“Visti i contatti in corso per la valutazione di conformità di due isole robotizzate, approfitto della vostra cortesia per chiederle alcune delucidazioni di carattere generale:
Iniziamo quindi a vedere le definizioni come fornite dalla direttiva macchine.
La direttiva 2006/42/CE definisce “quasi-macchine” [articolo 2, lettera g)]:
“insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”
Il punto chiave di questa definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado di portare a compimento l’applicazione cui sono destinate.
La guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE (edizione 2.2 dell’ottobre 2019) chiarisce questo concetto:
As an example, industrial robots are usually designed without a specific application until incorporated into the final machinery […].
The manufacturer of the final machinery takes the necessary measures so that the robot can perform its specific application safely within the assembly.
In practice, only an industrial “stand and function alone-robot” provided with both an end-effector and control system so that it can itself perform a specific application, is a complete machinery under the Machinery Directive.
La definizione di “macchina” secondo la direttiva 2006/42/CE [articolo 2, lettera a)] è:
La discriminante per determinare se una macchina possa funzionare in modo indipendente oppure no è la necessità di assemblaggio con altre macchine o quasi-macchine per svolgere la sua funzione.
Per esempio, una pressa destinata ad essere caricata e scaricata da un operatore (e che non ha quindi bisogno di altre macchine per svolgere la funzione cui è destinata dal fabbricante) è una macchina che può funzionare in modo indipendente.
Invece una pressa, che necessita di un sistema di carico e/o di scarico automatico, è una macchina che non può funzionare in modo indipendente, in quanto necessita di altre macchine o quasi-macchine per portare a termine il compito cui è destinata.
Le macchine non destinate a funzionare in modo indipendente possono non rispettare tutti i requisiti dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto il loro soddisfacimento è compito dell’assemblatore dell’insieme complesso, che ne dovrà garantire la conformità.
Si pensi, per esempio, ad un robot antropomorfo che viene normalmente fornito privo di qualsiasi riparo e la cui protezione è affidata alle misure di sicurezza dell’insieme in cui il robot verrà inserito.
Questa è la risposta del nostro esperto Ing. Ernesto Cappelletti alla prima domanda.
Se la macchina reggiatrice non è in grado di svolgere la propria funzione autonomamente, ad esempio è necessario che il prodotto da reggiare sia portato alla macchina da un trasportatore non fornito da voi, è una quasi macchina e deve essere accompagnata da una dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE.
La risposta del nostro esperto alla seconda domanda del cliente è articolata.
Si deve partire dalla definizione di “installazioni complesse”, ovvero di un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e comandati in modo tale da essere solidali nel funzionamento.
La guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE, a proposito della definizione di insieme di macchine, precisa:
38 […] The definition of assemblies of machinery indicates that assemblies are arranged and controlled so that they function as an integral whole in order to achieve the same end.
For a group of units of machinery or partly completed machinery to be considered as an assembly of machinery, all of these criteria must be fulfilled:
A group of machines that are connected to each other, but where each machine functions independently of the others, is not considered as an assembly of machinery in the above sense.
The definition of assemblies of machinery does not extend to a complete industrial plant consisting of a number of production lines each made up of a number of machines, assemblies of machinery and other equipment, even if they are controlled together by a single production control system.
Only if the plant (which may be any combination of machinery, partly completed machinery and other equipment resulting in machinery subject to the Machinery Directive) forms a single integrated line is it subject to the Machinery Directive as an assembly.
So for the purpose of applying the Machinery Directive, most industrial plants can be divided into different sections, each of which may be a distinct assembly (of machinery) or even an independent machine (e.g. a mixing vessel).
Even a single production line may be divided into separate assemblies and/or machines if there is no safety related connection between constituent assemblies or machinery.
However, where risks are created by the interfaces with other sections of the plant these must be covered by the installation instructions […].
La guida quindi riconosce che il concetto di insieme di macchine non può essere esteso troppo (ad esempio fino a ricomprendere un intero stabilimento industriale) in quanto diventerebbe di fatto ingestibile.
In questi casi è ragionevole definire delle sezioni di impianto che costituiscono degli “insiemi parziali” e quindi gestire i rischi che si possono venire a creare tra le varie sezioni nell’ambito della valutazione dei rischi complessiva dell’intero impianto.
Un altro elemento che aiuta a definire il concetto di insieme di macchine è che il sistema di comando sia comune a più macchine; questo coerentemente con la definizione fornita dalla direttiva 2006/42/CE [articolo 2, lettera a), quarto trattino]:
insiemi di macchine… o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
Quindi se fornite una reggiatrice completa di trasporti e protezioni e con un circuito di comando autonomo potete marcarla CE ed accompagnarla con una dichiarazione CE di conformità ai sensi della direttiva 2006/42/CE.
Ad esempio, la settimana scorsa, una cliente storica di Quadra ha scritto:
“Buongiorno ErnestoI dubbi della cliente sono 2:
1- la fornitura è di una macchina o una quasi – macchina?
2- il cliente dovrà marcare CE nuovamente la linea modificata?
Capire se la fornitura sia una macchina o quasi-macchina, ed anche farlo capire al cliente, è un problema comune a molti fabbricanti ed utilizzatori, per fortuna la linea guida all’applicazione della direttiva Macchine dell’ottobre 2019 ci aiuta a chiarire la situazione.
Il dubbio è stato affrontato e chiarito nella prima parte di questo articolo.
Invece la questione se rimarcare CE l’insieme merita un approfondimento particolare che troverai nella risposta alla nostra cliente:
“Buongiorno Giovanna,
la definizione di quasi-macchina (articolo 2, lettera g della direttiva 2006/42/CE) è la seguente:
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata.
Per l’inserimento di una quasi-macchina in un insieme di macchine esistente deve essere definito in quali casi sia necessario sottoporre nuovamente l’insieme nel suo complesso, oppure sue parti, alle procedure di marcatura CE previste dalla direttiva macchine.
I criteri da utilizzare sono:
allora nessuna attività riguardante la direttiva macchine sarà necessaria per queste parti dell’insieme.
Per quanto riguarda la parte interessata alla modifica:
Se invece le modifiche mutano in modo significativo la funzionalità, o i rischi esistenti nell’intero insieme, questo dovrà essere sottoposto alle procedure previste dalla direttiva macchine. In questo caso dovrà quindi essere effettuata una valutazione dei rischi dell’insieme nella sua interezza, dovrà essere apposta una marcatura CE, redatta una dichiarazione CE di conformità e, per quanto necessario, preparate delle istruzioni per l’uso relative a tutto l’insieme.
A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine fornisce numerosi chiarimenti:
§39 Assemblies comprising new and existing machinery….
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