In questo articolo abbiamo raccolto le principali domande e risposte su Transizione 4.0, il credito di imposta valido per il triennio 2023-2025, e sui beni comunemente definiti “Industria 4.0”. Il credito di imposta infatti vale anche per i gli investimenti ultiomati entro il 30 giugno 2026, a patto che entro il 31 dicembre 2025 siano stati pagati acconti per almeno il 20% del valore dell’investimento.
Il contenuto è aggiornato con il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (agevolazioni fiscali) e Legge di bilancio 2025 (legge n . 207 del 30-12-2024).
L’articolo è stato scritto per chi vuole vendere e comprare macchinari industriali con l’obiettivo di godere dei vantaggi previsti dal piano nazionale Transizione 4.0.
Se invece sei interessato alla nuova TRANSIZIONE 5.0 2026-2028, troverai QUI un articolo completo.
Transizione 4.0 conferma, e prolunga, il modello di agevolazione fiscale iniziato nel 2017 per i beni innovativi interconnessi, definiti beni “Industria 4.0”.
Nel nostro blog troverai anche un’analisi delle attività che abbiamo effettuato su Industria 4.0 nel periodo 2017/2018 e un articolo che racconta alcuni “Miti, leggende ed errori” a proposito delle perizie e delle attestazioni per Industria 4.0.
Eventualmente contattaci se hai beni acquistati dal 2020 al 2025 e per i quali non è mai stato richiesto alcuna agevolazione.
Transizione 4.0 2025
Dal 2021 è in vigore la legge 178/2020, con successive modifiche ed integrazioni intervenute negli anni elencate nel riquadro verde sopra, che prevede incentivi per l’acquisto di beni strumentali materiali interconnessi da parte delle imprese in forma di credito di imposta.
Le percentuali del costo del bene, che va a costituire il credito di imposta, ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, sono riassunti nella tabella che segue.
Nel 2025 è stato modificata la tipologia dei beni agevolabili, togliendo i beni immateriali, che erano agevolabili negli anni precedenti, ma non la struttura tecnica per godere delle agevolazioni, che rimane la stessa dal 2020.
Infatti, la legge di bilancio 2025 non ha modificato le leggi già in vigore per quanto concerne le agevolazioni Transizione 4.0, eccetto che per 2 elementi importanti:
1- dal 2025 i beni immateriali non godono più del credito di imposta
2- viene fissato un tetto massimo di spesa nel bilancio dello Stato per tutti i crediti Transizione 4.0 che quindi non è più una agevolazione sicura ed automatica ma dipende dalla disponibilità di fondi ancora disponibili al momento della richiesta:
(art.1 comma 448 Legge 207/24) “secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne da’ immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”
Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.
Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.
CREDITO D’IMPOSTA 2021 - 2025 PER BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE (allegato A annesso alla Legge di bilancio 236/2017)
Periodo di ultimazione dell’investimento
% Credito d’imposta massimo
Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022)
16/11/2020 – 31/12/22 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2021 (*)
(*) Proroga predisposta dalla conversione in legge del 24 febbraio 2022 del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
50% del costo del bene
Fino a 2,5 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)
(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)
40% del costo del bene
Fino a 2,5 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)
(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)
20% del costo del bene
Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)
01/01/2022-31/12/2022 (o 30/11/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)
(*) Proroga al 30/9/2023 predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423 seguita da ulteriore proroga al 30/11/2023 (legge di conversione del DL 198/2022 Milleproroghe)
10% del costo del bene
Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)
Dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)
20% del costo del bene
10% del costo del bene
5% del costo del bene
Fino a 2,5 milioni (€)
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni (€)
Oltre i 10 milioni (€) (fino a 20 milioni di limite massimo)
Per gli investimenti che superano i 2,5 milioni di euro esiste comunque la possibilità di godere di credito di imposta, ma in misura minore alle percentuali esposte in tabella nella seconda colonna.
E’ possibile usare il credito immediatamente nell’anno dell’interconnessione della macchina, senza attendere l’anno successivo.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per il Sud) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto per l’investimento.
