste dalla direttiva 2006/42/CE, applicare per la marcatura CE della macchina.
In alcuni casi può essere necessaria la certificazione CE (per le macchine elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE) ovvero l’intervento di un Organismo Notificato che emetta un certificato per la macchina o per il sistema di gestione della qualità del fabbricante. Leggi anche questo articolo, sulla certificazione CE per saperne di più.
Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della direttiva 2006/42/CE.
La direttiva 2006/42/CE utilizza, per le procedure di valutazione di conformità delle macchine, i moduli di valutazione della conformità previsti dalla decisione 93/465/CEE e più precisamente:
- la procedura prevista dall’allegato VIII della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo A (controllo di fabbricazione interno);
- la procedura prevista dall’allegato IX della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo B (esame CE del tipo);
- la procedura prevista dall’allegato X della direttiva 2006/42/CE corrisponde a un modulo H (garanzia qualità totale).
Analizzare i rischi della macchina per la marcatura CE
Tra i passi che devono effettuare i fabbricanti c’è la preparazione del fascicolo tecnico di costruzione della macchina.
I contenuti del fascicolo tecnico sono definiti nell’allegato VII, lettera A della direttiva 2006/42/CE. Il fascicolo tecnico deve comprendere anche la:
Il fabbricante deve quindi definire una procedura per l’esecuzione della valutazione dei rischi, che specifichi le metodologie utilizzate ed i criteri adottati. A questo scopo, è opportuno che vengano seguite le indicazioni delle norme tecniche pertinenti.
Il marchio CE
L’immagine che vedi qui sopra è il marchio CE originale, simbolo grafico della marcatura CE.
Qualcuno in rete cerca “Logo CE” ma non si tratta di un logo, che è la rappresentazione grafica del nome di un prodotto o un’azienda; la definizione corretta è marchio CE ed è un simbolo con un valore di legge.
Questo è il marchio CE che il fabbricante deve apporre sul prodotto per attestarne, in modo facilmente riconoscibile da parte dell’acquirente, la conformità alle direttive comunitarie ad esso applicabili.
Simbolo del marchio CE: come deve essere
Il simbolo CE da utilizzare per la marcatura è quello mostrato in figura sopra e non può essere diverso.
Le dimensioni del simbolo CE
Le proporzioni del simbolo devono sempre essere rispettate, in caso di ingrandimento o riduzione dello stesso e la dimensione minima del marchio CE verticale non deve essere inferiore a 5 mm (si può derogare a questa dimensione minima solamente nel caso di macchine di piccole dimensioni).
Chi appone il marchio CE?
Il marchio CE viene apposto sulla macchina dal fabbricante della stessa alla fine del processo relativo alla marcatura CE.
Il marchio CE: può essere modificato?
La marcatura CE non può essere modificata dal punto di vista grafico; il fabbricante, per esempio, non deve fondere la grafica della marcatura con il suo marchio commerciale (LOGO), né circondarla delle stelle del simbolo comunitario o altro.
Dove deve essere posto il simbolo CE
La direttiva 2006/42/CE prescrive inoltre:
- che la marcatura CE sia apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante, o del suo mandatario, usando la stessa tecnica (per esempio se il nome del fabbricante è serigrafato oppure inciso dovrà esserlo anche la marcatura CE);
- se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato.
La richiesta dell’apposizione della marcatura CE nelle vicinanze del nome del fabbricante della macchina va nella direzione di contribuire a identificare la marcatura CE propria della macchina; infatti, poiché la marcatura CE è prevista da numerose direttive che si applicano a componenti utilizzati nella fabbricazione della macchina — per esempio dalla direttiva bassa tensione applicabile a numerosi componenti usati per realizzare l’equipaggiamento elettrico della macchina — questa figurerà su parecchi pezzi e ciò può generare confusione.
Cosa contiene la targa della marcatura?
La targa della macchina secondo la direttiva 2006/42/CE, o una semplice etichetta per i prodotti, deve contenere in modo visibile, leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- designazione della macchina,
- la marcatura CE (allegato III della direttiva 2006/42/CE),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
Lingua della targa CE
Contrariamente a quanto avviene per il manuale d’uso e manutenzione, che deve essere fornito nella lingua dell’operatore, la targa con il marchio CE può essere in una lingua qualsiasi della comunità europea.
