Marcatura CE delle macchine

Le macchine devono avere la marcatura CE secondo quanto prescritto dal requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute 1.7.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, ovvero:

1.7.3. Marcatura delle macchine

Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
  • designazione della macchina,
  • la marcatura CE (cfr. allegato III),
  • designazione della serie o del tipo,
  • eventualmente, numero di serie,
  • anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE.

Inoltre, la macchina progettata e costruita per l’utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l’apposita marcatura.

La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto1.7.1.

Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

La tecnica con cui viene apposta la marcatura della macchina può essere scelta dal fabbricante, purché sia indelebile; il concetto di indelebilità deve essere ragionevole: la marcatura deve rimanere leggibile nel tempo nelle normali condizioni di utilizzo della macchina, ma è chiaro che ogni tipo di marcatura non può resistere a una lavorazione meccanica.

Nella determinazione dell’indelebilità della marcatura il fabbricante deve tenere in considerazione l’ambiente in cui la macchina è chiamata a operare: per esempio, una macchina destinata a funzionare all’aperto avrà condizioni più critiche rispetto a una che opera in ambiente chiuso.

Le informazioni della marcatura devono essere sufficienti a identificare in modo univoco il fabbricante della macchina e il modello (per esempio, per correlarlo senza possibilità di errori con la documentazione di accompagnamento, quali il manuale di istruzioni o gli schemi dei circuiti di comando).

Il numero di serie è un’informazione opzionale per la marcatura [1]; nel caso in cui il fabbricante decida di indicare il numero di serie, la forma con cui viene designato tale numero è a scelta del costruttore.

Deve essere indicato sulla marcatura della macchina l’anno di costruzione, ovvero l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione [2].

Per “designazione della macchina” si intende il nome comune della categoria di macchine a cui il modello specifico di macchina appartiene (ad esempio “fresatrice” o “pressa”). Se possibile, si deve utilizzare il termine usato dalle norme armonizzate per indicare la categoria di macchine cui si fa riferimento.

Per quanto riguarda le esigenze di marcatura della macchina per il suo utilizzo in atmosfera esplosiva, bisogna fare riferimento alla direttiva ATEX.

La marcatura deve comprendere le informazioni necessarie per l’utilizzazione sicura della macchina, per esempio, nel caso di molatrici, il diametro massimo delle mole; inoltre, gli elementi che devono essere movimentati regolarmente durante l’utilizzo della macchina, per esempio le teste delle fresatrici, devono riportare indicazione della loro massa in modo che l’operatore sia in grado di scegliere i mezzi di sollevamento adeguati.

[1]     Si tenga però presente che l’allegato II della direttiva 2006/42/CE richiede che nella dichiarazione CE di conformità della macchina venga indicato il numero di serie.

[2]     L’anno di costruzione indicato sulla marcatura della macchina deve coincidere con la data riportata nella dichiarazione CE di conformità.

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