Ci sono alcuni adempimenti burocratici obbligatori da non scordare, ed uno nuovo dal 30 marzo 2024:
1- le imprese che godono delle agevolazioni 2025 devono effettuare 3 comunicazioni tramite piattaforma GSE :
- una preliminare
- una di conferma al versamento di acconto 20% entro 30 giorni dalla prima, pena la scadenza della comunicazione
- una al completamento dell’investimento per gli investimenti completati entro il 31 gennaio 2025 ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2026 (proroga DD 28-1-26); per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2026
2- deve essere redatta una perizia asseverata (o attestazione da ente notificato) per i beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro;
3- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter dell’art. 1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020, come modificata dalla legge 234/2021, art. 1, comma 44.
(art.1 comma 447, Legge 207/24) “Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.”
Come si calcola il credito di impostaTransizione 4.0 per i macchinari?
La legge di bilancio 2022 ha definito le aliquote differenziate per calcolare il credito di imposta degli investimenti in beni materiali iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 2025, o 3 giugno 2026 con acconto 20% versato entro fine 2025.
Esse sono:
- CREDITO DI IMPOSTA del 20% del valore del bene per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- CREDITO DI IMPOSTA del 10% del valore del bene per gli investimenti da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro;
- CREDITO DI IMPOSTA del 5% del valore del bene per gli investimenti da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.
Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato.
Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa nel 2025 è quindi il 20% del valore imponibile della macchina, ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.
Questa agevolazione rimane la stessa per beni consegnati entro il 30/06/2026 con un contratto di acquisto e un acconto (almeno il 20%) pagato entro 31 dicembre 2025.
Quali sono le nuove aliquote del credito di imposta 2025 e 2026 per i software?
Da 2025 i software non godono più del credito di imposta.
Per software acquistati nel 2024 invece l’aliquota del credito di imposta era del del 20%.
Comunicazioni obbligatoria dal 1 gennaio 2025: investimenti effettuati nel 2025 ed iniziati dal 31 dicembre 2024
ATTENZIONE!!!
Purtroppo c’è una novità anche per gli investimenti non ancora prenotati, con il versamento dell’acconto almeno del 20%, prima della pubblicazione della legge di bilancio 2025. Infatti la legge di bilancio 2025 ha stabilita una dotazione massima per l’agevolazione 4.0.
Infatti, la legge di bilancio 2025 ha modificato le leggi già in vigore sulle agevolazioni Transizione 4.0 perché viene fissato un tetto massimo di spesa per l’agevolazione che viene quindi concessa “secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne da’ immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.”
I modelli da compilare, con relative istruzioni, li troverai qui sul sito GSE.
Il giorno 11 novembre 2025, anche per il fatto che il Ministero ha comunicato la chiusura di Transizione 5.0 riversando le richieste di 5.0 nella 4.0, i fondi disponibili sono finiti.
Quindi dal giorno 12 novembre 2025, tutte le richieste preventive inviate sulla piattaforma GSE sono state messe in stato di attesa, il che significa che non si riesce nemmeno a fare la richiesta confermativa intermedia con i dati dell’acconto versato.
Oggi, 11 febbraio 2026, i nostri clienti con investimenti prenotati fino a metà novembre 2025 ma con richieste in sospeso per non disponibilità dei fondi, hanno ricevuto una pec da GSE con la notifica che i fondi erano tornati disponibili e potevano quindi concludere la pratica con l’inserimento dell’acconto e l’eventuale comunicazione conclusiva.
ATTENZIONE! L’acconto va comunicato entro 30 giorni dalla pec per non pedere la prenotazione.
Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: nuovi investimenti 2024
ATTENZIONE!
Dal 2020 le leggi relative a Transizione 4.0 hanno previsto un adempimento aggiuntivo rispetto all’iperammortamento, ovvero una comunicazione a fini statistici al Ministero con i dati degli investimenti effettuati (tipologia ed importi):
Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Fino al 30 marzo 2024 la comunicazione era prevista solo a fini statistici e non c’erano sanzioni per il mancato invio della comunicazione.
Dal 30 marzo 2024 invece, con il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024, art.6, sono cambiate le cose, rendendo di fatto obbligatoria la comunicazione dopo gli investimenti pena la decadenza del credito.
