Cosa cambia per gli importatori di macchine da luglio 2021

Il 16 luglio 2021 è diventato operativo il regolamento (UE) 2019/1020, che ha introdotto importanti novità per gli operatori economici responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti soggetti a molti regolamenti e direttive europee, tra cui la direttiva macchine.

I prodotti di cui sopra possono essere immessi sul mercato dell’UE solamente da un operatore economico, individuato secondo i criteri descritti nel regolamento (UE) 2019/1020, che può essere:

  • un fabbricante;
  • un importatore;
  • un rappresentante autorizzato (la direttiva macchine usa il termine “mandatario”);
  • un fornitore di servizi di logistica.

In questo articolo troverai tutto quanto è di nuova responsabilità dell'importatore; è quindi di tuo interesse se importi macchinari da un paese extra UE (anche la Gran Bretagna) per metterli a disposizione nel territorio dell'Unione europea, o se usi macchinari importati e vuoi assicurarti che la catena delle responsabilità sia stata correttamente definita.

Chi è l’importatore?

La figura dell’importatore è definita dal regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 3, punto 9) come:

«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo.

Dunque, chiunque immetta sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, ovvero lo metta a disposizione per la prima volta, ne diventa l’importatore.

Un importatore stabilito nell’Unione europea è quindi l’operatore economico che dovrà svolgere i compiti elencati nell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1020 (a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato o mandatario).

Cosa deve fare l’importatore?

L'importatore ha i seguenti compiti e responsabilità:

  • verificare che sia stata redatta la dichiarazione di conformità (o di prestazione) del prodotto e conservarla per almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto;
  • verificare che la documentazione tecnica richiesta dalla normativa di armonizzazione dell’Unione sia stata redatta e che possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato quando richiesto.

Chi deve conservare la documentazione della macchina?

La documentazione tecnica può essere conservata dall’importatore oppure quest’ultimo dovrà ottenere adeguate garanzie da parte del fabbricante originario che tale documentazione, a seguito di una richiesta da parte di un’autorità di vigilanza del mercato, sarà trasmessa all’importatore o direttamente alla stessa autorità richiedente.

Quali responsabilità ha l’importatore?

Qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, l’importatore deve:

  • informare le autorità di vigilanza del mercato, in ogni Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione;
  • garantire che sia tempestivamente messa in atto un’adeguata azione correttiva per risolvere le non conformità presenti sul prodotto o, quando ciò non sia fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto; le autorità di vigilanza del mercato dovranno essere informate dell’azione correttiva che è stata o sarà adottata.

Infine, su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato, è compito dell’importatore:

  • fornire la dichiarazione di conformità (o di prestazione) e la documentazione tecnica relativa al prodotto richiesta da tale autorità; se la documentazione tecnica non è conservata dall’importatore, questi dovrà garantire che la documentazione tecnica richiesta venga fornita all’autorità dal fabbricante (o dall’eventuale soggetto da esso delegato, ad esempio dal rappresentante autorizzato);
  • cooperare con l’autorità per quanto da essa richiesto;
  • garantire che sia tempestivamente messa in atto un’adeguata azione correttiva per risolvere le non conformità presenti sul prodotto o, qualora ciò non sia fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto; le autorità di vigilanza del mercato dovranno essere informate dell’azione correttiva che è stata o sarà adottata.

Come devono essere indicati i dati di contatto dell’importatore?

Il nome (o il marchio) e i dati di contatto dell’importatore devono essere indicati almeno su uno dei seguenti elementi:

  • il prodotto;
  • l’imballo, ovvero l’imballaggio utilizzato per la vendita;
  • il pacco, ossia l’imballaggio per facilitare la movimentazione e il trasporto;
  • un documento di accompagnamento, ad esempio la dichiarazione di conformità (o di prestazione).

Quali sono i dati di contatto dellimportatore?

I dati di contatto dell’importatore devono comprendere un indirizzo postale (solitamente costituito da via/casella postale, numero civico, codice postale e località) e possono contenere anche un sito web, un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono per agevolare i contatti con le autorità competenti.

A quali prodotti si applica il regolamento (UE) 2019/1020?

Il regolamento (UE) 2019/1020 si applica ai prodotti disciplinati da numerose direttive o regolamenti, tra cui:

  • direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
  • direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
  • direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  • direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

La figura dell’importatore è prevista dalla direttiva macchine?

Quanto prescritto dal regolamento (UE) 2019/1020 si applica in aggiunta a quanto già previsto dalle direttive e dai regolamenti sopra elencati; ad esempio, la direttiva macchine 2006/42/CE non contempla la figura dell’importatore, che quindi sarà disciplinata secondo quanto indicato dal regolamento (UE) 2019/1020 anche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione di questa direttiva.

Se vuoi approfondire gli obblighi per gli altri operatori economici:

  • un fabbricante;
  • un importatore o un distributore;
  • un rappresentante autorizzato;
  • un fornitore di servizi di logistica.

leggi l' articolo completo, scritto dall'ing. Ernesto Cappelletti di Quadra e dall'Avv. Giorgio Caramori, dello Studio De Capoa & Partners,  sulla sorveglianza del mercato, nuovi obblighi per l’importazione dei prodotti da paesi extra UE e ruolo degli operatori economici.

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