Il paragrafo §250 (“Marking of machinery”) delle linee guida alla direttiva macchine 2006/42/CE (edizione 2.2, ottobre 2019) infatti riporta quanto segue:
La dichiarazione di conformità
Per la macchina, progettata e costruita rispettando le direttive applicabili, viene redatta a cura del fabbricante una dichiarazione CE di conformità ; la dichiarazione rimarrà valida per tutta la vita della macchina stessa e la accompagnerà nelle future transizioni commerciali.
Quale data mettere sulla dichiarazione di conformità e la targa CE?
La data riportata sulla dichiarazione di conformità è il momento esatto a partire dal quale il prodotto viene dichiarato conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE, nonché a tutte le altre direttive e/o a tutti gli altri regolamenti eventualmente applicabili, da part del relativo fabbricante.
Sulla targhetta identificativa, invece, deve essere specificato l’anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
Come specificato all’interno del commento §250 della Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE.
- Nel caso di macchine assemblate presso i locali del fabbricante, il processo di fabbricazione si considera completato al più tardi quando la macchina lascia i locali del fabbricante per essere trasferita presso un importatore, un distributore o l’utilizzatore, mentre
- Per le macchine che vengono montate definitivamente solo presso i locali dell’utilizzatore, il processo di fabbricazione può essere considerato completato quando è stato completato il montaggio della macchina in loco e questa è pronta ad essere messa in servizio.
Come indicato all’interno dell’articolo 5 della direttiva macchine 2006/42/CE, tra gli obblighi del fabbricante, si trovano:
[…]
- e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina
- f) appone la marcatura “CE” ai sensi dell’articolo 16
[…]
Al fabbricante viene richiesto che questi oneri vengano soddisfatti prima dell’immissione sul mercato e/o della messa in servizio del prodotto.
La sequenza e la coerenza temporale da rispettare sono quelle sopra elencate: la redazione della dichiarazione CE di conformità deve avvenire “un istante prima” dell’apposizione della targhetta identificativa recante la marcatura CE.
Nota: l’utilizzo della macchina è ovviamente possibile, tra gli altri, solo dopo il rilascio della sua dichiarazione di conformità e dell’applicazione della targhetta identificativa recante la marcatura CE.
Quanto costa ottenere il marchio CE?
Per le macchine che non richiedono l’intervento di un Organismo Notificato per la marcatura CE, il marchio CE ha il costo della targhetta da mettere sulla macchina, qualche euro diciamo.
Quello che costa è il processo per arrivare ad apporre in tranquillità la targa CE sulla macchina, perché, come detto sopra, l’apposizione della targa è la ciliegina sulla torta che conferma che:
- la macchina è stata correttamente inquadrata secondo la direttiva macchine;
- sono state individuate le eventuali norme specifiche applicabili;
- la macchina è sicura;
- è stata effettuata la valutazione dei rischi, individuati eventuali rischi residui e definito come gestirli;
- è stato costituito il fascicolo tecnico;
- sono stati stimati i PL dei circuiti di comando con funzioni di sicurezza;
- sono state effettuate le prove richieste dalla direttiva macchine;
- è stato redatto il manuale di istruzioni;
- ecc…
Tutto questo processo costa, sia se effettuato con risorse interne dell’azienda costruttrice della macchina — che devono essere adeguatamente formate — sia se realizzato con risorse esterne, ad esempio una società di consulenza specializzata come noi.
Il costo della consulenza di una marcatura CE dipende dalla complessità della macchina.
Tasse o autorizzazioni
Ogni tanto ci arrivano domande dal sito riguardanti il fatto se esistano tasse o diritti da pagare, domande o richieste di autorizzazioni da effettuare, per marcare CE una macchina. La risposta è semplice, non ce ne sono.
L’apposizione del marchio CE
Come descritto sopra, la direttiva 2006/42/CE prescrive che la marcatura CE sia apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica (per esempio se il nome del fabbricante è serigrafato oppure inciso dovrà esserlo anche la marcatura CE).
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.
Marcatura CE delle linee di macchine o isole robotizzate
Le linee di macchine o isole sono macchine a tutti gli effetti e come tali vengono trattate anche per la marcatura CE
Infatti gli insiemi costituiti da più macchine costituiscono una nuova macchina a cui si applicano i requisiti della direttiva 2006/42/CE, ai sensi dell’articolo 2, lettera a, quarto trattino:
Si passa alle definizioni seguenti:
Il responsabile di tutte le procedure previste dalla direttiva macchine è il soggetto che assembla l’insieme, come indicato anche dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea:
Se vuoi leggere un articolo completo sull’argomento lo troverai qui .
