Iperammortamento Industria 4.0: miti e leggende

Industria 4.0 ed iperammortamento, mi occupo di questo argomento dal novembre 2016.

Ho seguito l’iter della legge, la prima bozza della circolare tecnica mai ufficializzata dal ministero e poi confluita in quella dell’Agenzia delle Entrate, le prime FAQ tecniche poi parzialmente modificate, la circolare ufficiale del Mise ed Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, altre FAQ, altre discussioni ed interpelli mandati avanti anche da noi tramite le associazioni di Federmacchine…

Ho studiato i testi e riassunto le principali informazioni in un articolo sul nostro sito che mantengo costantemente aggiornato.

Nel 2017 il nostro perito Ing. Ernesto Cappelletti  ha effettuato perizie tecniche giurate per un valore di beni superiore agli 80 milioni di euro, che non è poca cosa anche come esperienza applicativa.

Tutti i giorni mi confronto con tecnici e fiscalisti di due Confindustrie locali su temi ancora poco chiari e, con clienti e tecnici della mia azienda, su problematiche reali incontrate sul campo.

Tutti i giorni cerco di dare risposte accurate a tutti gli interlocutori che chiamano da sito chiedendo informazioni ma, tutti i giorni, mi vengono chieste e riferite assurdità sotto forma di regole raccontate ma scritte da nessuna parte.

Ad esempio un cliente, costruttore di macchine, ieri mi ha domandato come compiliare il fantomatico “Certificato di Conformità per industria 4.0”, che  – a sentire l’acquirente della macchina – dovrebbe essere un documento di fornitura obbligatorio.

Un altro cliente ha chiesto conferma del fatto che il nostro perito, iscritto all’Albo degli ingegneri, si avvalga dell’abilitazione del ministero per periziare i beni industria 4.0, abilitazione che, a detta del loro consulente, hanno ottenuto solo in pochissimi fortunati periti …

Un fornitore di beni ha scritto sul suo sito, in caratteri dorati cubitali, di avere depositato una perizia asseverata presso il tribunale di X e che quindi il bene venduto è iperammortabile mentre i beni analoghi dei concorrenti non lo sono.

Un utilizzatore ha chiesto il costo della perizia per un bene che, a nostro parere, nulla aveva a che vedere con i beni iperammortabili. Però la richiesta era accompagnata da una relazione del fabbricante, firmata da un ingegnere, che asseriva l’appartenenza del bene all’elenco dei beni agevolabili, e – ciliegina sulla torta – il fabbricante suggeriva lo stesso ingegnere come perito.

Terzietà obbligatoria del perito questa sconosciuta…

Che dire delle attestazioni industria 4.0 ready?

Ne ricordo una che attribuiva stelline, da 1 a 5, alle macchine per valutare il livello di soddisfacimento del “paradigma industria 4.0”; pensare che a noi sarebbe bastato un banale codice identificativo di PLC, anche non a 5 stelle.

Oppure quella emessa da Ente certificatore dove uno strumento per pesare veniva inserito nell’elenco A1 delle macchine per produrre. Sarebbe stato troppo semplice inserirlo in A2, ovvero nel gruppo specifico dei sistemi di misura, il cui esempio citato nella circolare sono proprio le bilance?

Ascolto messaggi pubblicitari alla radio, dove si comunica che, con l’attestazione di ente accreditato, la procedura di ottenimento dei benefici è più semplice: NON esiste alcuna procedura, i benefici sono automatici, basta averne diritto, produrre perizia o attestazione ed iscriverli a bilancio correttamente.

Leggo Modelli di auto dichiarazione del legale rappresentante, per beni di valore tale da non avere bisogno di perizia giurata, dove si dichiara che un tornio possiede le 5 più 2 caratteristiche tecniche necessarie per l’ottenimento i benefici fiscali.

Ma poi, appena sotto, si dichiara erroneamente anche che il tornio appartiene anche alla categoria A2 dei beni per la qualità e sostenibilità ambientale… forse perchè, così facendo, definendo il tornio appartenente a ben 2 categorie di beni iperammortabili, si aspira al raddoppio dell’iperammortamento…

Ma questo tornio è una macchina utensile o un sistema di misura? 

Utilizzatori e fabbricanti ricordatevi che:

  • Non esiste nessun obbligo di emettere dichiarazioni o certificati che non siano quelli per le direttive europee di prodotto
  • Non esiste nessun organismo, ente o persona fisica autorizzata dal ministero per le perizie. La legge è molto chiara e tutti gli enti di certificazione, accreditati da Accredia, o periti industriali o ingegneri, iscritti nei rispettivi albi, anche se non hanno mai visto da vicino un macchinario industriale e non sanno nulla di interconnessione, possono fare le attestazioni e perizie giurate.
  • Le perizie o attestazioni valgono tutte allo stesso modo, se sono sbagliate paga l’utilizzatore, poi l’assicurazione coprirà eventualmente sanzioni ed interessi, ma il beneficio fiscale sara’ perduto
  • La responsabilità dell’iperammortamento ricade sul fruitore, non vi salveranno perizie depositate (anzi non depositate) presso alcun tribunale da parte dei fornitori.

Per finire, fornitori, ricordatevi che se qualche cliente farà un incauto acquisto, sulla base di falsi benefici fiscali, ventilati da una vostra pubblicità scorretta, prima o poi ve ne potrà chiedere ragione.

Elena Bottura

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