Elenco prodotti non soggetti a marcatura CE per direttiva macchine

La direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):

  1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
  2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
  3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
  4. le armi, incluse le armi da fuoco;
  5. i seguenti mezzi di trasporto:
    • trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
    • veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
    • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
  6. le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
  8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
  9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
    • elettrodomestici destinati ad uso domestico,
    • apparecchiature audio e video,
    • apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
    • macchine ordinarie da ufficio,
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
    • motori elettrici;
  12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • trasformatori

Le macchine la cui fonte di energia è la forza umana sono soggette a Direttiva Macchine?

Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto la forza umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è demoltiplicata da meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc.

È facile capire il motivo di tale distinzione: nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si fermano anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il controllo diretto dell'operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce indipendentemente dall'azione dell'operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia (anche se di entità limitata).

La Direttiva Macchine si applica alle macchine di sollevamento?

Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un'operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.

La Direttiva Macchine si applica ai veicoli?

I mezzi di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione, mentre vi rientrano i veicoli che svolgono altre funzioni, quali per esempio autogru, betoniere, macchine movimento terra, ecc.; infatti, i rischi correlati ai veicoli in quanto tali sono già disciplinati da direttive specifiche, mentre i rischi dovuti alle attrezzature montate sui veicoli che svolgono altre funzioni (per esempio apparecchi di sollevamento) sono ben trattati dalla direttiva Macchine.

Le macchine per la ricerca devono essere marcate CE?

Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.

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