La direttiva macchine 2006/42/CE si applica alle macchine, ma è prevista dalla direttiva macchine anche la marcatura CE dei pezzi di ricambio delle macchine?
È una domanda che ci viene posta molte volte da clienti che vendono macchine industriali e relativi pezzi di ricambio. L'obiettivo di questo articolo è rispondere alla domanda, ma è molto importante che tu lo legga fino in fondo. Infatti tratteremo in particolare l'applicabilità, ai ricambi, della direttiva macchine, ma potrebbero esserci altre direttive applicabili.
Vediamo prima cosa si intende per macchina secondo la direttiva macchine.
Secondo la direttiva macchine, per macchina si intende [articolo 2, lettera a)]:
- un insieme equipaggiato, o destinato ad essere equipaggiato, di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
- un insieme di cui al al punto 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento.
- un insieme di cui ai punti 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione.
- insiemi di macchine, di cui di cui ai punti 1 e 2 e 3, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
- un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Quindi, perché un oggetto rientri nella definizione di macchina secondo la direttiva macchine, deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d'uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese a uno scopo preciso.
Prodotti non soggetti a marcatura CE
La Direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
- i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;
- le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
- le armi, incluse le armi da fuoco;
- i seguenti mezzi di trasporto:
- trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, escluse le macchine installate su tali veicoli,
- veicoli a motore esclusivamente da competizione, e
- mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli;
- le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
- i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione:
- elettrodomestici destinati ad uso domestico,
- apparecchiature audio e video,
- apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione,
- macchine ordinarie da ufficio,
- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione,
- motori elettrici;
- le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
- apparecchiature di collegamento e di comando
- trasformatori
I pezzi di ricambio non sono quindi macchine — e come tali non possono essere marcati CE ai sensi della direttiva macchine — se non rientrano nelle definizioni sopra riportate; ad esempio un albero o un cuscinetto non devono recare la marcatura CE in quanto non rientrano nella definizione di “macchina”.
I ricambi non rientrano nemmeno nella definizione di “attrezzatura intercambiabile” della direttiva macchine, come chiarito dalla guida all'applicazione della direttiva 2006/42/CE, infatti:
§41 […] Interchangeable equipment should not be confused with spare parts that do no change the function of the machinery or attribute a new function to it but that are simply intended to replace worn or damaged parts.
Anche nel caso di ricambi dei componenti di sicurezza, la direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria
Dunque, quando un componente di sicurezza viene fornito come pezzo di ricambio originale dal fabbricante della macchina, non rientrerà nel campo di applicazione della direttiva, in quanto si ritiene che la fornitura di un pezzo di ricambio originale rientri nella continuità del contratto di vendita iniziale.
A questo proposito, la linea guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE indica:
§48 The exclusion set out in Article 1 (2) (a) concerns only components identical to components manufactured by the machinery manufacturer and fitted to their own machinery. Such components are not subjected to the Machinery Directive as such because they are not placed on the market independently.
Quindi quando il fabbricante della macchina fornisce componenti identici quali pezzi di ricambio, in sostituzione dei componenti originali, tali pezzi di ricambio non saranno oggetto della direttiva macchine.
Tale esenzione si applica anche ai casi in cui componenti di sicurezza identici non sono più disponibili ed il fabbricante della macchina fornisca pezzi di ricambio aventi le stesse funzioni e prestazioni di sicurezza dei componenti originariamente montati sulla macchina.
Quindi sono esclusi dalla direttiva macchine anche componenti di sicurezza, forniti come pezzi di ricambio, non identici all'originale ma equivalenti sotto il punto di vista della funzione svolta e del livello di prestazione assicurato, nel caso in cui i componenti originali non siano più disponibili sul mercato.
Se vuoi sapere di più sui prodotti compresi o esclusi dalla direttiva macchine, vai a questa pagina.
ATTENZIONE !!!! Qualora invece i pezzi di ricambio ricadano nell'ambito di applicazione di altre direttive — ad esempio direttiva bassa tensione o compatibilità elettromagnetica per i componenti elettrici, direttiva PED o ATEX per apparecchi in pressione o destinati al funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva — dovranno recare la marcatura CE nei modi previsti da tali direttive.