Le direttive europee di nuovo approccio stabiliscono requisiti essenziali che i prodotti ricadenti nel loro campo di applicazione devono rispettare.
I prodotti che soddisfano tali requisiti possono essere commercializzati in tutto il territorio comunitario senza ulteriori vincoli.
Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine consente quindi ai prodotti da essa regolamentati di circolare liberamente in tutto lo Spazio Economico Europeo, fissando livelli di protezione comuni validi in tutti gli stati membri.
L’articolo 15 della direttiva macchine 2006/42/CE precisa:
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli stati membri di prescrivere, nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine rispetto alle disposizioni della presente direttiva.
Quindi la direttiva macchine permette agli stati membri di prescrivere requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone, e in particolare dei lavoratori, durante l’utilizzo delle macchine.
Queste prescrizioni comprendono, per esempio, l’uso di dispositivi di protezione individuale, tempi di lavoro limitati, sorveglianza sanitaria sui lavoratori, necessità di formazione particolare o altro.
Un esempio di prescrizione aggiuntiva è quella contenuta nel comma 11 dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che stabilisce che le attrezzature elencate nell’allegato VII del sopra citato decreto — tra cui, per esempio, apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg — siano sottoposte a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; tali obblighi sono a carico del datore di lavoro e valgono solo per le attrezzature messe in servizio nel territorio italiano.
È però essenziale che queste eventuali prescrizioni aggiuntive non implichino modifiche delle macchine rispetto alle disposizioni della direttiva macchine: ciò, infatti, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle macchine e quindi violerebbe un principio fondamentale dell’Unione Europea.
Un’indicazione in tal senso è contenuta anche nell’articolo 6 della direttiva 2006/42/CE riguardante la libera circolazione che dice:
A riguardo di questo aspetto la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE indica:
§107 […] According to the obligations set out in Article 6, the Member States may not impose any requirements or procedures for the placing on the market of machinery or partly completed machinery or the putting into service of machinery, for the hazards covered by the Machinery Directive, other than those set out in that Directive.
§139 […] Article 15 indicates that Member States remain free to regulate the installation and use of machinery in accordance with the relevant provisions of EU law, providing these regulations do not have the effect of restricting the free movement of machinery that complies with the provisions of the Machinery Directive […].
Thus national regulations on the installation and use of machinery or their application must not lead tot he modification of machinery that compies witht he Machinery Directive.
[…] The following are some examples of the subjects that may be covered by national rules on the installation and use of machinery:
Nell'aprile del 2024 è stata pubblicata l'edizione 2.3 della guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE;…
WEBINAR - La sicurezza dei carrelli senza guidatore e la guida all'applicazione della direttiva macchine…
Vuoi avere maggiori informazioni su Transizione 4.0? In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande…
Riportiamo di seguito una notizia da UNI perché parteciperemo al tavolo di lavoro sulla cybersecurity…
Quadra S.r.l, con i due Tecnici Ernesto Cappelletti e Chiara Capelletti, saranno presenti a diversi…
Il nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230 richiede che vengano tenuti in considerazione anche i rischi…