Macchine autocostruite
Il processo di marcatura CE riguarda anche le macchine autocostruite a cura dell’utilizzatore. Nel caso di macchine costruite per uso proprio, il fabbricante quindi coincide con l’utilizzatore della macchina, che deve assumersi tutti gli oneri descritti sopra, compresa la marcatura CE della macchina e quindi la redazione (e conservazione) della dichiarazione CE di conformità.
Qui troverai un articolo intero, ed un video, sull’argomento che spiega perché è necessaria la marcatura CE anche delle macchine autocostruite.
Modifiche sostanziali alle macchine marcate CE
La marcatura CE è si applica anche in caso di modifiche sostanziali di macchine già marcate CE.
In pratica, devono essere assoggettate alla nuova procedura per la marcatura CE le macchine di cui viene modificata la funzione specifica, o le caratteristiche, al di fuori di quanto previsto in origine dal fabbricante.
La definizione di modifica sostanziale deriva da una circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sul nostro libro sulla direttiva macchine potrai trovare tutte le risposte sull’argomento, come anche le novità in merito nel testo della NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE, che sostituirà la direttiva macchine dal gennaio 2027
Qui troverai un articolo, corredato da video, che spiega perché è necessaria la marcatura CE anche delle macchine autocostruite.
Applicabilità ai pezzi di ricambio
I pezzi ricambio vanno marcati CE? È una domanda che ci viene posta molte volte da clienti che vendono macchine industriali e relativi pezzi di ricambio.
La direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
- i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
- le armi, incluse le armi da fuoco;
- i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
- elettrodomestici destinati ad uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici;
- le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando
- trasformatori
I pezzi di ricambio non sono quindi macchine — e come tali non possono essere marcati CE ai sensi della direttiva macchine — se non rientrano nelle definizioni sopra riportate; ad esempio un albero o un cuscinetto non devono recare la marcatura CE in quanto non rientrano nella definizione di “macchina”.
I ricambi non rientrano nemmeno nella definizione di “attrezzatura intercambiabile” della direttiva macchine, come chiarito dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE, infatti:
Anche nel caso di ricambi dei componenti di sicurezza, la direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria
Dunque, quando un componente di sicurezza viene fornito come pezzo di ricambio originale dal fabbricante della macchina, non rientrerà nel campo di applicazione della direttiva, in quanto si ritiene che la fornitura di un pezzo di ricambio originale rientri nella continuità del contratto di vendita iniziale.
A questo proposito, la linea guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE indica:
Quindi quando il fabbricante della macchina fornisce componenti identici quali pezzi di ricambio, in sostituzione dei componenti originali, tali pezzi di ricambio non saranno oggetto della direttiva macchine.
Tale esenzione si applica anche ai casi in cui componenti di sicurezza identici non sono più disponibili ed il fabbricante della macchina fornisca pezzi di ricambio aventi le stesse funzioni e prestazioni di sicurezza dei componenti originariamente montati sulla macchina.
Quindi sono esclusi dalla direttiva macchine anche componenti di sicurezza, forniti come pezzi di ricambio, non identici all’originale ma equivalenti sotto il punto di vista della funzione svolta e del livello di prestazione assicurato, nel caso in cui i componenti originali non siano più disponibili sul mercato.
ATTENZIONE !!!! Qualora invece i pezzi di ricambio ricadano nell’ambito di applicazione di altre direttive — ad esempio direttiva bassa tensione o compatibilità elettromagnetica per i componenti elettrici, direttiva PED o ATEX per apparecchi in pressione o destinati al funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva — dovranno recare la marcatura CE nei modi previsti da tali direttive.
La marcatura delle macchine vecchie
Le macchine vengono marcate CE nel momento della loro immissione sul mercato, o messa in servizio.
Se sono state immesse sul mercato, o messe in servizio, nel territorio italiano prima dell’entrata in vigore della direttiva macchine (21 settembre 1996) non è necessario che siano marcate CE.
Per poter essere utilizzate le macchine devono però essere sicure, conformi ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008. Se hai macchine vecchie, non marcate CE, considera anche questo nostro servizio di verifica delle macchine in uso.
Se invece le macchine sono state immesse sul mercato, o messe in servizio, nel territorio italiano dopo l’entrata in vigore della direttiva macchine (21 settembre 1996) — e nessuno le ha mai marcate CE, per incuria o errore — possono essere marcate CE anche dall’utilizzatore.
