Le macchine sono soggette a disposizioni legislative che devono essere obbligatoriamente applicate essendo cogenti.
Le disposizioni legislative, e in particolare la direttiva Macchine, contengono delle prescrizioni cui le macchine devono attenersi, ma non forniscono in generale indicazioni su come queste prescrizioni debbano essere rispettate; in sostanza, dicono “cosa” deve essere fatto, ma non “come”.
Il costruttore (e, nello specifico, il progettista della macchina), è libero di scegliere le modalità che ritiene migliori per la realizzazione della macchina in modo che soddisfi i requisiti legislativi ad essa applicabili.
Questa autonomia di scelta comporta, però, alcune problematiche, sia per i costruttori che per gli organi di controllo:
Le norme sono documenti emessi da organismi di diritto privato nazionali o sovranazionali allo scopo di definire determinate caratteristiche dei prodotti che ne consentano un’uniformazione sotto vari punti di vista (dimensionale, prestazionale, di sicurezza, ecc.).
Questi documenti possono, quindi, essere utilizzati dai costruttori per avere indicazioni su possibili modalità da utilizzare per proteggere le macchine e ridurne i rischi a livelli accettabili; le norme definiscono un “livello comune” di sicurezza che consente ai fabbricanti di orientarsi nel determinare se le misure adottate siano sufficienti o meno.
È però importante sottolineare la volontarietà dell’applicazione delle norme; questi documenti sono infatti un'”opportunità” che il progettista ha per aiutarsi nella scelta delle migliori soluzioni per la protezione delle macchine, ma non costituiscono in alcun modo un “vincolo” che possa limitare in qualsiasi modo la libera progettazione della macchina.
Le norme assumono carattere vincolante solamente quando:
Come normalmente indicato nello scopo e campo di applicazione delle norme, le stesse si applicano ai prodotti realizzati dopo la loro pubblicazione; non vi è alcun obbligo[1] da parte del costruttore di rendere conforme alle prescrizioni di una determinata norma un prodotto fabbricato in data antecedente alla sua pubblicazione.
[1] Ciò è vero, a maggior ragione, anche in considerazione del fatto che in ogni caso l’applicazione di una norma tecnica a un prodotto è sempre un atto volontario per quanto detto sopra.
Le norme che riguardano le macchine si dividono in:
Se esiste quindi una norma di tipo C applicabile alla specifica macchina, il costruttore ha indicazioni particolareggiate sulle possibili soluzioni da adottare per garantire la sicurezza della macchina stessa.
Se invece non esistono norme di tipo C riferibili alla specifica macchina è sempre possibile utilizzare diverse norme di tipo B che coprano i vari aspetti di sicurezza relativi alla macchina, oppure i dispositivi che si intende utilizzare per la sua protezione.
Si noti che, essendo specifica per il prodotto in oggetto, quando una norma di tipo C fornisce prescrizioni che deviano da quanto stabilito da una norma di tipo B, la norma di tipo C ha la precedenza.
Una categoria speciale di norme sono le «norme armonizzate» definite come (articolo 2, direttiva 2006/42/CE):
specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione e non avente carattere vincolante
Le norme armonizzate sono, quindi, una particolare categoria di norme emesse da organismi di normazione europei a seguito di una richiesta formale da parte della Commissione europea; esse stabiliscono uno standard valido in tutto il territorio europeo e quindi nell’ambito di applicazione delle direttive.
L’avere norme europee condivise da tutti gli stati membri permette di realizzare prodotti uniformi in tutto il territorio dell’Unione così contribuendo al libero scambio di merci; l’esistenza di norme tecniche differenti nei vari stati può costituire, infatti, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti, in quanto, pur non essendo cogenti, possono essere utilizzate nelle transazioni commerciali e spesso costituiscono, di fatto, uno standard di riferimento molto diffuso.
L’importanza delle norme armonizzate è poi legata alla “presunzione di conformità” che esse assicurano, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE:
Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
Si tenga però presente che l’applicazione di una norma armonizzata facilita il fabbricante nella scelta delle misure di sicurezza da adottare sulle macchine, ma non lo dispensa dall’eseguire una valutazione dei rischi.
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