Sempre più frequentemente ci vengono sottoposti quesiti relativi alla Dichiarazione di conformità per i Materiali e Oggetti destinati ad entrare in Contatto con Alimenti (Dichiarazione MOCA), sia con riferimento a materiali di imballaggio sia a materiali destinati a costituire altri oggetti (utensili, contenitori, parti di macchine ecc).
Troverai qui di seguito gli aspetti principali dell’argomento.
E’ una dichiarazione attestante la conformità dei MOCA alla normativa vigente applicabile alla specifica tipologia di materiale/oggetto a cui la dichiarazione fa riferimento. La dichiarazione è utilizzata per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la conformità dei MOCA lungo la filiera commerciale e per attestare la conformità del materiale/oggetto alla normativa vigente in caso di controlli da parte dell’autorità competente.
L’obbligo della dichiarazione MOCA è previsto sia dalla normativa nazionale (Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” art.6) sia dalla normativa europea (Regolamento 1935/2004/CE riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari art.16).
Sono soggetti al rilascio della Dichiarazione di Conformità:
La responsabilità di redigere la dichiarazione di conformità è il cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamenti stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di Dichiarazioni.
A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte. Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente.
Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli Operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera dell’operatore stesso e dal tipo di prodotto che viene ceduto al soggetto a valle della filiera (se ad esempio l’Operatore fosse un commerciante che non aggiunge nulla al processo produttivo del MOCA, questi dovrà semplicemente trasferire le informazioni ricevute dall’ operatore a monte al proprio cliente, ovvero l’operatore a valle).
La Dichiarazione di conformità, che costituisce una “Assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia, deve contenere i seguenti elementi:
Qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, la Dichiarazione di Conformità deve inoltre contenere esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo.
Per la redazione della Dichiarazione di Conformità non esiste un modello predefinito; ciascun Operatore economico può quindi preparare la Dichiarazione MOCA nella forma che preferisce; l’importante è che sia su carta intestata (preferibilmente) e che riporti i contenuti minimi sopra elencati.
Non è prevista una scadenza specifica.
Ogni Dichiarazione di Conformità deve comunque essere oggetto di revisione/aggiornamento qualora dovessero esserci modifiche significative nella composizione e nelle caratteristiche delle materie prime impiegate, oppure variazioni significative del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi.
Potrebbe comunque essere opportuno prevedere almeno una revisione annuale, il che attesterebbe una particolare attenzione da parte del soggetto economico.
Nell’ambito della filiera dei MOCA spesso si utilizza impropriamente il termine “Certificazione” riferendosi alla “Dichiarazione”.
L’obbligo, previsto dalla normative vigente in materia, in capo ai soggetti interessati è relativo alla sola DICHIARAZIONE di conformità che, come detto, costituisce una propria assunzione di responsabilità da parte del soggetto obbligato, circa la conformità di quanto prodotto/commercializzato.
Differente è invece la CERTIFICAZIONE che, analogamente alle altre certificazioni di prodotto o di sistemi di gestione, ha carattere volontario e deve essere verificata da enti di terza parte. La certificazione può interessare quindi l’intero processo produttivo dei MOCA secondo standard specifici di Enti di certificazione oppure all’interno di certificazioni secondo standard internazionali (ISO 9001). La/le DIchiarazione/i di Conformità MOCA rientreranno quindi all’interno di un eventuale processo di certificazione ma costituiranno sempre documentazione a sé stante e non saranno sostituite da eventuali certificati.
Concetto importante, legato in modo diretto alla “catena” di dichiarazioni precedentemente citata, è quello della “Rintracciabilità”, definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” (Regolamento 1935/2004/CE art.2).
Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi di gestione e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero richiederle (ATS territorialmente competenti).
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