Il fabbricante di una macchina è la persona, fisica o giuridica, che la immette sul mercato o la mette in servizio apponendovi il proprio nome o il proprio marchio.
Non è detto che tale figura coincida con il fabbricante “reale” della macchina: il fabbricante è il soggetto che si assume la responsabilità della conformità della macchina, indipendentemente dal fatto che l’abbia progettata e/o costruita.
Sulla figura del fabbricante, la guida all’applicazione della direttiva macchine precisa (§79 Who is the manufacturer?):
Nel caso, molto comune, di insiemi di macchine realizzati con unità (macchine e/o quasi-macchine) di differenti fornitori, il fabbricante dell’insieme può essere il fornitore di una delle unità, l’utilizzatore o un soggetto terzo (ad esempio una società di consulenza).
A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine specifica:
Infatti, come già detto più sopra, il fabbricante è colui che si assume la responsabilità della conformità dell’insieme di macchine ai requisiti della direttiva e può essere qualunque soggetto che disponga di sufficienti informazioni e controllo sulla realizzazione dell’insieme di macchine per essere in grado di assolvere a tale compito.
Sempre la guida all’applicazione della direttiva macchine chiarisce bene questo concetto:
Quindi, una società di consulenza che marchi CE un insieme di macchine a nome proprio dovrà disporre di tutte le informazioni necessarie per accertarsi che l’insieme soddisfi tutti i requisiti applicabili della direttiva macchine.
Dovrà inoltre avere sufficiente controllo sulla realizzazione dell’insieme per poter decidere quali misure di sicurezza dovranno essere adottate affinché la conformità ai requisiti legali sia assicurata.
Esempio di targa di marcatura CE di una linea a nome Quadra Srl presso l’utilizzatore
Il fabbricante della macchina, indicato nella targa di identificazione della macchina (o della quasi-macchina) deve coincidere con il soggetto che redige la dichiarazione CE di conformità (o la dichiarazione di incorporazione) ed è normalmente il fabbricante «reale» della macchina (o della quasi-macchina).
La direttiva macchine non vieta, però, la prassi commerciale di vendere macchine (o quasi-macchine) con marchio diverso da quello del fabbricante «reale», per esempio nel caso di macchine (o quasi-macchine) commercializzate nell’ambito di insiemi complessi: in questo caso il fabbricante «apparente» è il soggetto che redige la dichiarazione CE di conformità (o la dichiarazione di incorporazione).
È però essenziale che il fabbricante – «reale» o «apparente» – sia uno solo e che sia chiaro all’utilizzatore il soggetto che si assume la responsabilità della conformità della macchina (o della quasi-macchina); è a questo soggetto che un eventuale persona (fisica o giuridica) danneggiata può rivolgersi per far valere i propri diritti.
È proprio per fare in modo che il fabbricante sia facilmente «rintracciabile» che la direttiva 2006/42/CE chiede che la targa di identificazione della macchina riporti sia la ragione sociale che l’indirizzo completo del fabbricante:
Si noti comunque come anche la direttiva macchine utilizzi sempre la parola «fabbricante» al singolare.
A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea precisa a proposito della marcatura CE delle macchine :
e a riguardo della dichiarazione CE di conformità:
e infine per quanto concerne le istruzioni per l’uso:
Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che il fabbricante indicato sulla macchina debba essere uno solo e per far ciò che si decida se tale fabbricante sia quello «reale» o quello «apparente» (per esempio nel caso in cui il soggetto che si occupa della commercializzazione voglia marcare a proprio nome macchine prodotte da soggetti terzi).
Il fabbricante che è indicato nella targa di identificazione della macchina deve essere lo stesso riportato sulla documentazione di accompagnamento, con particolare riferimento alla dichiarazione CE di conformità (o alla dichiarazione di incorporazione) ed alle istruzioni.
Nel caso di aziende appartenenti ad un gruppo – che mantengono una propria indipendenza come ragione sociale – è accettabile modificare il logo indicando che è parte di un gruppo, purché non generi confusione sull’identità del fabbricante.
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