Nel campo di applicazione della direttiva macchine rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.
Il rispetto della direttiva macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità stilata dal produttore che deve accompagnare ogni esemplare prodotto e l’apposizione sulla macchina stessa della marcatura ; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato a seconda della potenziale pericolosità della macchina e della procedura scelta dal fabbricante, come sancito dall’allegato IV della direttiva.
Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della direttiva 2006/42/CE:
Per attenersi ai requisiti della direttiva macchine è necessario effettuare l’analisi di rischio, costituire il “fascicolo tecnico” di costruzione (o la “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine) – come previsto dall’allegato VII della direttiva – ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.
Il punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri; anche le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio secondo quanto stabilito dall’allegato VI della direttiva.
Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della consegna della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.
Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l’uso.
L’allegato I della direttiva 2006/42/CE contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:
I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.
Innanzitutto, la direttiva macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Quindi la direttiva pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.
Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?
A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:
Il 29 dicembre 2009 è stata attuata la direttiva macchine 2006/42/CE, che ha sostituito la direttiva 98/37/CE: per poter circolare liberamente all’interno del mercato dell’unione europea le macchine devono obbligatoriamente rispettare tale direttiva, che essenzialmente stabilisce alcune regole per la sicurezza.
Nel campo di applicazione della direttiva macchine rientrano le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, funi e cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-macchine.
Il rispetto della direttiva macchine viene attestato mediante una dichiarazione di conformità stilata dal produttore che deve accompagnare ogni esemplare prodotto e l’apposizione sulla macchina stessa della marcatura ; l’apposizione di tale marcatura può coinvolgere o meno un organismo notificato a seconda della potenziale pericolosità della macchina e della procedura scelta dal fabbricante, come sancito dall’allegato IV della direttiva.
Le procedure di valutazione della conformità delle macchine sono indicate all’articolo 12, paragrafi 2, 3, e 4 della direttiva 2006/42/CE:
Per attenersi ai requisiti della direttiva macchine è necessario effettuare l’analisi di rischio, costituire il “fascicolo tecnico” di costruzione (o la “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine) – come previsto dall’allegato VII della direttiva – ed eseguire, quando necessario, le prove (rumorosità, vibrazioni, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ecc.) di rilevazione delle emissioni e di verifica della conformità degli equipaggiamenti della macchina.
Il punto 1.7.4 dell’allegato I della direttiva prescrive che ogni macchina sia accompagnata da istruzioni per l’uso soddisfacenti appositi requisiti essenziali per la corretta installazione, utilizzo e manutenzione della macchina in condizioni di sicurezza e per evitare rischi derivanti da usi impropri; anche le quasi-macchine devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio secondo quanto stabilito dall’allegato VI della direttiva.
Le istruzioni per l’uso sono parte integrante della consegna della macchina e vengono considerate un elemento essenziale per la sua sicurezza: la loro mancanza o la loro inadeguatezza costituiscono un elemento di non conformità che inficia la validità della marcatura.
Il manuale operativo rappresenta una delle parti più importanti delle istruzioni per l’uso.
L’allegato I della direttiva 2006/42/CE contiene i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine industriali devono rispettare per assicurare che il loro utilizzo sia sicuro.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono suddivisi in sei parti:
I principi di integrazione della sicurezza pongono le basi che il costruttore delle macchine industriali deve sempre tenere presente nella progettazione e costruzione della macchina.
Innanzitutto, la direttiva macchine stabilisce una priorità nella definizione delle soluzioni da adottare per rendere la macchina sicura nell’utilizzo e conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Quindi la direttiva pone l’accento sulla necessità da parte del costruttore di considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche quello ragionevolmente prevedibile.
Ma cosa vuol dire “uso ragionevolmente prevedibile”? Fin dove il progettista deve spingersi a “immaginare” le situazioni e gli usi impropri che possono presentarsi nella vita di una macchina?
A questo proposito, la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE specifica:
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