La stesso decreto legge ha stabilito anche una comunicazione telematica prima della realizzazione dell’investimento con l’ammontare previsto degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.
Per tutti gli investimenti iniziati, con acconto almeno del 20% entro il 30 dicembre 2024, il credito è garantito.
Comunicazioni obbligatoria dal 30 marzo 2024: investimenti effettuati nel 2023
ATTENZIONE! INVESTIMENTI CON CREDITO MATURATO NEL 2023
Purtroppo c’è una brutta novità anche per gli investimenti conclusi ed interconnessi nel 2023 che hanno già goduto della prima tranche di credito delle 3 previste, ovvero il decreto legge n.39 del 29 marzo 2024 prevede:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
Quindi, come confermato dalla Risoluzione 19/E del 12 aprile 2024, non essendo disponibili i nuovi modelli telematici, i crediti residui 2023 non sono stati utilizzabili fino al 29 aprile 2024:
“… per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
• per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato
come “anno di riferimento” 2023 o 2024″.
L’ Agenzia Entrate ha però ulteriormente chiarito il 16 aprile 2024 che gli investimenti conclusi nel 2022 e 2021, anche se interconnessi successivamente nel 2023, non subiranno ritardi nel godimento dei ratei del credito:
Risposte alle domande più frequenti – Investimenti in beni strumentali
Faq del 16 aprile 2024 – In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 105
I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Poi, il 15 maggio 2024, la Risoluzione n.25, ha stabilito che:
OGGETTO: Crediti di imposta per investimenti “Transizione 4.0” – articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Il 29 aprile 2024 sono stati resi disponibili i modelli da compilare, con relative istruzioni, per i crediti 2023, li troverai qui sul sito GSE.
Quale dicitura devono riportare nel 2025 e 2026 le fatture/documenti dei beni acquistati?
Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:
“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”
Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?
Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.
La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”
Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.
In pratica, semplificando:
- se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
- se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
- stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
- realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
Codici tributo F24 PER TRANSIZIONE 4.0
Riportiamo qui a seguire 3 FAQ IMPORTANTI DELL’Agenzia Entrate del 29-1-2026.
Faq del 29 gennaio 2026 –
Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2026
Ho effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0) e ho completato l’investimento nel 2026. Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2025 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore entro la stessa data. Posso fruire della prima quota nel 2026? Quale anno e quale codice tributo devo indicare nel modello F24? Quale anno devo indicare per fruire delle quote degli anni successivi?
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Questa ipotesi è disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2025
Ho effettuato un investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0). Ho pagato acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 e il relativo ordine è stato accettato dal venditore. Ho quindi completato l’investimento nel 2025 e ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025; la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027.
Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025. Quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?
Se non fruisco della seconda quota nel 2026 posso fruirne nel 2027?
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Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che nella compilazione dell’F24 sia indicato come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Nel seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.

Faq del 29 gennaio 2026 – Crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” – Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Modalità di fruizione in F24 – ANNO DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2024
Ho presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali di cui al comma 1057-bis dell’articolo 1, della legge n. 178/2020 (Transizione 4.0), indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026. Ho fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024. Per fruire della seconda quota ho indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.
Quale codice tributo e quale anno devo indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota? Posso ancora fruirne nel 2026?
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Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che il credito d’imposta Transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. La risoluzione 15 maggio, 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.

Quale dicitura devono riportare nel 2025 le fatture/documenti dei beni acquistati?
Come scritto sopra, le fatture, e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, a partire da gennaio 2022, devono riportare la frase:
“Il presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44.”
Cosa bisogna fare se le fatture di acquisto non riportano i riferimenti di legge?
Come descritto sopra le fatture/documenti dei beni acquistati, ed ordinati nel 2023, quindi soggetti a Transizione 4.0 (credito di imposta), devono riportare la frase che i beni sono agevolabili secondo l’art. 1 della Legge 178 del 2020 come modificata dalla Legge 234 del 2021.
La mancanza dei riferimenti di legge è molto grave, perché il comma 1062 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 dispone che ”Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 (ora ter dal 2022).”
