Il contenuto della dichiarazione CE di conformità delle macchine è specificato alla lettera A dell’allegato II della Direttiva 2006/42/CE.
La dichiarazione CE deve contenere i seguenti elementi:
La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso originali, a macchina o in stampatello e deve essere accompagnata da una traduzione nella lingua del paese di utilizzazione, eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso.
In particolare deve essere indicato se la versione linguistica è quella originale – del cui contenuto il fabbricante si assume la responsabilità – oppure è la traduzione.
Le direttive rientranti nel nuovo quadro legislativo – tra cui, per esempio, la Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE – richiedono l’emissione di una dichiarazione di conformità UE.
Il contenuto della dichiarazione di conformità UE è diverso da quello della dichiarazione CE di conformità. Ad esempio, la dichiarazione di conformità UE deve riportare la seguente indicazione “La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante”; inoltre devono essere citati i riferimenti alle Gazzette Ufficiali in cui sono pubblicate le direttive rispettate dal prodotto.
Non è necessario che tutte le dichiarazioni CE di conformità o del fabbricante delle macchine siano firmate a mano, ma la firma può essere stampata.
A tale proposito la guida all’applicazione della Direttiva precisa:
§383 The content of the EC Declaration of Conformity
[…] Signature can be a hand written signature or a printed digital one. The signature can be reproduced on the copies of the Declaration of Conformity that accompany the machinery.
Ogni singolo esemplare della macchina deve essere accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità; questo fatto non è comune nell’ambito delle direttive europee di prodotto, che normalmente impongono semplicemente che sul prodotto sia apposta la marcatura CE e che la dichiarazione CE di conformità sia conservata dal fabbricante.
La dichiarazione CE di conformità può essere inserita nelle istruzioni per l’uso oppure può essere un documento separato.
Se la dichiarazione CE di conformità non è contenuta nelle istruzioni per l’uso, queste dovranno riportare comunque indicazione dei contenuti della dichiarazione CE di conformità.
Nella dichiarazione di conformità non devono essere citate le disposizioni di recepimento nazionale delle varie direttive applicabili: sarebbe infatti difficile per il fabbricante conoscere i recepimenti nazionali di tutti gli Stati in cui la macchina viene commercializzata.
La dichiarazione CE di conformità non deve però, come specificato nell’edizione 2.2 della guida all’applicazione della Direttiva, fare riferimento alla direttiva di bassa tensione:
§90 Specific EU legislation that apply instead of the Machinery Directive to machinery that is in their scope
[…] Thus, whilst machinery with an electrical supply, which is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) of MD, shall fulfil the safety objectives of the LVD, the manufacturer’s EC Declaration of conformity shall not refer to the LVD but to the MD.
Si noti che il riferimento alle norme armonizzate o alle norme e specificazioni tecniche applicate non è un obbligo; è essenziale che nella dichiarazione vengano citate solamente le norme effettivamente utilizzate nella progettazione e realizzazione della macchina; è anche possibile indicare il rispetto parziale di norme armonizzate, specificando quali punti sono stati o meno applicati e rispettati.
È essenziale che vi sia una corrispondenza biunivoca tra la dichiarazione CE di conformità e la macchina a cui si riferisce; per questo motivo la dichiarazione deve identificare la macchina il più precisamente possibile, indicando anche il numero di serie della macchina o di un lotto di macchine se prodotte in grande serie.
Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non deve essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2014/35/UE (edizione agosto 2018) recita:
“1.5.1. Electricity supply
Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.”
Thus, whilst machinery with an electrical supply must fulfil the safety objectives of the Low Voltage Directive, the manufacturer’s EC Declaration of conformity should not refer to the LVD but to the Machinery Directive.
Questo in forza della modifica del requisito essenziale 1.5.1 della direttiva 2006/42/CE che ha precisato che gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine.
Sullo stesso aspetto la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE (edizione 2.2, ottobre 2019) ha precisato:
Se vuoi invece sapere come fare la dichiarazione di conformità di un insieme di macchine guarda il video qui sotto
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