La direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto la forza umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è demoltiplicata da meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc.
È facile capire il motivo di tale distinzione: nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si fermano anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il controllo diretto dell’operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce indipendentemente dall’azione dell’operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia (anche se di entità limitata).
Le macchine che effettuano operazioni di sollevamento sono invece comprese nel campo di applicazione della direttiva indipendentemente dalla fonte di energia; infatti, queste compiono un’operazione intrinsecamente pericolosa e, inoltre, il carico sollevato accumula energia potenziale gravitazionale che può essere liberata dalla sua caduta.
I mezzi di trasporto sono esclusi dal campo di applicazione, mentre vi rientrano i veicoli che svolgono altre funzioni, quali per esempio autogru, betoniere, macchine movimento terra, ecc.; infatti, i rischi correlati ai veicoli in quanto tali sono già disciplinati da direttive specifiche, mentre i rischi dovuti alle attrezzature montate sui veicoli che svolgono altre funzioni (per esempio apparecchi di sollevamento) sono ben trattati dalla direttiva Macchine.
Per macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori non si intendono macchine installate permanentemente nei laboratori oppure macchine non destinate esclusivamente a fini di ricerca; in particolare ricadono nel campo di applicazione della direttiva Macchine i prototipi realizzati per verificare la bontà delle soluzioni tecniche da adottare sulle macchine, siano essi utilizzati internamente dal fabbricante oppure affidati a utilizzatori che hanno il compito di provarli.
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