Quando si parla di insiemi di macchine, come è ad esempio un’isola robotizzata, spesso sorge il dubbio di come considerarle ai fini della marcatura CE secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
È sufficiente che siano marcate CE le singole macchine costituenti l’insieme? Oppure è necessario procedere in modo diverso?
Anzitutto è importante capire che gli insiemi di macchine – normalmente chiamati anche impianti o linee di produzione – per la Direttiva Macchine sono macchine a tutti gli effetti, e come tali devono essere marcati CE.
Per “insiemi di macchine” s’intende un insieme di macchine, quasi-macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e comandati in modo tale da essere solidali nel funzionamento.
La guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE a proposito della definizione di insieme di macchine precisa:
§38 […] The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end. For a group of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these crieria must be fulfilled:
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.
La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un impianto industriale completo composto da un numero notevole di macchine, o da insiemi di macchine e altre attrezzature provenienti da diversi fabbricanti.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate insiemi di macchine; ad esempio, le attrezzature di scarico e ricevimento delle materie prime, le attrezzature di lavorazione, le attrezzature per l’imballaggio e il carico.
In questo caso, eventuali rischi creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.
Esistono 3 criteri che aiutano a capire se un gruppo di macchine costituisce un insieme di macchine ai sensi della direttiva macchine e che richiede quindi la marcatura CE. Li troverai spiegati in questo video tratto da un nostro corso.
La guida quindi riconosce che il concetto di insieme di macchine non può essere esteso troppo (ad esempio fino a ricomprendere un intero stabilimento industriale) in quanto diventerebbe di fatto ingestibile; in questi casi è ragionevole definire delle sezioni di impianto che costituiscono degli “insiemi parziali” e quindi gestire i rischi che si possono venire a creare tra le varie sezioni nell’ambito della valutazione dei rischi complessiva dell’intero impianto.
Un altro elemento che aiuta a definire il concetto di insieme di macchine è che il sistema di comando sia comune a più macchine; questo coerentemente con la definizione fornita dalla direttiva 2006/42/CE [articolo 2, lettera a), quarto trattino]:
insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
I componenti dell’insieme sono normalmente quasi-macchine, quindi non marcate CE ed accompagnate da una dichiarazione di incorporazione, ma possono anche essere macchine in grado di funzionare in modo indipendente e, come tali, marcate CE ed accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.
Quindi chi assembla un insieme, fabbricante o utilizzatore, deve marcare CE l’insieme di macchine.
Per la marcatura CE dell’insieme però bisognerà prima che tutto l’insieme sia stato dichiarato conforme alle direttive applicabili (direttiva macchine e direttiva PED, Atex, ecc. se applicabili) e, tale compito, spetta all’assemblatore dell’insieme o all’utilizzatore finale se questi assembla più macchine per costituire un insieme complesso per uso proprio.
A tale scopo dovrà essere effettuata una valutazione dei rischi dell’insieme, per assicurarsi che i componenti, utilizzati per la realizzazione dell’insieme, siano adeguati allo scopo e che i rischi che si possono essere generati all’interfaccia tra i vari elementi che compongono l’insieme siano stati sufficientemente ridotti.
Questa prescrizione è stata chiarita dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE:
§38 […] Assemblies of machinery are subjected to the Machinery Directive because their safety depends not just on the safe design and construction of their constituent units but also on the suitability of the units linked together and the safety of the interfaces between them. The risk assessment to be carried out by the manufacturer of an assembly of machinery must therefore cover both the suitability of the constituent units for the safety of the assembly as a whole and the hazards resulting from the interfaces between the constituent units.
Per la costituzione dell’insieme possono essere utilizzate macchine (in grado o meno di funzionare in modo indipendente da altre macchine) nuove o conformi alla vecchia direttiva macchine 98/37/CE oppure macchine di fabbricazione antecedente l’entrata in vigore della direttiva macchine.
In ogni caso le unità costituenti l’insieme devono essere conformi ai requisiti legislativi ad esse applicabili, quindi il fabbricante dell’insieme nella valutazione dell’idoneità delle unità costituenti dovrà prendere come riferimento i requisiti applicabili della direttiva 2006/42/CE, della direttiva 98/37/CE oppure dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 [1]; a seconda dei casi, ovvero dell’anno di fabbricazione delle unità.
Come indicato più sopra, dovrà essere effettuata una valutazione dei rischi derivanti dalle interfacce tra le varie unità costituenti l’insieme e dovranno essere definite le misure di sicurezza adottate per rendere tali interfacce conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2006/42/CE.
IMPORTANTE!!! Bisognerà che tutto l’insieme sia stato dichiarato conforme a TUTTE le direttive applicabili.
È essenziale che sia identificato il fabbricante dell’insieme, ovvero il soggetto che si è occupato del suo assemblaggio.
Il fabbricante dell’insieme può essere l’utilizzatore (che assembla l’insieme per uso proprio), il fabbricante di una o più delle parti costituenti l’insieme oppure un soggetto terzo (ad esempio una società di ingegneria).
Quando viene costituito un insieme di macchine è essenziale che la responsabilità della marcatura CE dell’insieme venga definita contrattualmente: qualora ciò non venga fatto il fabbricante naturale dell’insieme sarà il soggetto che ha acquistato i vari componenti dell’insieme e li assembla, ovvero l’utilizzatore dell’insieme quando questo viene realizzato per uso proprio.
Si tenga presente che qualora l’insieme nel suo complesso venga fornito da un unico soggetto, questi dovrà necessariamente marcare CE l’insieme in quanto rientrante nella definizione di macchina completa in grado di svolgere completamente un’applicazione ben determinata; in questo caso non saranno quindi possibili deroghe contrattuali.
Il soggetto che si assume questo incarico dovrà poter disporre di tutte le informazioni necessarie (ad esempio dai fabbricanti delle varie componenti dell’insieme) ed avere sufficienti poteri decisionali per determinare quali misure di sicurezza verranno adottate per assicurare la conformità dell’insieme ai requisiti della direttiva macchine.
Un insieme complesso costituito da più macchine e/o quasi-macchine:
Se vuoi approfondire cosa succede in caso di modifiche ad insiemi di macchine, puoi continuare a leggere qui.
Articolo scritto da Ernesto Cappelletti.
[1] Il D.Lgs. 81/2008 vale solamente per le macchine messe in servizio nel territorio italiano; se le macchine non rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine vengono messe in servizio in altri stati membri dell’Unione Europea dovranno rispettare le disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vigenti nel luogo di utilizzo delle macchine.
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