Una macchina – o un insieme di macchine – che non può essere completata presso la sede del fabbricante, ma che necessita di attività di installazione presso l’utilizzatore, dovrà essere dichiarata conforme alla direttiva macchine solamente quando l’installazione è completata.
Quindi la dichiarazione CE di conformità della macchina potrà essere emessa solamente una volta terminata questa fase – quando tutte le misure di sicurezza previste saranno presenti e funzionanti – momento a partire dal quale la macchina potrà essere messa a disposizione dell’utilizzatore.
A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE emessa dalla Commissione Europea[1] indica:
[1] Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, Edition 2.2 (October 2019), European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs.
Durante la fase di montaggio ed installazione della macchina, quindi prima che questa venga marcata con il simobolo CE, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone coinvolte nel processo di montaggio ed installazione o delle altre persone presenti in loco.
Queste misure possono comprendere, ad esempio:
Durante la fase di montaggio ed installazione della macchina possono, se del caso, essere adottate misure di sicurezza specifiche per tale fase, ad esempio dispositivi di sicurezza che agiscono solamente su parte della macchina.
I rischi residui, dovuti all’incompleta protezione garantita da queste misure, dovranno essere gestiti in accordo alla legislazione locale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Prima che la macchina venga marcata CE, e dunque possa essere usata dall’utilizzatore, tutte le misure di sicurezza previste dovranno essere installate ed operative.
A questo proposito, è opportuno che al termine del montaggio ed installazione della macchina venga eseguito un controllo delle misure di sicurezza della macchina (comandi di arresto di emergenza, posizionamento ripari, monitoraggio di parametri di funzionamento critici, ecc.), in modo da attestare che la macchina è completamente conforme ai requisiti della direttiva 2006/42/CE.
Tale collaudo dovrebbe essere documentato mediante un apposito verbale e sarebbe meglio che fosse eseguito congiuntamente con rappresentanti dell’utilizzatore.
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