Il contenuto del fascicolo tecnico per le macchine è descritto nella lettera A dell’allegato VII della direttiva 2006/42/CE e deve comprendere i seguenti elementi, come descritto nel nostro libro “Come applicare la Direttiva macchine 2006/42/CE e le norme di riferimento”.
Il fascicolo tecnico deve contenere una descrizione della macchina sufficientemente dettagliata da far capire la sua costituzione, i suoi limiti (soprattutto nel caso di impianti complessi), la sua destinazione d’uso; nella descrizione generale della macchina è bene specificare anche quali sono i materiali che possono essere lavorati dalla macchina, le lavorazioni effettuate, le interazioni degli operatori con la macchina.
Il fascicolo deve contenere il disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando, nonché le relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina
I disegni complessivi devono rappresentare la macchina nel suo insieme e dare un’idea precisa di come è composta; in particolare, è opportuno che siano indicate le dotazioni di sicurezza – ripari, dispositivi di protezione optoelettronici attivi, comandi di arresto di emergenza, ecc. – e il loro posizionamento; gli schemi dei circuiti di comando devono essere comprensivi di tutti i tipi di energie utilizzati dalla macchina, quali energia elettrica, pneumatica, oleoidraulica, vapore, ecc.; le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina devono riferirsi in modo particolare ai circuiti di comando della macchina e soprattutto alle loro parti aventi funzioni di sicurezza.
Il fascicolo deve contenere i disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
Il fascicolo tecnico non deve contenere tutti i disegni e i progetti di dettaglio della macchina, ma solamente quelli che sono necessari per dimostrare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato I della direttiva macchine, quali per esempio disegni dei ripari quotati e con evidenziato il loro posizionamento rispetto agli elementi che devono essere protetti; anche le note di calcolo non devono essere disponibili per tutti gli elementi costitutivi della macchina, ma solamente per gli elementi il cui cedimento potrebbe causare rischi, quali per esempio l’albero eccentrico di una pressa meccanica o una passerella destinata a essere percorsa da persone.
Il fascicolo deve contenere la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e deve dimostrare la procedura seguita per effettuarla.
Il fascicolo tecnico dovrebbe infatti contenere una descrizione della procedura seguita per la valutazione dei rischi che comprenda un’illustrazione delle regole adottate per l’identificazione dei pericoli, la stima dei rischi e la loro ponderazione, inclusi i criteri per la determinazione del raggiungimento di un’adeguata riduzione dei rischi; la documentazione relativa alla valutazione dei rischi deve includere:
Il fascicolo deve contenere indicazioni sulle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme.
Qualora siano state applicate norme- armonizzate o meno oppure altre specifiche tecniche (di utilizzatori delle macchine, del fabbricante, di associazioni di categoria, ecc.) – queste devono essere richiamate nel fascicolo tecnico e citate dove opportuno (come indicato al punto precedente) per dimostrare il soddisfacimento di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva; nel caso vengano utilizzate solo parti di questi documenti, è necessario specificarlo.
Il fascicolo deve contenere qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario.
Nel fascicolo tecnico possono essere inserite relazioni tecniche – per esempio, liste di riscontro attestanti il soddisfacimento dei requisiti di particolari norme – o risultati di prove eseguite dal fabbricante o da un organismo da lui scelto.
Queste prove possono, per esempio, comprendere rilevazioni del rumore aereo emesso dalla macchina, misure del livello di vibrazioni trasmesso dalla macchina agli operatori, prove di sicurezza dell’equipaggiamento elettrico della macchina, verifiche della sterilità di una macchina per il confezionamento di alimenti, ecc.
Le istruzioni per l’uso fanno parte dei documenti di accompagnamento della macchina e devono essere contenute nel fascicolo tecnico.
E’ opportuno che, qualora vengano effettuate traduzioni delle istruzioni per l’uso della macchina, il fascicolo tecnico contenga le versioni in tutte le lingue, in quanto potrebbe essere utile in futuro verificare il contenuto delle traduzioni in caso di problemi o contestazioni.
Analogamente a quanto detto sopra per le istruzioni per l’uso, anche la dichiarazione CE di conformità fa parte dei documenti di accompagnamento della macchina e deve essere contenuta nel fascicolo tecnico.
E’ opportuno che, qualora vengano effettuate traduzioni della dichiarazione CE di conformità della macchina, il fascicolo tecnico contenga le versioni in tutte le lingue, in quanto potrebbe essere utile in futuro verificare il contenuto delle traduzioni in caso di problemi o contestazioni.
Se del caso, il fascicolo dovrebbe includere la dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni per l’assemblaggio.
Infatti, qualora la macchina incorpori quasi-macchine è necessario che le relative dichiarazioni di incorporazione e istruzioni per l’assemblaggio dei rispettivi fabbricanti vengano incluse nel fascicolo tecnico.
Se del caso, il fascicolo dovrebbe includere, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina.
In modo del tutto analogo a quanto detto sopra, qualora la macchina incorpori al suo interno altre macchine, è necessario che le relative dichiarazioni CE di conformità e istruzioni per l’uso dei rispettivi fabbricanti vengano incluse nel fascicolo tecnico;
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