In questo caso ultimo devono rispettare le direttive applicabili al momento della marcatura CE e ciò è spesso molto difficile per questioni costruttive e relative ai componenti utilizzati al tempo per la fabbricazione.
La normativa per il macchinario usato
Come anticipato sopra, per poter essere utilizzati le macchine devono essere sicure, ovvero conformi ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008, ed è molto comune il caso di un’azienda che possieda macchinari non marcati CE, perché immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine.
In questo caso, se non sono state fatte modifiche alle macchine, come spiegato sopra, generalmente non è necessario che siano marcate CE.
Le macchine devono essere sicure, ovvero rispondere ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs 81/08. Qui troverai un approfondimento sull’argomento.
La marcatura CE è molto importante anche quando si tratta di vendere usati. Sull’argomento abbiamo spiegato cosa accade in un articolo dedicato .
La validità della marcatura CE
In rete si leggono spesso titoli ad effetto quali “La marcatura CE scade”, “Attenzione! La marcatura CE non dura all’infinito”, “La marcatura CE non dura per sempre e ha bisogno di essere revisionata dopo 10 anni”: SONO SCIOCCHEZZE derivanti da errate, e PERICOLOSE, interpretazioni del seguente passo della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
La marcatura CE è l’atto formale con il quale il fabbricante di una macchina – o più in generale di un prodotto che rientra nel campo di applicazione di una direttiva o di un regolamento che prevede la marcatura CE – rende evidente che la stessa è conforme ai requisiti delle direttive applicabili.
La documentazione, tra cui il fascicolo tecnico che contiene la dichiarazione di conformità, deve quindi essere disponibile per 10 anni, NON dopo 10 anni perde di validità. Il proprietario delle macchine, cestinate le dichiarazioni di conformità in suo possesso, dovrebbe procedere alla marcatura CE di tutte le macchine, a proprio nome.
Questa procedura comporta l’assunzione diretta delle responsabilità del fabbricante, togliendole all’originario fabbricante, che le aveva in carico in quanto progettista e costruttore della macchina. Marcare CE una macchina vecchia, nel 2020, vuole dire dichiarare che la macchina è conforme a tutte le direttive applicabili in corso di validità nel 2020.
Questo è un processo estremamente complesso ed economicamente oneroso, se non praticamente impossibile a volte, ad esempio perché alcuni componenti originari della macchina non rispettano le norme attuali. Ma significa anche, per il proprietario delle macchine, assumersi la responsabilità di calcoli e progetti che non ha fatto e non conosce. Inoltre, una volta buttate le dichiarazioni di conformità “scadute”, il datore di lavoro NON potrà più mettere a disposizione dei propri lavoratori le macchine, né venderle.
La responsabilità del fabbricante della macchina è di fare in modo che questa sia conforme ai requisiti legislativi applicabili al momento della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio.
Sarà poi invece compito, e responsabilità, dell’utilizzatore della macchina mantenere in efficienza ed aggiornare, in funzione dell’evoluzione dello stato dell’arte, le misure di sicurezza adottate sulla macchina. È poi chiarito, sia dalle linee guida dell’Unione Europea che dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che gli interventi effettuati sulle macchine dall’utilizzatore per migliorare le misure di sicurezza e/o per aggiornarle allo stato dell’arte in materia non richiedono una nuova marcatura CE della macchina.
la marcatura CE NON “scade”
Quindi la marcatura CE NON “scade”, come purtroppo ogni tanto capita di leggere.
Non bisogna fare confusione tra il periodo di dieci anni per cui è obbligatorio conservare il fascicolo tecnico della macchina e la validità della marcatura CE.
Il processo di marcatura CE di una macchina è complesso e richiede informazioni che normalmente sono in possesso solamente del fabbricante originale della macchina; ad esempio, come si può verificare che la resistenza strutturale degli elementi della macchina sia sufficiente ad assicurare che non avvengano rotture che possono causare pericoli per le persone se non si hanno a disposizione i relativi calcoli di dimensionamento? È quindi difficile che un utilizzatore possa marcare CE una
Elenco prodotti non soggetti a marcatura CE per direttiva macchine
La direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
- i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
- le armi, incluse le armi da fuoco;
- i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
- elettrodomestici destinati ad uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici;
- le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando
- trasformatori
Le macchine la cui fonte di energia è la forza umana sono soggette a Direttiva Macchine?
Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto la forza umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è demoltiplicata da meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc.
