Il datore di lavoro ha la responsabilità per vizi palesi sulle macchine.
Egli infatti è tenuto a verificare la presenza di non conformità palesi prima della loro messa in servizio ed è responsabile di violazione degli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) qualora metta a disposizione dei lavoratori macchine non conformi ai requisiti legislativi applicabili e quindi pericolose.
Il fatto che la macchina sia marcata CE non esime il datore di lavoro dagli obblighi di verifica ai fini della sicurezza.
La sentenza del 29 gennaio 2013, n. 4549 della Cassazione Penale, sezione IV ribadisce la non validità difensiva del concetto di buona fede da parte del datore di lavoro che introduce una nuova macchina, all’interno del proprio ambiente di lavoro, senza verificarne i principi di sicurezza poiché munita della dichiarazione CE di conformità fornita dal costruttore. Tale sentenza è relativa all’infortunio di un lavoratore a seguito dell’utilizzo di una macchina priva delle protezioni antinfortunistiche relative agli organi di movimentazione della stessa, vizio palese e quindi rilevabile dal datore di lavoro:
La sentenza dell’11 marzo 2013, n 11445 della Cassazione Penale, sezione IV afferma che l‘assenza di infortuni in passato non è motivo per ritenere che il vizio sia occulto:
L’esistenza di un vizio occulto del macchinario non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni… né poteva valere ad escludere la responsabilità del Datore di Lavoro il fatto che la macchina riportasse il marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni l’esistenza di rischi residui. La Corte territoriale rilevava infatti che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute dei lavoratori verificando che la macchina sia dotata di idonei dispositivi di sicurezza, in rapporto alle modalità del suo concreto utilizzo e quindi in tutti i momenti della sua utilizzazione.
Di conseguenza il Datore di Lavoro avrebbe dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici dell’attrezzatura perché la pericolosità della macchina era evidente essendo la guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni antinfortunistiche.
Per supportare le aziende, negli adempimenti relativi alla sicurezza delle macchine in uso, Quadra propone un servizio di verifica che prevede:
Vuoi avere maggiori informazioni su Transizione 4.0? In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande…
WEBINAR - I requisiti di sicurezza dei carrelli industriali senza guidatore a bordo (AGV) Il…
Riportiamo di seguito una notizia da UNI perché parteciperemo al tavolo di lavoro sulla cybersecurity…
Quadra S.r.l, con i due Tecnici Ernesto Cappelletti e Chiara Capelletti, saranno presenti a diversi…
Il nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230 richiede che vengano tenuti in considerazione anche i rischi…
Il 26 marzo 2024 ci sarà il secondo appuntamento organizzato da Quadra, in collaborazione con…