Molto spesso ci scrivono clienti chiedendo cosa fare, e se possiamo aiutarli, per la certificazione CE delle macchine che fabbricano o che usano. Il caso di utilizzatori che debbano marcare CE una macchina è particolare, si tratta spesso o di macchine autocostruite , di macchine modificate oppure di linee assemblate a cura dell’utilizzatore.
La definizione “Certificazione CE” è quasi sempre impropria e, se viene usata ad esempio da un consulente come descrizione delle proprie attività, e non da un Ente Notificato (Organismo di Certificazione), è un errore.
La Certificazione CE è infatti una procedura che implica un Ente Notificato, esterno al fabbricante, che certifichi la macchina, mentre normalmente è il fabbricante stesso che dichiara conforme la macchina alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, prepara la Dichiarazione di Conformità ed appone la marcatura CE sulla macchina; questo vale per tutte le macchine eccetto quelle appartenenti all’allegato IV (vedi alla fine dell’articolo).
Per apporre la marcatura CE su una macchina bisogna seguire una delle procedure di valutazione della conformità delle macchine della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Su questo argomento puoi trovare un articolo completo del nostro blog, cliccando QUI.
Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della Direttiva Macchine 2006/42/CE:
La direttiva 2006/42/CE utilizza, quindi, per le procedure di valutazione di conformità delle macchine i moduli di valutazione della conformità previsti dalla decisione 93/465/CEE e più precisamente:
A differenza di quanto contemplato dalla direttiva 98/37/CE è da notare che:
L’allegato IV della direttiva 2006/42/CE elenca una serie di macchine e alcuni componenti di sicurezza ritenuti particolarmente pericolosi.
La descrizione delle macchine contenuta nell’allegato IV deve considerarsi completa ed esaustiva; per esempio le “presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s” sono indicate al punto 9: solo le macchine che soddisfano completamente questa definizione sono comprese nell’allegato IV, mentre le altre – quali, ad esempio, le presse per la lavorazione a caldo dei metalli, oppure a carico e scarico automatici – ne sono escluse.
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