È facile capire il motivo di tale distinzione: nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si fermano anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il controllo diretto dell’operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce indipendentemente dall’azione dell’operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia (anche se di entità limitata).
La Direttiva Macchine si applica alle macchine di sollevamento?
Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un’operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.
La Direttiva Macchine si applica ai veicoli?
I mezzi di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione, mentre vi rientrano i veicoli che svolgono altre funzioni, quali per esempio autogru, betoniere, macchine movimento terra, ecc.; infatti, i rischi correlati ai veicoli in quanto tali sono già disciplinati da direttive specifiche, mentre i rischi dovuti alle attrezzature montate sui veicoli che svolgono altre funzioni (per esempio apparecchi di sollevamento) sono ben trattati dalla direttiva Macchine.
Le macchine per la ricerca devono essere marcate CE?
Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.
Il consulente per la marcatura CE
I nostri tecnici possono aiutare per la marcatura CE delle macchine industriali che produci, o usi, anche in caso di modifiche sostanziali.
Innanzitutto bisognerà individuare quali direttive siano applicabili e poi decidere il percorso più corretto, e semplice, per il loro rispetto.
Contattaci per una consulenza o per progettare un percorso formativo che ti permetta di apporre la marcatura CE in autonomia.
Scegliere il consulente per la marcatura CE non è semplice; se il consulente, scelto come partner per questo percorso, non ha le competenze corrette, e l’esperienza sul campo necessario, il rischio è di fare scelte inutili, se non sbagliate, e quindi dannose o di sottovalutare situazioni di rischio.
Il consulente per la marcatura CE è la figura professionale che aiuta il fabbricante della macchina nelle seguenti attività tecniche, anche effettuandole direttamente:
1
identificazione delle direttive applicabili alla macchina per la marcatura CE;
2
identificazione delle le norme armonizzate eventualmente applicabili alla macchina;
3
analisi della macchina/linea mediante esame del progetto, o esame diretto della stessa e della relativa documentazione (disegni, ecc.), rispetto ai requisiti della direttiva 2006/42/CE;
4
analisi dell’equipaggiamento elettrico della macchina/linea rispetto ai requisiti della norma CEI EN 60204-1:2018;
5
valutazione del rischio e assistenza per la costituzione del fascicolo tecnico conformemente alla direttiva 2006/42/CE;
6
preparazione del manuale di istruzioni della macchina/linea;
8
validazione dei circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 13849-1:2023 e UNI EN ISO 13849-2:2013; la validazione può essere effettuata mediante analisi teoriche oppure eseguendo prove di guasto;
9
validazione del software avente funzioni di sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 13849-1:2023 e UNI EN ISO 13849-2:2013;
10
prove di sicurezza elettrica, misurazioni di rumore, vibrazioni, tempi di arresto degli elementi pericolosi della macchina.
Inoltre il consulente assiste il cliente nella scelta dei fornitori dei componenti ed effettua le verifiche in cantiere, in caso di assemblaggi di macchine in linea, a cura dell’utilizzatore.
A volte è meglio fare da sé, e rimanere con il dubbio di avere fatto le cose correttamente, piuttosto che pagare un “esperto”, di nome ma non di fatto, e rimanere con lo stesso dubbio.
Sull’argomento scelta del consulente “giusto” per la marcatura CE, troverai un articolo qui.
La nostra assistenza prevede anche la progettazione di specifici percorsi formativi del personale addetto allo sviluppo ed alla sicurezza dei macchinari.
Chi ci ha già scelto
































La marcatura CE è un simbolo grafico obbligatorio che attesta la conformità di un prodotto alle direttive europee applicabili. Per le macchine industriali, la marcatura CE è il risultato finale di un processo che garantisce sicurezza, qualità e rispetto delle normative comunitarie.
A differenza di quanto spesso si pensa, non esiste un ente unico che “rilascia” la marcatura CE. In genere, è il fabbricante stesso che appone la marcatura sul prodotto, assumendosi la responsabilità della conformità tramite la dichiarazione CE di conformità. Solo in alcuni casi (es. macchine elencate in Allegato IV della Direttiva Macchine), è richiesto l’intervento di un Organismo Notificato.
l processo di valutazione e conformità può richiedere:
Ore/uomo interne per progettazione e documentazione
Consulenze tecniche esterne
Prove strumentali obbligatorie
Il costo varia in base alla complessità della macchina.