Siccome ci sono stati molti interpelli all’Agenzia delle Entrate sull’argomento, l’Agenzia Entrate, il 5 ottobre 2020, abbiamo reso disponibili le risposte (n. 438 e n. 439, del 5 ottobre 2020 scaricabile cliccando qui) per permettere la regolarizzazione delle fatture.
In pratica, semplificando:
- se le fatture da regolarizzare sono cartacee è sufficiente scrivere sopra la frase in modo indelebile con i riferimenti della legge, a penna o con un timbro (su ogni fattura di acconto e saldo);
- se le fatture sono elettroniche ci sono due possibili alternative:
- stampare la fattura e scrivere la frase come sopra;
- realizzare un’integrazione elettronica della fattura da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
Industria 4.0 e credito d’imposta, che differenze ci sono?
Pur variando negli anni le modalità di godimento dei benefici tra Industria 4.0 (iperammortamento) e Transizione 4.0 (credito di imposta) la legge su cui si baserà tutto l’impianto normativo tecnico delle agevolazioni è la stessa, cioè la Legge 232/2016.
Infatti le agevolazioni, dal 2020, diventano credito di imposta Transizione 4.0 ed in questa forma rimarranno fino a fine 2025.
Questa legge definisce negli allegati A e B le tipologie di beni che sono oggetto di agevolazione e rimane ancora oggi il riferimento per la classificazione dei beni agevolabili, se non che i software non sono più agevolabili dal 2025.
La stessa legge definisce le modalità di interconnessione che rendono i beni agevolabili.
Transizione 4.0, rispetto a Industria 4.0, ha aggiunto alcuni adempimenti formali, tra cui una comunicazione a fini statistici al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Cos’è il credito di imposta?
Il credito di imposta di cui può godere l’azienda che acquista una macchina interconnessa è una percentuale del costo di acquisizione (nel 2023 è il 20% del valore imponibile della macchina), ad esempio se la macchina costa 100.000,00 euro più IVA, il credito di imposta godibile in 3 anni è di 20.000 euro.
Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei 6 SPECIALI codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 da utilizzare in compensazione dei bonus Transizione 4.0.
L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.
Tipologia di beni materiali agevolabili
Possono fruire dell’agevolazione esclusivamente i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’attività. In particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Di conseguenza l’agevolazione non si applica:
- ai beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati / assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
- ai materiali di consumo.
Transizione 4.0 e imprese: soggetti beneficiari
Il credito di imposta per i beni interconnessi riguarda i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Possono accedere al credito d’imposta 2022-25 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quindi presta molta attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori della tua azienda (D.Lgs. 81/08).
Quali sono le tempistiche per godere del credito di imposta 2024-2025?
Le tempistiche sono quelle espresse nella tabella riportata più sopra.
Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinare per godere dell’agevolazione?
Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
Nota 1: La Circolare 4E del 30/03/2017 ha chiarito che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (ad esempio: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).
Il credito d’imposta si applica a beni NUOVI, strumentali all’esercizio d’impresa, (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:
- beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
- beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.
L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:
- A1: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
- A2: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
- A3: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). I beni immateriali non sono più soggetti a credito di imposta a partire dal 2025.
All’allegato B originario, la legge di bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
Il responsabile di tutte le procedure previste dalla direttiva macchine è il soggetto che assembla l’insieme, come indicato anche dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea (edizione 2.1 del luglio 2017):
Quali sono le caratteristiche obbligatorie dei macchinari per godere dell’agevolazione?
Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.
Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’agevolazione?
La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).
Cosa deve fare l’impresa per godere dell’agevolazione 2025?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali, o immateriali, nuovi di fabbrica, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, oppure deve emettere l’ ordine di acquisto e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025. Deve poi mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026.
L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione del legale rappresentante che dimostri che il bene:
- possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;
- sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di valore superiore deve acquisire una perizia ASSEVERATA.
Chi deve fare la perizia asseverata per l’agevolazione?
Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica asseverata emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato per la tipologia di bene) che attesti l’avvenuta interconnessione del bene.
L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.
Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2019?
Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iperammortamento al 250%.
Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?
Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205) con iperammortamento.
