La direttiva macchine 2006/42/CE si applica alle macchine, ma è prevista dalla direttiva macchine anche la marcatura CE dei pezzi di ricambio delle macchine?
È una domanda che ci viene posta molte volte da clienti che vendono macchine industriali e relativi pezzi di ricambio. L’obiettivo di questo articolo è rispondere alla domanda, ma è molto importante che tu lo legga fino in fondo. Infatti tratteremo in particolare l’applicabilità, ai ricambi, della direttiva macchine, ma potrebbero esserci altre direttive applicabili.
Vediamo prima cosa si intende per macchina secondo la direttiva macchine.
Secondo la direttiva macchine, per macchina si intende [articolo 2, lettera a)]:
Quindi, perché un oggetto rientri nella definizione di macchina secondo la direttiva macchine, deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di energia e deve avere una destinazione d’uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di operazioni tese a uno scopo preciso.
La Direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
I pezzi di ricambio non sono quindi macchine – e come tali non possono essere marcati CE ai sensi della direttiva macchine – se non rientrano nelle definizioni sopra riportate; ad esempio un albero o un cuscinetto non devono recare la marcatura CE in quanto non rientrano nella definizione di “macchina”.
I ricambi non rientrano nemmeno nella definizione di “attrezzatura intercambiabile” della direttiva macchine, come chiarito dalla guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE, infatti:
Anche nel caso di ricambi dei componenti di sicurezza, la direttiva 2006/42/CE esclude esplicitamente dal suo campo di applicazione (articolo 1, paragrafo 2):
Dunque, quando un componente di sicurezza viene fornito come pezzo di ricambio originale dal fabbricante della macchina, non rientrerà nel campo di applicazione della direttiva, in quanto si ritiene che la fornitura di un pezzo di ricambio originale rientri nella continuità del contratto di vendita iniziale.
A questo proposito, la linea guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE indica:
Quindi quando il fabbricante della macchina fornisce componenti identici quali pezzi di ricambio, in sostituzione dei componenti originali, tali pezzi di ricambio non saranno oggetto della direttiva macchine.
Tale esenzione si applica anche ai casi in cui componenti di sicurezza identici non sono più disponibili ed il fabbricante della macchina fornisca pezzi di ricambio aventi le stesse funzioni e prestazioni di sicurezza dei componenti originariamente montati sulla macchina.
Quindi sono esclusi dalla direttiva macchine anche componenti di sicurezza, forniti come pezzi di ricambio, non identici all’originale ma equivalenti sotto il punto di vista della funzione svolta e del livello di prestazione assicurato, nel caso in cui i componenti originali non siano più disponibili sul mercato.
ATTENZIONE !!!! Qualora invece i pezzi di ricambio ricadano nell’ambito di applicazione di altre direttive – ad esempio direttiva bassa tensione o compatibilità elettromagnetica per i componenti elettrici, direttiva PED o ATEX per apparecchi in pressione o destinati al funzionamento in atmosfera potenzialmente esplosiva – dovranno recare la marcatura CE nei modi previsti da tali direttive.
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