Il ricondizionamento, o riparazione di una macchina, senza che questa subisca modifiche costruttive — non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione — o che sia stata assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo, non previste direttamente dal fabbricante, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010.
Inoltre, nel caso di riparazione o ricondizionamento di una macchina che non sia oggetto di transazione commerciale — ovvero che non cambi proprietario — è responsabilità del proprietario della macchina verificarne la conformità ai requisiti legislativi ad essa applicabili.
In particolare, se il proprietario della macchina è anche il datore di lavoro del luogo nel quale la macchina è in servizio, è assoggettato agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 70:
“Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” ,
ed all’articolo 71
“Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.
La “guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti” (edizione 2016) contiene indicazioni riguardanti la riparazione dei prodotti:
§2.1. […] I prodotti che siano stati riparati o sostituiti (ad esempio a seguito di un difetto) senza modifiche delle prestazioni, della finalità o del tipo originari, non devono essere considerati prodotti nuovi ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione e non devono pertanto essere sottoposti nuovamente alla valutazione della conformità, a prescindere dal fatto che il prodotto originario sia stato immesso sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore della normativa.
Questo vale anche se il prodotto è stato temporaneamente esportato in un paese terzo per gli interventi di riparazione.
Tali interventi di riparazione spesso comportano la sostituzione di un pezzo difettoso o usurato con un pezzo di ricambio identico o almeno simile a quello originale (ad esempio le modifiche possono essere dovute all’adeguamento al progresso tecnico o alla cessata produzione del vecchio pezzo) oppure la sostituzione di schede, componenti, sottounità o anche di intere unità identiche. Se le prestazioni originarie di un prodotto vengono modificate (nell’ambito dell’uso previsto, della gamma di prestazioni e della manutenzione come concepiti inizialmente nella fase di progettazione) in quanto i pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione offrono prestazioni migliori grazie al progresso tecnico, questo prodotto non deve essere considerato nuovo ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione. Ne consegue che gli interventi di manutenzione sono sostanzialmente esclusi dal campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione. […]
Gli aggiornamenti o le riparazioni del software potrebbero essere assimilati a interventi di manutenzione purché non modifichino un prodotto già immesso sul mercato in maniera tale da poter influire sulla sua conformità ai requisiti applicabili.
Se invece vuoi sapere a cosa sono soggetti i pezzi di ricambio, leggi qui.
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